Normativa

Normativa - Regolamento Disciplina - Previsioni disciplinari a carico di arbitri e visionatori
In vigore dal 01/09/2021
Per visualizzare il precedente testo dell'articolo (a destra) e le differenze rispetto a quello oggi in vigore clicca sulle seguenti date: 31/07/2007, 10/08/2006, 26/07/2000

149 Ritardato arrivo sul terreno di gioco, anche a titolo di colpa

ammenda di euro 5,00 fino a 10 minuti dopo l’orario di presentazione (art. 36 RA lettera B/1);
ammenda di euro 10,00 fino a 15 minuti;
ammenda di euro 20,00 oltre 20 minuti;
tali ammende devono essere aumentate della metà in caso di conseguente ritardo dell’inizio della partita rispetto all’orario previsto.
Ammenda di euro 100,00 se a causa del ritardo la partita non si fosse disputata o conclusa.

149 Ritardato arrivo sul terreno di gioco, anche a titolo di colpa

ammenda da euro 5,00 a 25,00.
Qualora a seguito del ritardo dell’arbitro designato ne venisse designato un altro, ai sensi dell’articolo 51/a RA, il rimborso spese deve essere diviso al 50% tra i due direttori di gara, se giunti entrambi sul campo.
La gara deve essere diretta dal primo arbitro giunto sul campo di gioco.

149 Direzione di gare non ufficiali della Lcfc senza autorizzazione del responsabile del settore arbitrale o del suo sostituto o mancata comunicazione della propria indisponibilità al designatore arbitrale. Partecipazione alla gara come atleta o dirigente senza la comunicazione prevista dall'art. 47 R.A., anche a titolo di colpa.

a) ammenda da euro 10,00 a 25,00 ed esclusione dalla direzione delle finali delle manifestazioni organizzate dalla LCFC nell’anno sportivo in corso;
b) 1a recidiva: interdizione dall’attività da 1 a 6 mesi e ammenda da euro 20,00 a 50,00 ed esclusione dalla direzione delle finali delle manifestazioni organizzate dalla LCFC per 1 anno;
c) 2a recidiva: interdizione dall’attività da 3 mesi a 1 anno e ammenda pari all’importo dovuto dalla LCFC all’interessato a titolo di rimborso spese e non ancora corrisposto.

149 Direzione di gare non ufficiali della Lcfc senza autorizzazione del responsabile del settore arbitrale o del suo sostituto o mancata comunicazione della propria indisponibilità al designatore arbitrale. Partecipazione alla gara come atleta o dirigente senza la comunicazione prevista dall'art. 49 R.A., anche a titolo di colpa.

a) ammenda da lire 20.000 (€10.33) a lire 50.000 (€25.82) ed esclusione dalla direzione delle finali delle manifestazioni organizzate dalla LCFC nell’anno sportivo in corso;
b) 1a recidiva: interdizione dall’attività da 1 a 6 mesi e ammenda da da lire 40.000 (€20.66) a lire 100.000 (€51.65) ed esclusione dalla direzione delle finali delle manifestazioni organizzate dalla LCFC per 1 anno;
c) 2a recidiva: interdizione dall’attività da 3 mesi a 1 anno e ammenda pari all’importo dovuto dalla LCFC all’interessato a titolo di rimborso spese e non ancora corrisposto.
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