Normativa - Regolamento Disciplina - Previsioni disciplinari a carico di arbitri e visionatori
In vigore dal 06/06/2024
Per visualizzare il precedente testo dell'articolo (a destra) e le differenze rispetto a quello oggi in vigore clicca sulle seguenti date: 01/09/2021, 31/07/2007, 10/08/2006, 26/07/2000
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150 Mancato arrivo sul terreno di gioco o inadempimento di quanto previsto dall'art. 36 R.A. - lettera c), anche a titolo di colpa.
Non corresponsione del rimborso spese e ammenda euro 50,00.
Non corresponsione del rimborso spese e ammenda di euro 100,00 se il mancato arrivo non consentisse di disputare o concludere la gara.
Non corresponsione del rimborso spese e ammenda di euro 100,00 se il mancato arrivo non consentisse di disputare o concludere la gara.
150 Mancato arrivo sul terreno di gioco o inadempimento di quanto previsto dall'art. 36 RA - lettera c), anche a titolo di colpa.
a) non corresponsione del rimborso spese e ammenda euro 50,00;
b) 1a recidiva: ammenda di euro 80,00;
c) ulteriori recidive: ammenda di ulteriori euro 20,00.
d) non corresponsione del rimborso spese e ammenda di euro 100,00 se il mancato arrivo non consentisse di disputare o concludere la gara;
e) recidive: ammenda di ulteriori euro 50,00.
b) 1a recidiva: ammenda di euro 80,00;
c) ulteriori recidive: ammenda di ulteriori euro 20,00.
d) non corresponsione del rimborso spese e ammenda di euro 100,00 se il mancato arrivo non consentisse di disputare o concludere la gara;
e) recidive: ammenda di ulteriori euro 50,00.
150 Mancato arrivo sul terreno di gioco, ritardo che non permetta la disputa o la conclusione della gara o inadempimento dell'obbligo previsto dall'art. 36/1 R.A., anche a titolo di colpa
a) non corresponsione del rimborso spese e ammenda da euro 25,00 a 50,00;
b) 1a recidiva: interdizione dall’attività da 15 giorni a 1 mese, ammenda da euro 50,00 a 80,00 ed esclusione dalla direzione delle finali delle manifestazioni organizzate dalla LCFC nella stagione in corso e comunque per almeno 10 mesi.
c) ulteriori recidive: l’interdizione dall’attività deve essere aumentata di 15 giorni e l’ammenda di euro 10,00, ferma restando l’esclusione dalla direzione delle finali delle manifestazioni organizzate dalla LCFC.
b) 1a recidiva: interdizione dall’attività da 15 giorni a 1 mese, ammenda da euro 50,00 a 80,00 ed esclusione dalla direzione delle finali delle manifestazioni organizzate dalla LCFC nella stagione in corso e comunque per almeno 10 mesi.
c) ulteriori recidive: l’interdizione dall’attività deve essere aumentata di 15 giorni e l’ammenda di euro 10,00, ferma restando l’esclusione dalla direzione delle finali delle manifestazioni organizzate dalla LCFC.
150 Mancata osservanza del segreto previsto dall'art. 41/III R.A., anche a titolo di colpa
a) ammenda da euro 10,00 a 25,00;
b) recidiva: ammenda da euro 30,00 a 50,00 ed esclusione dalla direzione o visionatura delle finali delle manifestazioni organizzate dalla LCFC nella stagione in corso e comunque per almeno 8 mesi.
b) recidiva: ammenda da euro 30,00 a 50,00 ed esclusione dalla direzione o visionatura delle finali delle manifestazioni organizzate dalla LCFC nella stagione in corso e comunque per almeno 8 mesi.
150 Mancata osservanza del segreto previsto dall'art. 36/4 R.A., anche a titolo di colpa
a) ammenda da lire 20.000 (€10.33) a lire 50.000 (€25.82);
b) recidiva: ammenda da lire 50.000 (€25.82) a lire 100.000 (€51.65) ed esclusione dalla direzione o visionatura delle finali delle manifestazioni organizzate dalla LCFC nella stagione in corso e comunque per almeno 8 mesi.
b) recidiva: ammenda da lire 50.000 (€25.82) a lire 100.000 (€51.65) ed esclusione dalla direzione o visionatura delle finali delle manifestazioni organizzate dalla LCFC nella stagione in corso e comunque per almeno 8 mesi.
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