Normativa

Modifiche dal 17/04/2025 al 25/04/2025

Tutele

22ter Tutela sanitaria: abilitato BLSD

a) Per tutta la durata di una gara deve essere presente almeno una persona abilitata all’uso del defibrillatore che può non essere un tesserato (art. 67 RA);
b) in mancanza di un abilitato l’arbitro non deve iniziare la gara o deve interromperla;
c) la mancata presenza di almeno un abilitato comporta per ogni squadra partecipante le sanzioni previste dall’art. 93 RD.
d) l’indicazione del nominativo come abilitato all’uso del defibrillatore costituisce dichiarazione certificativa e la mendace attestazione è sanzionata ai sensi dell’art. 139
RD.

Classifiche e qualificazioni

32 Formazione della classifica dei gironi "all'italiana"

La formazione della classifica nei gironi è stabilita a punti, con l'attribuzione di:
• due punti per gara vinta;
• un punto per gara pareggiata;
• nessun punto per gara persa.
Qualora al termine di una qualsiasi fase o manifestazione due o più squadre abbiano conseguito il medesimo punteggio in graduatoria, per determinare la miglior squadra classificata valgono in ordine progressivo i seguenti criteri:
a) maigglior quoziente tra punteggio in Coppa amatori e numero gare disputate;
b) lo spareggio tra due o più squadre nel caso in cui vi sia la possibilità di disputarlo (la decisione spetta al responsabile di ciascuna manifestazione);
c) miglior punteggio conseguito negli incontri diretti ed eventuale classifica avulsa;
d) sorteggio.
Solo per per determinare la vincente del campionato il responsabile della manifestazione può derogare l’ordine di tali criteri prevedendo lo spareggio, tra le prime due squadre terminate a pari punti, invece della classifica della Coppa amatori.
La LCFC può prevedere criteri alternativi ai meriti sportivi nella formazione della classifica, come di seguito previsto a puro titolo esemplificativo:
+ 10 punti vittoria - 1 punto ogni ammonizione
+ 6 punti pareggio - 3 punti ogni espulsione
+ 2 punti sconfitta - 10 punti perdita della gara (art. 38 RD).
Interpretazione autentica:
Per “maggior punteggio in Coppa amatori” si intende “miglior quoziente tra punti in Coppa amatori e numero gare disputate”. Dispone che la norma sia modificata in tal senso per evitare errate interpretazioni. Delibera CD 24.4.2025

Illeciti

11 Protesta

Costituisce protesta qualsiasi gesto o espressione di contestazione verso tesserati.
Se la protesta è provocatoria o irriguardosa oppure è reiterata viene sanzionata ai sensi degli articoli 111 RD e 117 RD.
Il tipo di protesta prevista dall’art. 17/c/1 C11 o C5 non comporta la sanzione di squalifica, indipendentemente dal ruolo svolto dal tesserato, purché il responsabile non reiteri l’illecito dopo essere uscito dal perimetro di gara (13 DEF) o lo commetta dopo la fine della gara.

11bis Comportamento irriguardoso o/e provocatorio

Costituisce comportamento irriguardoso qualsiasi gesto o espressione di mancanza di rispetto verso tesserati o pubblico.
Costituisce comportamento provocatorio qualsiasi atto volto a determinare una reazione altrui anche violenta.
Il tipo di comportamento previsto dall’art. 17/c/3 C11 o C5 non comporta la sanzione di squalifica, indipendentemente dal ruolo svolto dal tesserato.
Costituisce comportamento
, purché il respovnsabile nocan reitoerio l’atteggiamllencito aggressivdopo rivolto verso tessere uscito dal perimetro di gara (13 DEF) o pubblio commetta dopo la fine della gara.

13 Minaccia

Costituisce minaccia qualsiasi comportamento, gesto o espressione tendente a incutere nel destinatario un ingiusto timore o a condizionarne illegittimamente l'attività (artt.113 RD, 119 RD e 120 RD). Rientra nella fattispecie di minaccia ogni contatto fisico non qualificabile come atto di violenza.

