L’art. 6, comma 3 del D.L. n. 52 del 22 aprile 2021 prevede che “dal 26 aprile 2021, in zona gialla, nel rispetto delle linee guida adottate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), sulla base di criteri definiti dal Comitato
tecnico-scientifico, è consentito lo svolgimento all’aperto di qualsiasi attività sportiva anche di squadra e di contatto. É comunque interdetto l’uso di spogliatoi se non diversamente stabilito“.
A differenza del precedente articolo 5, che disciplina lo “sport da vedere”, l’art. 6 non chiarisce se l’attività consentita riguarda solo quella fra amici o anche gli allenamenti (come parrebbe) oppure quella agonistica (che non sembrerebbe escludere).
Come sempre il nostro legislatore è più attento allo sport “seduto” che a quello vero.
Cercheremo di darvi notizie non appena le fonti governative forniranno chiarimenti. Nel dubbio si consiglia di attenersi non solo alle linee guida sopra richiamate, ma anche al protocollo calcio Libertas.