La rilevante riforma apportata in questa stagione è quella che riguarda l’espulsione per proteste senza squalifica.
La prima applicazione della norma ha comportato qualche problema applicativo, pertanto nella riunione del Consiglio Direttivo del 2 novembre scorso sono state modificate le norme che creavano problemi interpretativi. Il consiglio ha ritenuto inoltre che la riforma vada perseguita con maggior determinazione tanto da allargare la portata della stessa.
L’allargamento delle riforma riguarda il caso di linguaggio marcatamente volgare o blasfemo o di contestazione eccessiva di comportamenti di compagni o avversari, per il quale l’arbitro non deve più ammonire il responsabile, ma lo deve espellere col cartellino verde. Non ci saranno però conseguenze disciplinari nel senso che il giocatore espulso non verrà squalificato, indipendentemente dal ruolo ricoperto durante la gara.
È stato quindi abrogato il punto 2 dell’art. 16 lettera B (ammonizione) delle regole del gioco di calcio a 11 e a 5 ed è stato introdotto il nuovo nuovo punto 2 dell’articolo 17 lettera C (espulsione) delle regole di calcio a 11 e a 5, che così prevede: è espulso con cartellino verde chi “usa un linguaggio marcatamente volgare o blasfemo nei confronti di compagni o di avversari o pubblico oppure ne contesta in modo eccessivo i comportamenti”.
Le modifiche volte invece a chiarire gli aspetti applicativi della riforma riguardano il punto 1 del predetto articolo 17 che è ora è così formulato: è espulso chi “manifesta, con parole o gesti, la propria marcata disapprovazione nei confronti dell’arbitro seppur in modo educato o non provocatorio o irriguardoso, anche se in maniera continuata”. Ricordiamo che anche tale comportamento comporta l’espulsione ma non la squalifica.
È stato inoltre modificato il successivo punto punto 3 sempre dell’art. 17, che attiene invece a casi più gravi rispetto ai precedenti per i quali il responsabile sarà espulso e anche squalificato. La nuova formulazione è la seguente: è espulso chi “manifesta, con parole o gesti, la propria disapprovazione nei confronti dell’arbitro in maniera provocatoria o irriguardosa, oppure nei casi sopra previsti in modo reiterato in tempi diversi”.
Sono stati inoltre modificati gli ultimi commi dei seguenti articoli del regolamento disciplina:
– 11: “Il tipo di protesta prevista dall’art. 17/c/1/2 C11 o C5 non comporta la sanzione di squalifica, indipendentemente dal ruolo svolto dal tesserato” e
– 23: “Tali aggravanti non si applicano nei casi di protesta prevista dall’art. 17/c/1/2 C11 o C5”.
Confidiamo che a seguito di queste modifiche “in corsa” i problemi applicativi siano risolti.