14 Scorrettezza

Costituisce scorrettezza qualsiasi intervento commesso in violazione delle regole di gioco o del principio di lealtà sportiva che non sia configurabile come atto di violenza (artt. 124 RD. e 125 RD).Rientrano tra le scorrettezze anche i comportamenti aggressivi.

Sanzioni

23 Aggravanti semplici

Ai fini della valutazione della pena sono da considerarsi circostanze aggravanti:
a) aver commesso l'atto illecito ricoprendo le funzioni di capitano, dirigente, arbitro, guardalinee di parte;
b) aver commesso l'atto illecito con recidiva (art. 13 DEF);
c) aver commesso l'atto illecito dal quale derivino gravi danni alla salute altrui;
d) aver tenuto comportamenti aggressivi o gravemente volgari nel compimento dell'atto illecito;
e) aver commesso l'atto illecito in concorso con una o più persone;
f) aver posto in essere comportamenti idonei ad aggravare le conseguenze dannose di un atto illecito;
g) aver compiuto l'atto illecito per motivi fortemente in contrasto con i principi della Carta, quali, per esempio, motivi discriminatori (razzisti, sessisti, omofobi, ecc.) antisportivi o contrari ai principi di solidarietà;
h) non aver consentito l'identificazione del responsabile di un illecito nei soli casi previsti dall'art. 145 RD.
Tali aggravanti non si applicano nei casi di protesta prevista dall’art. 17/c/1/2 C11 o C5.

17 Espulsione

a) L’espulsione deve essere notificata al tesserato che - con palla in gioco o non in gioco e indipendentemente dal ruolo o funzione svolta -
commette nel perimetro di gara una delle infrazioni di seguito indicate.
La notifica dell’espulsione non deve essere effettuata con l’esibizione del cartellino se il tesserato non è sul perimetro di gara (art. 12 DEF).
Il tesserato espulso deve abbandonare definitivamente il perimetro di gara e solo allora il gioco può essere ripreso.
Il tesserato espulso con cartellino ROSSO può essere sostituito secondo quanto previsto al termine del punto b), mentre quello espulso con cartellino VERDE può essere sostituito immediatamente.

b) L’espulsione è notificata col cartellino ROSSO al tesserato che:
1. commette o tenta di commettere un fallo violento di gioco;
2. commette o tenta di commettere un atto di violenza in qualsiasi parte del sito sportivo oppure tiene una condotta violenta, compreso un contrasto, che provochi o possa provocare un infortunio all’avversario;
3. commette un comportamento illecito gravemente sleale teso a impedire alla squadra avversaria un‘evidente opportunità di segnare una rete;
4. torna a giocare con la squadra d'appartenenza dopo essere stato prestato ai sensi dell’art. 71 RA.
Si intende comportamento illecito:
I) colpire volontariamente il pallone con le mani impedendogli di entrare in rete o di raggiungere un giocatore avversario in evidente condizione di segnare una rete (non si applica al portiere difendente all'interno della sua area di rigore);
II) commettere - disinteressandosi del pallone o non a distanza di gioco dallo stesso - una qualsiasi infrazione punibile con un calcio di punizione diretto o di rigore su un giocatore avversario che si trova in evidente condizione di segnare una rete.
Tale condizione sussiste quando si verificano contestualmente le seguenti circostanze:
- l’attaccante si dirige direttamente ed esclusivamente verso la porta avversaria totalmente sguarnita ed è in possesso del pallone ovvero può venirne facilmente in possesso;
- gli altri difendenti sono nell'impossibilità di intervenire tenuto conto della dinamica di gioco, della distanza dalla porta e delle potenzialità dei giocatori.
5. riceve una seconda ammonizione nel corso della stessa gara;
6. entra in scivolata colpendo l’avversario.
SOSTITUZIONE DEL GIOCATORE ESPULSO
Le integrazioni dei giocatori espulsi vanno effettuate con il consenso dell'arbitro nei termini sotto indicati:
I) dopo 2 minuti dalla ripresa del gioco, anche in modalità volante.
Il conteggio del tempo, a partire dalla ripresa del gioco, deve essere effettuato dal secondo arbitro, se previsto. In caso di espulsione di un giocatore alla fine di un periodo di gioco, il conteggio dei 2 minuti deve essere proseguito nel tempo successivo, anche negli eventuali supplementari.
II) dopo la segnatura di una rete, secondo le seguenti modalità:
1) se le squadre giocano 5 giocatori contro 4 e quella in superiorità numerica segna una rete, la squadra in inferiorità può essere completata;
2) se le squadre giocano 4 giocatori contro 4 entrambe possono essere completate;
3) se le squadre giocano 5 giocatori contro 3 ovvero 4 contro 3 e quella in superiorità numerica segna una rete, quella in inferiorità può reintegrare un solo giocatore;
4) se le squadre giocano 3 giocatori contro 3 e viene segnata una rete, entrambe possono includere un solo giocatore ciascuna;
5) se la squadra in inferiorità numerica segna una rete il gioco prosegue senza integrazioni.
Tale regola è riassunta nel seguente prospetto:
squadresegna una reteespulsi sostituibilidella squadra
AB
54A1B
54BNOB
44A o B1A e B
33A o B1A e B
43A1B
43BNOA e B


