Normativa

Normativa - Regolamento Attività - Tutele
In vigore dal 30/07/2024
Per visualizzare il precedente testo dell'articolo (a destra) e le differenze rispetto a quello oggi in vigore clicca sulle seguenti date: 24/04/2025

22ter Tutela sanitaria: abilitato BLSD

a) Per tutta la durata di una gara deve essere presente almeno una persona abilitata all’uso del defibrillatore che può non essere un tesserato (art. 67 RA);
b) in mancanza di un abilitato l’arbitro non deve iniziare la gara o deve interromperla;
c) la mancata presenza di almeno un abilitato comporta per ogni squadra partecipante le sanzioni previste dall’art. 93 RD.

22ter Tutela sanitaria: abilitato BLSD

a) Per tutta la durata di una gara deve essere presente almeno una persona abilitata all’uso del defibrillatore che può non essere un tesserato (art. 67 RA);
b) in mancanza di un abilitato l’arbitro non deve iniziare la gara o deve interromperla;
c) la mancata presenza di almeno un abilitato comporta per ogni squadra partecipante le sanzioni previste dall’art. 93 RD.
d) l’indicazione del nominativo come abilitato all’uso del defibrillatore costituisce dichiarazione certificativa e la mendace attestazione è sanzionata ai sensi dell’art. 139 RD.
Articolo precedente: 22bis Tutela sanitaria: defibrillatore
Articolo successivo: 23 Tutela assicurativa
We have placed cookies on your computer to help make this website better. Read the cookies policy
yes, I accept the cookies