Normativa

Normativa - Regolamento Attività - Organizzazione delle attività
In vigore dal 03/09/2009
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29 Norme di partecipazione degli atleti all'attività ufficiale

a) Gli Atleti, per poter partecipare all'attività del calcio a 11, non devono aver giocato in manifestazioni ufficiali Figc nella stessa disciplina (Campionati dalla serie A alla 3a categoria, coppa regione, coppa italia, campionato carnico FIGC, coppa Carnia) e ogni attività giovanile o di campionati stranieri di pari livello dal 1° agosto dell'anno sportivo in corso, pena le sanzioni previste dagli articoli 97 e 129 RD
Per "manifestazioni in corso" si intendono quelle in cui sono già state pubblicate le norme di partecipazione.
b) Nelle sole manifestazioni di calcio a 5 della LCFC gli atleti non devono essere stati in lista-gara in manifestazioni ufficiali di calcio a 5 organizzate dalla Figc, pena le sanzioni previste dagli articoli 97 e 129 RD
c) Tutti gli Atleti partecipanti alle manifestazioni della LCFC devono aver l'età prevista dall' articolo 3/c RA o - in caso di deroga - dalle norme di partecipazione, pena le sanzioni previste dagli articoli 97 e 129 RD.
d) Un Atleta che, dopo aver preso parte a gare ufficiali della LCFC, disputa una partita (o frazione della stessa) in manifestazioni Figc, di cui alle lettere a), b) e c), non può partecipare ad attività ufficiale della LCFC dalla partita successiva all'avvenimento, pena le sanzioni previste articoli 97 e 129 RD.

29 Requisiti per la partecipazione degli atleti all'attività

a) Per partecipare all’attività della LCFC un atleta deve avere l’età prevista dall’art. 3 RA - lettera c) o quella indicata dalle norme di partecipazione.
b) Un atleta può giocare contemporaneamente, nella medesima disciplina, in manifestazioni della LCFC e manifestazioni dilettantistiche o professionistiche di Federazioni italiane o straniere fino alla data indicata nelle norme di partecipazione, che deve essere superiore a un terzo della manifestazione. Dopo tale data l’atleta potrà continuare a giocare contemporaneamente in tali manifestazioni purché sia risultato presente (art. 66 RA - lettera B) ad almeno la metà delle gare disputate dalla squadra nel periodo indicato nelle norme di partecipazione manifestazione.
I responsabili della manifestazione possono prevedere una manifestazione con la partecipazione di soli giocatori che non giocano in manifestazioni dilettantistiche o professionistiche di Federazioni italiane o straniere.
Dal compimento del 40esimo anno di età un atleta non è più soggetto alle limitazioni sopra previste.
c) L'inottemperanza di quanto sopra comporta le sanzioni previste dagli art. 97 RD e 129 RD.

29 Requisiti per la partecipazione degli atleti all'attività

a) Dalla data prevista nelle norme di partecipazione gli atleti per partecipare all'attività di:
- calcio a 11 non devono aver giocato anche una minima frazione di gara nei campionati dalla serie A alla 3a categoria della FIGC o in campionati organizzati da Federazioni straniere;
- calcio a 5 non devono essere stati in lista gara in manifestazioni di calcio a 5 FIGC o di campionati organizzati da Federazioni straniere.
b) Tutti gli atleti partecipanti alle manifestazioni della LCFC devono aver l'età prevista dall'art. 3 RA - lettera c) o, in caso di deroga, dalle norme di partecipazione.
c) L'inottemperanza di quanto sopra comporta le sanzioni previste dagli art. 97 RD e 129 RD.
d) Dal compimento di 40 anni un atleta non è soggetto alle limitazioni sopra previste.

29 Norme di partecipazione degli atleti all'attività

a) Dalla data prevista nelle norme di partecipazione gli atleti per partecipare all'attività di:
- ) calcio a 11 non devono aver giocato anche una minima frazione di gara nei campionati dalla serie A alla 3a categoria della FIGC o in campionati organizzati da Federazioni straniere ;
- calcio a 5 non devono essere stati in lista gara in manifestazioni di calcio a 5 FIGC o di campionati organizzati da Federazioni straniere.
b) Tutti gli atleti partecipanti alle manifestazioni della LCFC devono aver l'età prevista dall'articolo 3 RA - lettera c o - in caso di deroga - dalle norme di partecipazione.
c) L'inottemperanza di quanto sopra comporta le sanzioni previste dagli art 97 RD e 129 RD.
d) Dal compimento di 40 anni un atleta non è soggetto alle limitazioni sopra previste.