c) L’espulsione è notificata col cartellino VERDE al tesserato che:
1. manifesta, con parole o gesti, la propria disapprovazione nei confronti dell'arbitro, in modo educato o non provocatorio o non irriguardoso, ma marcatamenthe o in maniera continuata nel medesimo contesto o non marcatamente ma in modo reiterato in tempi diversi;
2. manifesta, con parole o gesti, la propria disapprovazione nei confronti dell'arbitro in maniera provocatoria o irriguardosa;
3. usa un linguaggio blasfemo o scurrile oppure reagisce in modo eccessivo ai comportamenti di compagni o avversari o pubblico;
4. usa il linguaggio sopra descritto in modo ostentato nella medesima circostanza ;
5. ingiuria o minaccia con parole o gesti una persona o proferisce frasi razziste, sessiste omofobe o comunque discriminatorie;;
6. sputa verso una persona.
Se prima dell'autorizzazione dell’arbitro all’ingresso del subentrante nel terreno di gioco il giocatore espulso con cartellino verde commettesse un ulteriore atto illecito sanzionabile con l'espulsione da cartellino rosso la sostituzione prevista non potrà essere più effettuata.

INOSSERVANZA DELLE DECISIONI ARBITRALI
In caso di inosservanza delle decisioni arbitrali da parte di uno o più tesserati, l'arbitro deve chiedere al capitano di invitare il/i renitente/i a rispettare la decisione arbitrale.
Se il comportamento illecito del/i renitente/i venisse mantenuto l’arbitro dovrà interrompere la partita. Il capitano dovrà essere espulso se non fornisce la collaborazione richiesta.

MANCATA COLLABORAZIONE NELL'INDIVIDUAZIONE DEL RESPONSABILE DI COMPORTAMENTO ILLECITO
Qualora l’arbitro non potesse individuare il responsabile del comportamento illecito presente nel sito sportivo (art. 14 RD), lo stesso dovrà chiedere al capitano di fornirgli il nominativo. In caso di mancata collaborazione il capitano dovrà essere espulso con il cartellino rosso.

