Normativa - Regolamento Organico - Sanzioni amministrative
In vigore dal 10/09/2024
Per visualizzare il precedente testo dell'articolo (a destra) e le differenze rispetto a quello oggi in vigore clicca sulle seguenti date: 03/09/2024, 27/07/2022, 13/05/2020, 10/08/2006, 26/07/2000
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29 Sanzioni specifiche
a) QUOZIENTE NEGATIVO IN COPPA AMATORI (art. 35 RA)
Nei confronti della squadra che al termine della stagione avesse un quoziente negativo tra punti in coppa Amatori e gare disputate saranno disposte le sanzioni sotto indicate:
- quoziente inferiore a - 35: revoca dei benefici economici;
- quoziente inferiore a - 50: penalizzazione di 1 punti in classifica nella stagione successiva;
- quoziente inferiore a - 55: penalizzazione di 2 punti in classifica nella stagione successiva;
- quoziente inferiore a - 60: penalizzazione di 3 punti in classifica nella stagione successiva;
- quoziente inferiore a - 65: penalizzazione di 4 punti in classifica nella stagione successiva;
- quoziente inferiore a - 70: penalizzazione di 5 punti in classifica nella stagione successiva.
b) RIFIUTO A DIRIGERE GARE
Dal 4° rifiuto (compresa la mancata risposta art. 41 RA lettera F) nel corso della medesima stagione a dirigere una gara a cui l’arbitro è designato comporta l’ammenda di euro 15,00 per ogni rifiuto.
È competenza del responsabile arbitrale comunicare al Consiglio direttivo entro il 31 luglio di ogni stagione il numero di rifiuti o di mancate risposte, al fine dell’applicazione della sanzione.
c) ASSENZA O MANCATA COMUNICAZIONE DELL’ASSENZA ALLE RIUNIONI INDETTE DAL RESPONSABILE ARBITRALE (art. 36/8 RA)
Per ogni assenza o mancata comunicazione dell’assenza: ammenda di euro 10,00.
Ai fini dell'applicazione della sanzione sono irrilevanti le motivazioni dell’assenza o della mancata comunicazione e fa fede l'indicazione dei nominativi degli assenti da parte del Responsabile arbitrale.
Nei confronti della squadra che al termine della stagione avesse un quoziente negativo tra punti in coppa Amatori e gare disputate saranno disposte le sanzioni sotto indicate:
- quoziente inferiore a - 35: revoca dei benefici economici;
- quoziente inferiore a - 50: penalizzazione di 1 punti in classifica nella stagione successiva;
- quoziente inferiore a - 55: penalizzazione di 2 punti in classifica nella stagione successiva;
- quoziente inferiore a - 60: penalizzazione di 3 punti in classifica nella stagione successiva;
- quoziente inferiore a - 65: penalizzazione di 4 punti in classifica nella stagione successiva;
- quoziente inferiore a - 70: penalizzazione di 5 punti in classifica nella stagione successiva.
b) RIFIUTO A DIRIGERE GARE
Dal 4° rifiuto (compresa la mancata risposta art. 41 RA lettera F) nel corso della medesima stagione a dirigere una gara a cui l’arbitro è designato comporta l’ammenda di euro 15,00 per ogni rifiuto.
È competenza del responsabile arbitrale comunicare al Consiglio direttivo entro il 31 luglio di ogni stagione il numero di rifiuti o di mancate risposte, al fine dell’applicazione della sanzione.
c) ASSENZA O MANCATA COMUNICAZIONE DELL’ASSENZA ALLE RIUNIONI INDETTE DAL RESPONSABILE ARBITRALE (art. 36/8 RA)
Per ogni assenza o mancata comunicazione dell’assenza: ammenda di euro 10,00.
Ai fini dell'applicazione della sanzione sono irrilevanti le motivazioni dell’assenza o della mancata comunicazione e fa fede l'indicazione dei nominativi degli assenti da parte del Responsabile arbitrale.
