Tutela sanitaria

La tutela sanitaria si risolve prevalentemente in tre profili.
1) Sottoporsi previamente e periodicamente a visita medica per accertare l’idoneità specifica allo sport praticato.
2) Avere a disposizione defibrillatori semiautomatici per poterli impiegare in caso di necessità.
3) Non avvalersi di sostanze dopanti.

Di seguito riassumiamo quelli che sono gli obblighi normativi, ma vi invitiamo a non limitarvi a questa pagina: leggete gli approfondimenti e i testi normativi, a cui accedete dai link sotto riportati.

VISITA MEDICA AGONISTICA

L’attività calcistica svolta nelle manifestazioni della LCFC è di carattere agonistico. Lo stabilisce l’art. 3, lettera B del Regolamento attività: “L’attività amatoriale è sempre di carattere agonistico, salvo che non sia definita ricreativa nelle norme di partecipazione della manifestazione.
Ai sensi del Decreto Ministeriale del 18 febbraio 1982, per giocare nelle per manifestazioni della LCFC l’atleta deve quindi aver ottenuto il certificato medico d’idoneità specifica al gioco del calcio. Gli accertamenti per il rilscaio del certificato prevedono una visita medica e i seguenti esami: completo delle urine, elettrocardiogramma a riposo e dopo sforzo, spirografia.
Il certificato ha validità di 1 anno dal suo rilascio ed è condizione indispensabile per la partecipazione al gioco.Eventuali dichiarazioni liberatorie sottoscritte dall’atleta non hanno, per legge, alcun valore!
Il Presidente dell’associazione deve richiedere il certificato e conservarlo nella sede dell’associazione. Non c’è ragione di conservare il certificato oltre la data di scadenza se prima di tale data il giocatore non si è infortunato o non è deceduto. Il Presidente risponderà civilmente e penalmente in caso di decesso in campo del giocatore che non avesse ottenuto il previsto certificato.
La LCFC verifica il possesso di valido certificato medico da parte di giocatrici e giocatori.
Sono previste sanzioni per la partecipazione al gioco di atleti senza certificato.

Si ricorda che la LCFC effettua controlli a campione dei certificati medici d’idoneità al gioco del calcio che ogni tesserato deve aver ottenuto e che la legge impone al presidente della singola associazione di conservare.
I controlli si svolgono mediante verifica dei certificati caricati nel programma gestionale.
Qualora i certificati non fossero reperibili nel gestionale, il presidente verrà convocato in sede per esibire tutti i certificati non caricati nel gestionale stesso.
Pertanto, si invitano tutti i presidenti di associazione a caricare i certificati dei propri giocatori nell’area della propria squadra utilizzando l’apposita funzione assicurandosi che i certificati presenti non siano scaduti di validità e/o relativi a annualità sportive precedenti a quella in corso.

Clicca qui leggere i principali quesiti e le norme

DEFIBRILLATORI SEMIAUTOMATICI

La normativa sull’obbligo dei defibrillatori non è di semplice lettura.
L’art. 7, comma 11 del Decreto Legge n. 158/12 (cosiddetto Decreto Balduzzi) prevedeva che il Ministro della salute, di concerto con il Ministro al turismo e allo sport, indicasse con decreto le linee guida sulla dotazione e l’impiego da parte delle associazioni sportive di defibrillatori semiautomatici.
Il 24 aprile 2013 il Ministro della salute emanava tale decreto attuativo. Dopo diverse proroghe dell’entrata in vigore di detto regolamento (qui potrete leggere le ragioni delle proroghe e dell’iter legislativo), il 26 giugno 2017 il Ministro emanava un ulteriore decreto con cui dettava le linee guida sulla dotazione e l’utilizzo dei defibrillatori.

In sintesi le associazioni della LCFC sono tenute ai seguenti adempimenti.
1) devono prevedere uno o più referenti che dovranno verificare la regolare manutenzione e il funzionamento del defibrillatore;
2) prima dell’inizio delle gare tale referente deve verificare che all’interno dell’impianto sportivo sia presente e funzionante il defibrillatore;
3) durante la gara deve essere sempre presente un socio debitamente formato all’utilizzazione del defibrillatore.

Per approfondimenti e per leggere le normate clicca qui.

La LCFC organizza corsi BLSD: per maggiori informazioni clicca qui

DOPING

Costituiscono doping la somministrazione o l’assunzione di farmaci o di sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e l’adozione o la sottoposizione a pratiche mediche non giustificate da condizioni patologiche ed idonee a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche dell’organismo al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti.” (art. 1, comma 2 Legge 14 dicembre 2000, n. 376 Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping. Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 294 del 18-12-2000 ed entrata in vigore il 2 gennaio 2001.)
La LCFC aborrisce l’uso del doping e lo sanziona gravemente, in quanto non solo pericoloso per la salute dell’atleta, ma anche perché contrario ai principi dello sport a cui la LCFC si informa.

PROTOCOLLO COVID

Il protocollo è lo strumento che indica agli operatori sportivi e ai gestori di siti sportivi le misure atte a prevenire e a contenere il rischio di contagio dell’infezione da Covid19 in occasione di eventi sportivi.

L’obiettivo primario del protocollo è quello di sensibilizzare ciascun operatore sportivo affinché si impegni in prima persona ad assumere una corretta informazione sui rischi di contagio, sulle modalità di diffusione del virus e sui sintomi con cui lo stesso si manifesta. Con la precisazione che in caso di dubbi l’operatore sportivo è tenuto a rivolgersi al proprio medico curante o a soggetti competenti in materia, evitando di raccogliere informazioni non scientificamente sostenute.

Al link seguente troverai il pdf del protocollo e altre informazioni utili: https://www.libertasnazionale.it/protocollo-sicurezza-settore-calcio/

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