17 Espulsione

a) L’espulsione deve essere notificata al tesserato che - con palla in gioco o non in gioco e indipendentemente dal ruolo o funzione svolta - commette nel perimetro di gara una delle infrazioni di seguito indicate.
La notifica dell’espulsione non deve essere effettuata con l’esibizione del cartellino se il tesserato non è sul perimetro di gara (art. 12 DEF).
Il tesserato espulso deve abbandonare definitivamente il perimetro di gara e solo allora il gioco può essere ripreso.
Il tesserato espulso con cartellino ROSSO non può essere sostituito, al contrario di quello espulso con cartellino VERDE.

b) L’espulsione è notificata col cartellino ROSSO al tesserato che:
1. commette o tenta di commettere un fallo violento di gioco;
2. commette o tenta di commettere un atto di violenza in qualsiasi parte del sito sportivo oppure tiene una condotta violenta, compreso un contrasto che provochi o possa provocare un infortunio all’avversario;
3. commette un comportamento illecito gravemente sleale teso a impedire alla squadra avversaria un‘evidente opportunità di segnare una rete;
4. torna a giocare con la squadra d'appartenenza dopo essere stato prestato ai sensi dell’art. 71 RA.
Si intende comportamento illecito:
I) colpire volontariamente il pallone con le mani impedendogli di entrare in rete o di raggiungere un giocatore avversario in evidente condizione di segnare una rete (non si applica al portiere difendente all'interno della sua area di rigore);
II) commettere - disinteressandosi del pallone o non a distanza di gioco dallo stesso - una qualsiasi infrazione punibile con un calcio di punizione diretto o di rigore su un giocatore avversario che si trova in evidente condizione di segnare una rete.
Tale condizione sussiste quando si verificano contestualmente le seguenti circostanze:
- l’attaccante si dirige direttamente ed esclusivamente verso la porta avversaria ed è in possesso del pallone ovvero può venirne facilmente in possesso;
- i difendenti, eccetto il portiere, sono nell'impossibilità di intervenire tenuto conto della dinamica di gioco, della distanza dalla porta e delle potenzialità dei giocatori.
5. riceve una seconda ammonizione nel corso della stessa gara.

c) L’espulsione è notificata col cartellino VERDE al tesserato che:
1. manifesta, con parole o gesti, la propria disapprovazione nei confronti dell'arbitro, in modo educato o non provocatorio o non irriguardoso, ma marcatamenthe o in maniera continuata nel medesimo contesto o non marcatamente ma in modo reiterato in tempi diversi;
2. manifesta, con parole o gesti, la propria disapprovazione nei confronti dell'arbitro in maniera provocatoria o irriguardosa;
3. usa un linguaggio blasfemo o scurrile oppure reagisce in modo eccessivo ai comportamenti di compagni o avversari o pubblico;
4. usa il linguaggio sopra descritto in modo ostentato nella medesima circostanza ;
5. ingiuria o minaccia con parole o gesti una persona o proferisce frasi razziste, sessiste omofobe o comunque discriminatorie;
6. sputa verso una persona.

Se prima dell'autorizzazione dell’arbitro all’ingresso del subentrante nel terreno di gioco il giocatore espulso con cartellino verde commette un ulteriore atto illecito sanzionabile con l'espulsione con cartellino rosso, la sostituzione prevista non potrà essere più effettuata.

INOSSERVANZA DELLE DECISIONI ARBITRALI
In caso di inosservanza delle decisioni arbitrali da parte di uno o più tesserati, l'arbitro deve chiedere al capitano di invitare il/i renitente/i a rispettare la decisione arbitrale.
Se il comportamento illecito del/i renitente/i venisse mantenuto l’arbitro dovrà interrompere la partita. Il capitano dovrà essere espulso se non fornisce la collaborazione richiesta.

MANCATA COLLABORAZIONE NELL'INDIVIDUAZIONE DEL RESPONSABILE DI COMPORTAMENTO ILLECITO
Qualora l’arbitro non potesse individuare il responsabile del comportamento illecito presente nel sito sportivo (art. 14 RD), lo stesso dovrà chiedere al capitano di fornirgli il nominativo. In caso di mancata collaborazione il capitano dovrà essere espulso con il cartellino rosso.

A questa pagina è possibile leggere il regolamento del calcio camminato.
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