Normativa

Normativa - Definizioni
In vigore dal 06/06/2024
Per visualizzare il precedente testo dell'articolo (a destra) e le differenze rispetto a quello oggi in vigore clicca sulle seguenti date: 01/09/2021

13 Recidiva

Per "recidiva" si intende il compimento del medesimo atto illecito già sanzionato disciplinarmente entro la fine della medesima stagione. Per gravi violazioni dei principi della Carta (art. 13 RD lettera g) o di grave violenza sono considerate anche le sanzioni subite nel precedente triennio.

13 Recidiva

É costituito dal “terreno di gioco” (art. 16 DEF), dal “campo per destinazione” (art. 1 DEF), dall’eventuale terreno contiguo comprese piste, pedane e/o strutture di altri sport.
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