29 Norme di partecipazione degli atleti all'attività

a) Gli atleti, per poter partecipare all'attività del calcio a 11, non devono aver giocato anche una minima frazione di gara in manifestazioni FIGC nella stessa disciplina (campionati dalla serie A alla 3a categoria, coppa regione, coppa italia, campionato carnico FIGC, coppa Carnia) e ogni attività giovanile o di campionati stranieri di pari livello dal 1° novembre dell'anno sportivo in corso, pena le sanzioni previste dagli art. 97 RD e art. 129 RD.
b) Nelle sole manifestazioni di calcio a 5 della LCFC gli atleti non devono essere stati in lista gara in manifestazioni di calcio a 5 della FIGC o di campionati stranieri di pari livello dal 1° novembre dell'anno sportivo in corso, pena le sanzioni previste dagli articoli 97 e 129 RD
c) Tutti gli atleti partecipanti alle manifestazioni della LCFC devono aver l'età prevista dall' articolo 3/c RA o - in caso di deroga - dalle norme di partecipazione, pena le sanzioni previste dagli art. 97 RD e art. 129 RD.
d) Un atleta che, dopo aver preso parte a gare della LCFC, disputa una partita (o frazione della stessa) in manifestazioni FIGC, di cui alle lettere a), b) e c), non può partecipare ad attività della LCFC dalla partita successiva all'avvenimento, pena le sanzioni previste art. 97 RD e art. 129 RD.
e) Dal compimento di 40 anni un atleta non è soggetto alle limitazioni sopra previste.
Per "manifestazioni in corso" si intendono quelle in cui sono già state pubblicate le norme di partecipazione.

29 Norme di partecipazione degli atleti all'attività

a) Gli atleti, per poter partecipare all'attività del calcio a 11, non devono aver giocato, anche una minima frazione di gara e non essere stati solo in lista gara, in manifestazioni FIGC nella stessa disciplina (campionati dalla serie A alla 3a categoria, coppa regione, coppa italia, campionato carnico FIGC, coppa Carnia) e ogni attività giovanile o di campionati stranieri di pari livello dal 1° novembre dell'anno sportivo in corso, pena le sanzioni previste dagli articoli 97 e 129 RD
b) Nelle sole manifestazioni di calcio a 5 della LCFC gli atleti non devono essere stati in lista gara in manifestazioni di calcio a 5 della FIGC o di campionati stranieri di pari livello dal 1° novembre dell'anno sportivo in corso, pena le sanzioni previste dagli articoli 97 e 129 RD
c) Tutti gli atleti partecipanti alle manifestazioni della LCFC devono aver l'età prevista dall' articolo 3/c RA o - in caso di deroga - dalle norme di partecipazione, pena le sanzioni previste dagli articoli 97 e 129 RD
d) Un atleta che, dopo aver preso parte a gare della LCFC, disputa una partita (o frazione della stessa) in manifestazioni FIGC, di cui alle lettere a), b) e c), non può partecipare ad attività della LCFC dalla partita successiva all'avvenimento, pena le sanzioni previste articoli 97 e 129 RD
e) Dal compimento di 40 anni un atleta non è soggetto alle limitazioni sopra previste.
Per "manifestazioni in corso" si intendono quelle in cui sono già state pubblicate le norme di partecipazione.

29 Norme di partecipazione degli atleti all'attività

a) Gli atleti, per poter partecipare all'attività del calcio a 11, non devono aver giocato, anche una minima frazione di gara e non essere stati solo in lista gara, in manifestazioni FIGC nella stessa disciplina (campionati dalla serie A alla 3a categoria, coppa regione, coppa italia, campionato carnico FIGC, coppa Carnia) e ogni attività giovanile o di campionati stranieri di pari livello dal 1° agosto dell'anno sportivo in corso, pena le sanzioni previste dagli articoli 97 e 129 RD
b) Nelle sole manifestazioni di calcio a 5 della LCFC gli atleti non devono essere stati in lista gara in manifestazioni di calcio a 5 della FIGC o di campionati stranieri di pari livello dal 1° agosto dell'anno sportivo in corso, pena le sanzioni previste dagli articoli 97 e 129 RD
c) Tutti gli atleti partecipanti alle manifestazioni della LCFC devono aver l'età prevista dall' articolo 3/c RA o - in caso di deroga - dalle norme di partecipazione, pena le sanzioni previste dagli articoli 97 e 129 RD
d) Un atleta che, dopo aver preso parte a gare della LCFC, disputa una partita (o frazione della stessa) in manifestazioni FIGC, di cui alle lettere a), b) e c), non può partecipare ad attività della LCFC dalla partita successiva all'avvenimento, pena le sanzioni previste articoli 97 e 129 RD
e) Dal compimento di 40 anni un atleta non è soggetto alle limitazioni sopra previste.
Per "manifestazioni in corso" si intendono quelle in cui sono già state pubblicate le norme di partecipazione.

