Normativa

Modifiche stagione 2018-2019

1 LDega Calcino Friuli Collminarzione

È costituita un'Associazione non riconosciuta sportiva, amatoriale, dilettantistica denominata "Associazione sportiva, amatoriale, dilettantistica Lega Calcio Friuli Collinare", che è basata sul volontariato e non ha fini di lucro.

7 Domanda di ammissione

Il socio deve presentare ogni anno la domanda di ammissione, in difetto perde tale qualifica.
Da tale obbligo sono esenti i soci fondatori.
La domanda è rivolta al consiglio direttivo con le modalità stabilite da quest’ultimo.
Entro 30 giorni il Consiglio direttivo può accogliere o non la domanda o non deliberare in merito. In tale ultimo caso, trascorso il predetto termine, la domanda si considera accolta con effetto dalla data di sua presentazione. In caso invece di rigetto l’istante può chiedere al cConsiglio direttivo stesso di rivalutare la sua domanda. La conseguente decisione, che non necessita di motivazione, non è sindacabile in alcuna sede.
Unitamente alla domanda i soci sono obbligati a versare, anche per tramite dell’associazione con cui hanno presentato domanda di associazione, un contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attività. Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l'anno successivo con delibera del cConsiglio direttivo. La quota è intrasmissibile e non rivalutabile.

8 Perdita della qualifica di associato

La qualifica di associato si perde per recesso, esclusione, mancata presentazione della domanda di ammissione o per causa di morte.
L'asIl sociato può recedere dall'Associazione in qualunque momento con comunicazione scritta al consiglio direttivo e il recesso stesso non avrà effetto se non sarà accettato dal consiglio direttivo previo adempimento di tutte le obbligazioni dell'as sociato verso l'Associazione o da lui assunte verso terzi per conto dell'Associazione stessa.
L'esclusione si ha quando:
-
il'as sociato è inadempiente alle obbligazioni derivanti in tale sua qualità dallo Statuto, dai regolamenti e dagli atti emanati dagli organi della Lega, ’Assoppurciazione; quando
-
siano intervenuti gravi motivi che rendano impossibile la prosecuzione del rapporto associativo,; ovvero
-
quando il'as sociato abbia danneggiato moralmente o materialmente l'Associazione,; oppure
-
quando il'as sociato svolga una qualsiasi attività concorrente o in contrasto con quella dell'Associazione,; oppure
-
quando il'as sociato abbia compiuto gravi violazioni dello Statuto e dei regolamenti.
L'esclusione viene deliberata dal consiglio direttivo che può sentire l'interessato;. La relativale declisionbera è impugnsindacabile davanti al Collegio dei probiviri.
I nominativi di tutti gli associati con l'indicazione delle loro generalità e del loro domicilio sono riportaenuti dalla LCFC in appmositdo libro tenuto dal consiglio dicurettivo.

9 Fondo comune

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote associative, dalle quote di iscrizione alle mani festaziornei organizzatie dall'Associazione, dagli avanzi di gestione o fondi di riserva e da contributi versati a qualsiasi titolo dagli associati, da soci, enti e da chiunque altro.
Non è consentito distribuire agli associati, anche in modo indiretto, proventi dell’attività, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

10 Esercizio sociale

L'esercizio sociale avrà durata dal 1° agosto al 31 luglio dell'anno successivo.
Il rendiconto consuntivo e il bilancio economico e finanziapreventivo deveono essere approvatoi annualmente dall'Assemblea nel termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

18 Scioglimento

In caso di scioglimento dell'Associazione, l'aAssemblea straordinaria nomineràa uno o più liquidatori i quali, una volta ultimata la liquidazione, devolveranno ogni eventuale eccedenza ad associazioni similari o a opere benefiche in campo sportivo, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662.

19 Collegio dei probiviri

QuIl Collegio dei probiviri, composto da 3 membri, è eletto dalunqul'Assemblea e dura in carica 6 anni.
Il Collegio dei probiviri è chiamato a dirimere ogni
controversia insorgesseta fra orglani dell’associazione, soci e dirigenti sarà rim.
L
e decissaioni adel un cCollegio di probiviri composto di 3 membri, nominati per la durata di 6 anni dall'assemblea, anche fra i non sono impugnabili, né sono soggette ad altra giurisdizione
Il Collegio non ha giurisdizione dis
ciplinare.

21 Norma finale

Per quanto non previsto nel presente Statuto si fa riferimento a tutte le norme che regolano la materia con particolare riguardo al diritto vigente nella regolamentazione di attività sportive.
In particolare sussiste l’obbligo di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI, nonché agli statuti e ai regolamenti delle Federazioni sportive nazionali e delle Discipline sportive associate dell’Ente di promozione sportiva o cui l’associazione si affilia.
A questa pagina è possibile leggere il regolamento del calcio camminato.
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