29 Sanzioni specifiche
a) QUOZIENTE NEGATIVO IN COPPA AMATORI (art. 35 RA)
Nei confronti della squadra che al termine della stagione avesse un quoziente negativo tra punti in coppa Amatori e gare disputate saranno disposte le sanzioni sotto indicate:
- quoziente inferiore a - 35: revoca dei benefici economici;
- quoziente inferiore a - 50: penalizzazione di 1 punti in classifica nella stagione successiva;
- quoziente inferiore a - 55: penalizzazione di 2 punti in classifica nella stagione successiva;
- quoziente inferiore a - 60: penalizzazione di 3 punti in classifica nella stagione successiva;
- quoziente inferiore a - 65: penalizzazione di 4 punti in classifica nella stagione successiva;
- quoziente inferiore a - 70: penalizzazione di 5 punti in classifica nella stagione successiva.
b) RIFIUTO A DIRIGERE GARE
Dal 4° rifiuto (compresa la mancata risposta art. 41 RA lettera F) nel corso della medesima stagione a dirigere una gara a cui l’arbitro è designato comporta l’ammenda di euro 15,00 per ogni rifiuto.
È competenza del responsabile arbitrale comunicare al Consiglio direttivo entro il 31 luglio di ogni stagione il numero di rifiuti o di mancate risposte, al fine dell’applicazione della sanzione.
Nei confronti della squadra che al termine della stagione avesse un quoziente negativo tra punti in coppa Amatori e gare disputate saranno disposte le sanzioni sotto indicate:
- quoziente inferiore a - 35: revoca dei benefici economici;
- quoziente inferiore a - 50: penalizzazione di 1 punti in classifica nella stagione successiva;
- quoziente inferiore a - 55: penalizzazione di 2 punti in classifica nella stagione successiva;
- quoziente inferiore a - 60: penalizzazione di 3 punti in classifica nella stagione successiva;
- quoziente inferiore a - 65: penalizzazione di 4 punti in classifica nella stagione successiva;
- quoziente inferiore a - 70: penalizzazione di 5 punti in classifica nella stagione successiva.
b) RIFIUTO A DIRIGERE GARE
Dal 4° rifiuto (compresa la mancata risposta art. 41 RA lettera F) nel corso della medesima stagione a dirigere una gara a cui l’arbitro è designato comporta l’ammenda di euro 15,00 per ogni rifiuto.
È competenza del responsabile arbitrale comunicare al Consiglio direttivo entro il 31 luglio di ogni stagione il numero di rifiuti o di mancate risposte, al fine dell’applicazione della sanzione.
29 Inibizione a ricoprire cariche dirigenziali conseguente a provvedimento disciplinare
Un tesserato, che ricopra funzioni dirigenziali all'interno della LCFC e che abbia subito una squalifica definitiva superiore a 5 mesi, è sospeso dalla carica ricoperta per un periodo pari a quello della squalifica. La sospensione è efficace immediatamente senza necessità di apposito provvedimento del consiglio direttivo della LCFC e deve essere pubblicata sul portale della LCFC nella sezione “sanzioni”, a pena di nullità. Il provvedimento essendo automatico non va comunicato all'interessato.
29 Inibizione a ricoprire cariche dirigenziali conseguente a provvedimento disciplinare
Un tesserato, che ricopra funzioni dirigenziali all'interno della LCFC, e che abbia subito una squalifica definitiva superiore a 5 mesi, deve essere inibito dalla carica ricoperta per un periodo pari a quello della squalifica. La sanzione amministrativa è erogata dal consiglio direttivo della LCFC e deve essere pubblicata sul portale della LCFC nella sezione “sanzioni”, a pena di nullità. La stessa dovrà inoltre essere comunicata all'interessato mediante email e possibilmente per messaggio istantaneo.
29 Inibizione a ricoprire cariche dirigenziali conseguente a provvedimento disciplinare
Un tesserato, che ricopra funzioni dirigenziali all'interno della LCFC, e che abbia subito una squalifica definitiva superiore a 5 mesi, deve essere inibito dalla carica ricoperta per un periodo pari a quello della squalifica. La sanzione amministrativa è erogata dal consiglio direttivo della LCFC e deve essere pubblicata sul comunicato ufficiale immediatamente successivo all'emanazione della stessa sanzione amministrativa, pena la sua nullità.
29 Inibizione a ricoprire cariche dirigenziali conseguente a provvedimento disciplinare (Ex Art.26RO)
Un tesserato, che ricopra funzioni dirigenziali all'interno della Lega calcio Friuli collinare, e che abbia subito una squalifica definitiva superiore a 5 mesi, deve essere inibito dalla carica ricoperta per un periodo pari a quello della squalifica. La sanzione amministrativa è erogata dal Consiglio direttivo della LCFC e deve essere pubblicata sul Comunicato ufficiale immediatamente successivo all'emanazione della stessa sanzione amministrativa, pena la sua nullità.