Giovedi 21 settembre, presso l’auditorium comunale di Povoletto, si è tenuta l’Assemblea elettiva della Lega Calcio Friuli Collinare. Un momento istituzionale importante dove è stato presentato il bilancio consuntivo e preventivo e illustrate modifiche normative.
I lavori sono stati aperti con la relazione del presidente Daniele Tonino che ha inizialmente illustrato le criticità degli anni passati evidenziando che, finalmente, dopo la pandemia, i campionati hanno potuto avere svolgimenti regolari. ” Qualche formula dei campionati è stata sperimentale – dichiara Tonino -alcune regole studiate per salvaguardare l’amatorialità ma soprattutto è stato consolidato l’ indirizzo di politica sportiva. Chi frequenta le varie riunioni che organizziamo sa che il calcio rimane lo sport più ostico ai cambiamenti. Uno epocale per noi è il cartellino verde. Una regola che probabilmente non abbiamo promosso con tempi e modi giusti ma che è frutto di una richiesta di moltissime squadre: calmierare le proteste. Una sanzione che non vuole essere punitiva ma, per certi versi educativa. Ci siamo ripromessi, oltre a fare una maggiore formazione agli arbitri, dobbiamo spiegarlo bene anche a dirigenti e giocatori. Per questo organizzeremo una serata anche con i capitani delle squadre per far conoscere meglio motivazioni e metodi d’impiego del cartellino. Abbiamo poi modificato l’articolo 29 dell’attività. La Lcfc è nata per far giocare tutti. Ma quando è nata ha messo anche lei un vincolo, quello di non far giocare atleti della federazione. Nel tempo le situazioni sono molto cambiate e le differenze tecniche fra i due campionati si sono molto molto assottigliate. Una volta avere 2 o 3 elementi appena arrivati da categorie dilettantistiche faceva la differenza, ora non è cosi evidente. Però c’erano situazioni particolari: talvolta venivamo tesserati atleti che poi prendevano parte solo alle fasi finali, quelle più importanti. Quest’anno invece la norma prevede che questi giocatori debbano fare almeno un terzo del campionato. Significa fargli conoscere la squadra, integrarsi al gruppo e far parte della vita della squadra, significa consentire a chi fa panchina da altre parti di poter avere un’alternativa.
Poi il presidente ha parlato di numeri. ” Le squadre sono aumentate nel calcio a 11 e diminuite nel calcio a5. La diminuzione nel calcio a 5 è dovuta alla concorrenza sleale. La lcfc chiede statuto, visite mediche, blsd, tutti adempimenti previsti dallo stato italiano. Dire che si può fare un torneo senza la visita medica e solo con l’autocertificazione o cose simili è dire una menzogna. Passare un torneo per semplici partite amichevoli con tanto di arbitri è una prassi sospetta. Tutti chiudono un occhio, come sempre in Italia dobbiamo aspettare l’evento tragico in attesa che il responsabile subisca le dovute denunce e condanne. Solo allora qualcosa cambierà. Ebbene noi non staremo fermi, a differenza dello scorso anno che siamo partiti tardi, quest’anno partiremo in anticipo e provvederemo a segnalare a chi di competenza queste “anomalie”. Chiudo queste mie considerazioni – chiosa Daniele Tonino – augurando a tutti un buon campionato.
L’assemblea è proseguita con le premiazioni delle 10 squadre (4 di calcio a 11 e 6 di calcio a 5) che hanno sperimentato il campionato senza arbitro Calcionovus, con l’assegnazione del trofeo fair Play al V.G. San Daniele e la spiegazione di alcune importanti modifiche normative che riportiamo di seguito.
Integrazione cauzione (art. 9 RA)
Se la cauzione versata si riduce a meno di € 100 deve essere reintegrata.
Se la cauzione scende sotto tale soglia nella vostra area personale comparirà la richiesta di integrazione.
Il versamento deve essere effettuato entro 7 giorni.
Se il termine non sarà rispettato, la prima gara dopo la scadenza del termine non si potrà giocare e la squadra sarà considerata rinunciataria.
Se l’inadempimento perdurasse oltre 1 mese i tesserati saranno squalificati (art. 137 R.D.).
Giocatori dilettanti o professionisti (art. 29 RA)
Un atleta può giocare contemporaneamente nella medesima disciplina (es. calcio a 11) in LCFC e in manifestazioni dilettantistiche o professionistiche (italiane o straniere) fino alla data prevista dalle norme di partecipazione.
Dopo tale data potrà continuare a giocare contemporaneamente solo se è stato presente al numero minimo di gare indicato nelle norme di partecipazione.
Questa norma non si applica a chi ha compiuto 40 anni che può giocare sempre, anche in contemporanea.
ESEMPIO: un giocatore può giocare contemporaneamente fino al 31 gennaio (data prevista dalle norme di partecipazione) e continuare a farlo solo se è stato presente ad almeno 7 partite (numero minimo di gare). In caso contrario, dopo tale data, potrà continuare a giocare solo in LCFC, altrimenti sarà squalificato e la gara dove ha giocato verrà data persa alla sua squadra.
