Solitamente le modifiche alla Normativa vengono commentate a inizio stagione. Lo avevamo fatto lo scorso anno, ma dato che il campionato non si è giocato abbiamo ritenuto di riportare in questo documento non solo quelle recenti, ma anche quelle della precedente stagione, se non altro come pro memoria.
Negli ultimi due anni si è sfruttato il blocco dei campionati per effettuare un rilevante intervento sulla Normativa con il principale obiettivo di semplificare al massimo le varie procedure. Come abbiamo sempre detto, lo scopo è quello di far giocare i nostri soci senza impegnarli troppo negli adempimenti preliminari e successivi alla gara.
Ne sono un esempio l’eliminazione del comunicato ufficiale, l’inserimento di tutte le informazioni necessarie a giocare la partita nella lista gara, la pubblicazione di tutte le comunicazioni che riguardano la squadra nell’area personale, la previsione di una sola lista gara, non più quattro.
Di seguito riportiamo quelle che sono le principali modifiche, ma l’intervento innovativo è stato così profondo che invitiamo a leggere con la dovuta attenzione tutta la Normativa.
MODIFICHE STATUTO, CARTA DEI PRINCIPI E REGOLAMENTO ORGANICO
Non riportiamo le modifiche allo Statuto perché riteniamo siano conosciute da tutti in quanto approvate in Assemblea.
L’unico intervento sulla Carta dei Principi riguarda la semplificazione delle fonti normative (art. 8).
Mentre l’innovazione più interessante sul Regolamento Organico riguarda la ristrutturazione dell’Ufficio Presidenza (art. 17) che diventerà il motore trainante della LCFC.
DEFINIZIONI
Un’importante innovazione è l’introduzione di questo regolamento concepito sia per eliminare ogni ambiguità sui termini della Normativa sia per rendere il più univoche possibile le interpretazioni.
REGOLAMENTO ATTIVITÀ
Questo regolamento è quello che è stato maggiormente rinnovato nella sostanza e nella forma. Raccomandiamo pertanto di non leggere solo questo documento sintetico e non certamente esaustivo.
Le modifiche formali riguardano l’eliminazione di ripetizioni e una migliore collocazione sistematica delle norme.
Le principali novità sostanziali sono le seguenti.
Art. 19 Semplificata la richiesta del cartellino plastificato. L’obiettivo futuro è quello di sostituirlo con un documento digitale.
Art. 24 Abrogato l’obbligo di comunicare alla LCFC la denuncia o la querela proposta da un tesserato nei confronti dell’altro.
Art. 34 Introdotti i tempi supplementari nelle gare a eliminazione diretta.
Art. 35 Previsto un premio per aver messo a disposizione della squadra avversaria il guardalinee di parte (art. 46 RA).
Art. 36 Disposto l’obbligo dell’arbitro di telefonare al supervisore per avvisare o il ritardo o il mancato arrivo nel sito sportivo.
Art. 39 Ridotte a 3 le categorie di merito arbitrali. Assegnata alla Commissione per le valutazioni dell’arbitro la designazione per le finali.
Art. 40 Attribuito al responsabile della manifestazione il compito di determinare il grado di difficoltà delle gare ai fini della designazione.
Art. 41 Previsti i criteri e i dati da inserire nel sistema per le designazione automatiche. Assegnata al supervisore la competenza di determinare il sostituto dell’arbitro in caso di terna.
Art. 44 La norma è stata formalmente riscritta.
Art. 46 Introdotta la facoltà della squadra di prestare all’altra i guardalinee di parte.
Art. 49 Rimarcato l’obbligo dell’arbitro di avvisare il responsabile del Settore in caso di suo impegno in gare non organizzate dalla LCFC.
Art. 52 Meglio disciplinata la fattispecie dell’impraticabilità del campo di gioco.
Art. 54 Specificato dove sono reperibili le informazioni a seguito dell’eliminazione del comunicato ufficiale.
Art. 63 Meglio disciplinata la fattispecie in cui le squadre concordano di giocare nuovamente la gara persa a seguito di sanzione disciplinare.
Art. 66 Precisata la distinzione tra accompagnatore e accompagnatore ufficiale, nonché gli adempimenti preliminari alla gara di competenza della squadra, i requisiti per partecipare alla gara e adempimenti successivi alla gara. Eliminata la figura del vicecapitano. Prevista una sola copia della lista gara.
Art. 68 Dettagliata la norma sui tempi d’attesa.
Art. 69 Eliminate le disposizioni già previste nei regolamenti.
Art. 70 Semplificati gli obblighi dei tesserati e delle associazioni a garanzia della sicurezza di tutti i tesserati e non più solo degli arbitri.
Art. 75 Previsto che quando la gara viene disputata per colpa imputabile alla LCFC la squadra ospitante riceve l’indennizzo di € 100,00 per il calcio a 11 e 50,00 per il calcio a 5, mentre se la colpa è dell’avversaria il rimborso forfettario è pari al rateo gara.
REGOLAMENTO DISCIPLINA
Art. 2 Previsione dell’obbligo del tesserato di denunciare gravi violazioni di norme dello Statuto o della Carta dei principi se venutone a conoscenza.
Art. 14 Precisato l’illecito di scorrettezza.
Art. 16 bis Introdotto l’illecito di falsa testimonianza.
Art. 17 Costituisce una nuova fattispecie di illecito sportivo l’alterazione di documenti o l’utilizzazione di documenti falsi o contraffatti.
Art. 28 Abrogato l’illecito per fatti atipici.
Art. 28 Precisato il concetto di responsabilità oggettiva della squadra
Art. 43 Precisati i termini di prescrizione degli illeciti
Art. 67 Precisate le modalità di versamento e incasso della cauzione
Art. 70 Chiarite le modalità trattenimento della penale in caso di rinuncia al ricorso
Art. 75 Eliminati i concetti di prove legali e semplici, il referto mantiene il valore di prova legale, ma può essere messo in discussione nel caso di prove attendibili confliggenti con i fatti accertati dall’arbitro.
Art. 82 Semplificate le forme della decisione
Art. 85 Modificate le sanzioni in caso di ritardata presentazione lista-gara
Art. 86 Modificate le sanzioni in caso di ritardata inizio della gara e previsione del non cumulabilità della sanzione prevista da questo articolo con quella disposta dal precedente.
Modificate altre sanzioni e introdotto quella relativa alla falsa testimonianza.