29 Norme di partecipazione degli atleti all'attività ufficiale

a) Gli Atleti, per poter partecipare all'attività del calcio a 11, non devono aver giocato in manifestazioni ufficiali Figc (Campionati dalla serie A alla 3a categoria, Coppa Regione, Coppa Italia, Coppa Carnia ed ogni attività giovanile) o di campionati stranieri di pari livello dal 1° agosto dell'anno sportivo in corso.Gli stessi atleti non devono aver disputato inoltre alcuna partita o frazione di essa del Campionato Carnico Figc durante l'anno sportivo precedente e in quello in corso pena le sanzioni previste dagli articoli 97 e 129 RD.
Per “manifestazioni in corso” si intendono quelle in cui sono già state pubblicate le norme di partecipazione.
b) gli Atleti che hanno disputato o stiano disputando la Coppa Carnia o manifestazioni ricreative o amatoriali o siano stati in lista-gara in partite ufficiali di calcio a 5 organizzate dalla Figc possono partecipare alle manifestazioni della LCFC.
c) Nelle sole manifestazioni di calcio a 5 della LCFC gli atleti non devono essere stati in lista-gara in manifestazioni ufficiali di calcio a 5 organizzate dalla Figc, pena le sanzioni previste dagli articoli 97 e 129 RD.
d) Tutti gli Atleti partecipanti alle manifestazioni della LCFC devono aver l'età prevista dall' articolo 3/c RA o - in caso di deroga - dalle norme di partecipazione, pena le sanzioni previste dagli articoli 97 e 129 RD.
e) Un Atleta che, dopo aver preso parte a gare ufficiali della LCFC, disputa una partita (o frazione della stessa) in manifestazioni Figc, di cui alle lettere a), b) e c), non può partecipare ad attività ufficiale della LCFC dalla partita successiva all'avvenimento, pena le sanzioni previste articoli 97 e 129 RD.

29 Norme di partecipazione degli atleti all'attività ufficiale (Ex Art.32RA)

a) Gli Atleti, per poter partecipare all'attività del calcio a 11, non devono aver giocato in manifestazioni ufficiali Figc (Campionati dalla serie A alla 3a categoria, Coppa Regione, Coppa Italia, Coppa Carnia ed ogni attività giovanile) o di campionati stranieri di pari livello dal 1° agosto dell'anno sportivo in corso.Gli stessi atleti non devono aver disputato inoltre alcuna partita o frazione di essa del Campionato Carnico durante l'anno sportivo precedente e in quello in corso, pena le sanzioni previste dagli articoli 101 e 132 RD.
Per “manifestazioni in corso” si intendono quelle in cui sono già state pubblicate le norme di partecipazione.
b) gli Atleti che hanno disputato o stiano disputando la Coppa Carnia o manifestazioni ricreative o amatoriali o siano stati in lista-gara in partite ufficiali di calcio a 5 organizzate dalla Figc possono partecipare alle manifestazioni della LCFC.
c) Nelle sole manifestazioni di calcio a 5 della LCFC gli atleti non devono essere stati in lista-gara in manifestazioni ufficiali di calcio a 5 organizzate dalla Figc, pena le sanzioni previste dagli articoli 101 e 132 RD.
d) Tutti gli Atleti partecipanti alle manifestazioni della LCFC devono aver l'età prevista dall' articolo 3 RA o - in caso di deroga - dalle norme di partecipazione, pena le sanzioni previste dagli articoli 101 e 132 RD.
e) Un Atleta che, dopo aver preso parte a gare ufficiali della LCFC, disputa una partita (o frazione della stessa) in manifestazioni Figc, di cui alle lettere a), b) e c), non può partecipare ad attività ufficiale della LCFC dalla partita successiva all'avvenimento, pena le sanzioni previste articoli 101 e 132 RD.

29 Norme di partecipazione degli atleti all'attività ufficiale (Ex Art.33RA)

a) Gli Atleti, per poter partecipare all'attività, non devono aver giocato in manifestazioni ufficiali Figc (Campionati dalla serie A alla 3a categoria, Coppa Regione, Coppa Italia ed ogni attività giovanile) dal 1° agosto dell'anno sportivo in corso.Gli stessi atleti non devono aver disputato inoltre alcuna partita o frazione di essa del Campionato Carnico durante l'anno sportivo precedente e in quello in corso, pena le sanzioni previste dagli articoli 101 e 132 RD.
Per “manifestazioni in corso” si intendono quelle in cui sono già state pubblicate le norme di partecipazione.
b) gli Atleti che hanno disputato o stiano disputando la Coppa Carnia o manifestazioni ricreative o amatoriali o siano stati in lista-gara in partite ufficiali di calcio a 5 o a 7 organizzate dalla Figc possono partecipare alle manifestazioni della LCFC.
c) Nelle sole manifestazioni di calcio a 5 o a 7 della LCFC gli atleti non devono essere stati in lista-gara in manifestazioni ufficiali di calcio a 5 o a 7 organizzate dalla Figc, pena le sanzioni previste dagli articoli 101 e 132 RD.
d) Tali limiti non si applicano ai giocatori che partecipano al Campionato "Over 35" o che hanno compiuto il 35° anno di età, i quali possono partecipare a qualsiasi manifestazione della LCFC.
d) Tutti gli Atleti partecipanti alle manifestazioni della LCFC devono aver l'età prevista dall' articolo 3 RA o - in caso di deroga - dalle norme di partecipazione, pena le sanzioni previste dagli articoli 101 e 132 RD.
e) Un Atleta che, dopo aver preso parte a gare ufficiali della LCFC, disputa una partita (o frazione della stessa) in manifestazioni Figc, di cui alle lettere a), b) e c), non può partecipare ad attività ufficiale della LCFC dalla partita successiva all'avvenimento, pena le sanzioni previste articoli 101 e 132 RD.
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