Calcionovus (art. 34 bis e 50)
È la nuova proposta sportiva che consente di giocare senza direzione da parte dell’arbitro e con vantaggi economici (viene rimborsato il costo gara) e in Coppa Amatori (200 punti per chi sceglie di giocare secondo tale modalità art. 35 A.7 RA e 50 punti per ogni dirigente abilitato art. 35 b.5 RA).
Inoltre, nel caso in cui la gara rinviata non potrà essere disputata per mancata designazione arbitrale, la squadra che per prima ha chiesto il rinvio potrà non essere sanzionata ai sensi dell’art. 93 RD se si accorderà con l’avversaria per far dirigere la gara da propri dirigenti secondo le norme Calcionovus, a condizione che gli stessi abbiano superato lo specifico test abilitativo (art. 60 lettera i).
Nel caso in cui l’arbitro designato non fosse giunto nel sito sportivo nei termini previsti i dirigenti delle squadre potranno avvisare il designatore per far arrivare un sostituto o in alternativa per avvisarlo che hanno deciso di far dirigere la gara da propri dirigenti secondo le norme Calcionovus, (art. 66). Anche in tal caso sarà rimborsato a entrambe le squadre il costo della gara.
Vi invitiamo a leggere l’art. 34 bis.
Mancata disponibilità di arbitri per dirigere una gara rinviata (art. 60 RA)
Qualora non ci fosse la disponibilità di arbitri per dirigere alcune gare di una giornata, non verrà designato l’arbitro nella gara a cui partecipa la squadra che ha chiesto il maggior numero di rinvii e, in caso di parità di rinvii, a quella in cui gioca la squadra che ha recuperato più tardi la gara rinviata. La responsabilità della mancata disputa della gara rinviata è a carico della squadra che per prima ha chiesto il rinvio. Se la partita rinviata non fosse disputata per qualsiasi causa la squadra che per prima ha chiesto il rinvio sarà sanzionata ai sensi dell’art. 93 RD.
Rinvii (art. 60 bis e art. 60 quater)
Per semplificare la comunicazione sui rinvii il dirigente della squadra richiedente deve avvisare del rinvio almeno un dirigente della squadra avversaria. In ogni caso all’attivazione della proposta di rinvio il sistema genererà un messaggio istantaneo al dirigente della squadra avversaria.
Per limitare le richieste di rinvio sono previsti i seguenti costi:
– € 0,00 per le prime 3 gare rinviate nelle giornate di martedi, mercoledi e giovedi,
– € 20,00 per gare rinviate alle giornate di venerdì sabato, domenica e lunedì per il calcio a 11,
– € 35,00 dalla 4° variazione in qualsiasi giornata,
– € 50,00 dalla 5° e ogni successiva in qualsiasi giornata.
- d) Il costo per ciascuna variazione multipla è di € 10,00, dopo la prima che è gratuita.
Regolamento Disciplina
Soppressione del reclamo al giudice disciplinare
Non si potrà più proporre reclamo preventivamente al giudice disciplinare. Si dovrà quindi attendere la decisione di quest’ultimo, che potrà essere impugnata al giudice d’appello.
Per contro, come leggerete in seguito, si potranno impugnare le decisioni di squalifica senza più limiti di giornata e quelle che prevedono sanzioni pecuniarie senza limiti di importo.
Nuove aggravanti (art. 23)
Sono state indicate esplicitamente tra le aggravanti aver compiuto l’atto illecito per motivi discriminatori (razzisti, sessisti, omofobi, ecc.).
Ricorso sospende l’efficacia della sanzione (art. 43)
Come detto, per bilanciare la soppressione della possibilità di proporre reclamo al giudice disciplinare si è previso che il ricorso al giudice di secondo o terzo grado sospenda l’efficacia della sanzione. In altre parole se è presentato ricorso il giocatore squalificato dal giudice di primo grado potrà giocare fino alla sentenza.
Aumento del triplo della cauzione per ricorso temerario (art. 67)
Qualora l’impugnazione fosse proposta in assenza di prove o con la richiesta testimonianze dei soli componenti della propria squadra il giudice deve maggiorare la cauzione del triplo.
Pertanto nel caso in cui la squadra proporrà ricorso solo per poter avere disponibile il proprio giocatore squalificato per una gara “importante” correrà il rischio di pagare la “furbata” € 150.
Rinuncia a prendere parte a una gara in calendario o a una finale o a gara di manifestazione (art. 94 e art. 137)
Sono state aggravate le sanzioni per tali fattispecie.
Regole del gioco
Casistica cartellino verde (art. 17 C5 e art. 17 C11)
Sono state meglio definite e integrate le descrizioni dei comportamenti illeciti che comportano la sanzione dell’espulsione con cartellino verde.