Normativa - Regolamento Attività - Direzione delle gare
In vigore dal 03/09/2009
Per visualizzare il precedente testo dell'articolo (a destra) e le differenze rispetto a quello oggi in vigore clicca sulle seguenti date: 02/11/2022, 01/09/2021, 21/09/2017, 31/07/2007, 26/07/2000
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49 Facoltà dell'ufficiale di gara di partecipare alle gare come atleta o dirigente e obblighi conseguenti (art. 18 R.A.)
Nell'ipotesi in cui l'ufficiale di gara intenda partecipare a gare come atleta o dirigente deve darne tempestiva comunicazione al responsabile del settore arbitrale, pena le sanzioni previste dall'articolo 146 RD
Nel caso in cui l'ufficiale di gara subisca una sanzione disciplinare superiore a una giornata nelle sua veste d'atleta o dirigente è interdetto dall'attività di ufficiale di gara per il medesimo periodo e viceversa.
Nel caso in cui l'ufficiale di gara subisca una sanzione disciplinare superiore a una giornata nelle sua veste d'atleta o dirigente è interdetto dall'attività di ufficiale di gara per il medesimo periodo e viceversa.
49 Facoltà dell'ufficiale di gara di partecipare alle gare come atleta o dirigente e obblighi conseguenti (art. 13 RA)
a) Se l'arbitro intendesse partecipare a gare come atleta o dirigente deve comunicarlo tempestivamente al responsabile arbitrale e darne immediatamente atto nella propria scheda personale nell’area riservata (art. 13 RA - lettera f), pena le sanzioni previste dall'art. 146 RD.
b) L’arbitro non può dirigere le partite dello stesso girone in cui gioca la squadra con cui è tesserato.
c) Nel caso in cui l'arbitro subisca una sanzione disciplinare superiore a una giornata nelle sua veste d'atleta o dirigente è interdetto dall'attività di arbitro per il medesimo periodo e viceversa.
b) L’arbitro non può dirigere le partite dello stesso girone in cui gioca la squadra con cui è tesserato.
c) Nel caso in cui l'arbitro subisca una sanzione disciplinare superiore a una giornata nelle sua veste d'atleta o dirigente è interdetto dall'attività di arbitro per il medesimo periodo e viceversa.
49 Facoltà dell'ufficiale di gara di partecipare alle gare come atleta o dirigente e obblighi conseguenti (art. 13 RA)
a) Se l'arbitro intendesse partecipare a gare come atleta o dirigente deve comunicarlo tempestivamente al responsabile del settore arbitrale e darne immediatamente atto nella propria scheda personale nell’area riservata (art. 13 RA - lettera f), pena le sanzioni previste dall'art. 146 RD.
b) L’arbitro non può dirigere le partite dello stesso girone in cui gioca la squadra con cui è tesserato.
c) Nel caso in cui l'arbitro subisca una sanzione disciplinare superiore a una giornata nelle sua veste d'atleta o dirigente è interdetto dall'attività di arbitro per il medesimo periodo e viceversa.
b) L’arbitro non può dirigere le partite dello stesso girone in cui gioca la squadra con cui è tesserato.
c) Nel caso in cui l'arbitro subisca una sanzione disciplinare superiore a una giornata nelle sua veste d'atleta o dirigente è interdetto dall'attività di arbitro per il medesimo periodo e viceversa.
49 Facoltà dell'ufficiale di gara di partecipare alle gare come atleta o dirigente e obblighi conseguenti (art. 13 R.A.)
Nell'ipotesi in cui l'arbitro intenda partecipare a gare come atleta o dirigente deve darne tempestiva comunicazione al responsabile del settore arbitrale, pena le sanzioni previste dall'articolo 146 RD
Nel caso in cui l'arbitro subisca una sanzione disciplinare superiore a una giornata nelle sua veste d'atleta o dirigente è interdetto dall'attività di l'arbitro per il medesimo periodo e viceversa.
Nel caso in cui l'arbitro subisca una sanzione disciplinare superiore a una giornata nelle sua veste d'atleta o dirigente è interdetto dall'attività di l'arbitro per il medesimo periodo e viceversa.
49 Facoltà dell'ufficiale di gara di partecipare alle gare come atleta o dirigente o allenatore e obblighi conseguenti (art. 17 RA)
Nell'ipotesi in cui l'Ufficiale di gara intenda partecipare a gare come Atleta o Dirigente deve darne tempestiva comunicazione al Responsabile del Settore Arbitrale, pena le sanzioni previste dall'articolo 146 RD. Nel caso in cui l'Ufficiale di gara subisca una sanzione disciplinare superiore a una giornata nelle sua veste d'Atleta o Dirigente è interdetto dall'attività di Ufficiale di gara per il medesimo periodo e viceversa.
49 Facoltà dell'ufficiale di gara di partecipare alle gare come atleta o dirigente o allenatore e obblighi conseguenti (art. 20 RA)
Nell'ipotesi in cui l'Ufficiale di gara intenda partecipare a gare come Atleta o Dirigente deve darne tempestiva comunicazione al Responsabile del Settore Arbitrale, pena le sanzioni previste dall'articolo 149 RD. Nel caso in cui l'Ufficiale di gara subisca una sanzione disciplinare superiore a una giornata nelle sua veste d'Atleta o Dirigente è interdetto dall'attività di Ufficiale di gara per il medesimo periodo e viceversa.
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