Normativa - Regolamento Disciplina - Previsioni disciplinari a carico delle associazioni
In vigore dal 18/05/2023
Per visualizzare il precedente testo dell'articolo (a destra) e le differenze rispetto a quello oggi in vigore clicca sulle seguenti date: 06/11/2024, 30/07/2024, 06/06/2024, 27/07/2022, 01/09/2021, 15/06/2020, 13/05/2020, 13/09/2018, 11/09/2015, 30/06/2011, 02/09/2010, 03/09/2009, 10/08/2008, 31/07/2007, 10/08/2006, 26/07/2000
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93 Inadempienze di obblighi che impediscano la regolare effettuazione o il proseguimento della gara
Casi:
- rifiuto di cambiare maglia (art. 69/b RA);
- rifiuto di presentare la documentazione richiesta;
- rifiuto di mettere a disposizione il guardalinee di parte (articolo 46 RA);
- insufficiente disponibilità di palloni (art. 69/f RA);
- insufficiente numero di giocatori (art. 3 C5 art. 3 C11 );
- mancata telefonata al supervisore arbitrale (art. 66 RA - lettera a.1);
- consegna di lista gara diversa da quella generata dal gestionale (art. 66 comma 2 RA);
- mancata messa a disposizione del campo di gioco;
- non aver permesso l'accesso al campo di gioco alle persone indicate dall'art. 65 RA;
- mancato rispetto delle disposizioni previste dagli art. 60 RA e 60bis RA;
- altre violazioni ad adempimenti che impediscono l'effettuazione o la prosecuzione della gara.
a) perdita della gara e ammenda di euro da 80,00 a 120,00;
b) per ogni recidiva: perdita della gara, 1 punto di penalizzazione e ammenda di euro 100,00.
c) per gare di finale o di manifestazione finale: perdita della gara e ammenda di euro 200,00.
Nel caso in cui le inadempienze siano occasionate da colpa, la sanzione pecuniaria potrà essere ridotta fino alla metà, eccetto il caso disciplinato dalla lettera c).
- rifiuto di cambiare maglia (art. 69/b RA);
- rifiuto di presentare la documentazione richiesta;
- rifiuto di mettere a disposizione il guardalinee di parte (articolo 46 RA);
- insufficiente disponibilità di palloni (art. 69/f RA);
- insufficiente numero di giocatori (art. 3 C5 art. 3 C11 );
- mancata telefonata al supervisore arbitrale (art. 66 RA - lettera a.1);
- consegna di lista gara diversa da quella generata dal gestionale (art. 66 comma 2 RA);
- mancata messa a disposizione del campo di gioco;
- non aver permesso l'accesso al campo di gioco alle persone indicate dall'art. 65 RA;
- mancato rispetto delle disposizioni previste dagli art. 60 RA e 60bis RA;
- altre violazioni ad adempimenti che impediscono l'effettuazione o la prosecuzione della gara.
a) perdita della gara e ammenda di euro da 80,00 a 120,00;
b) per ogni recidiva: perdita della gara, 1 punto di penalizzazione e ammenda di euro 100,00.
c) per gare di finale o di manifestazione finale: perdita della gara e ammenda di euro 200,00.
Nel caso in cui le inadempienze siano occasionate da colpa, la sanzione pecuniaria potrà essere ridotta fino alla metà, eccetto il caso disciplinato dalla lettera c).
93 Inadempienze di obblighi che impediscano la regolare effettuazione o la conclusione il proseguimento della gara
Casi:
- rifiuto di cambiare maglia (art. 69/b RA);
- rifiuto di presentare la documentazione richiesta;
- rifiuto di mettere a disposizione il guardalinee di parte (articolo 46 RA);
- insufficiente disponibilità di palloni (art. 69/f RA);
- insufficiente numero di giocatori (art. 3 C5 art. 3 C11 );
- mancata telefonata al supervisore arbitrale (art. 66 RA - lettera a.1);
- consegna di lista gara diversa da quella generata dal gestionale (art. 66 comma 2 RA);
- mancata messa a disposizione del campo di gioco;
- assenza o mancato funzionamento del defibrillatore (art. 22BIS RA);
- assenza di un abilitato BLSD (art. 22TER RA);
- ritardata presentazione della squadra in campo oltre il termine massimo (art. 85 RD);
- non aver permesso l'accesso al campo di gioco alle persone indicate dall'art. 65 RA;
- mancato rispetto delle disposizioni previste dagli art. 60 RA e 60bis RA;
- altre violazioni ad adempimenti che impediscono l'effettuazione o la prosecuzione della gara.
a) perdita della gara e ammenda di euro da 80,00 a 120,00;
b) per ogni recidiva: perdita della gara, 1 punto di penalizzazione e ammenda di euro 100,00.
c) per gare di finale o di manifestazione finale: perdita della gara e ammenda di euro 200,00.
Nel caso in cui le inadempienze siano occasionate da colpa, la sanzione pecuniaria potrà essere ridotta fino alla metà, eccetto il caso disciplinato dalla lettera c).
Nel caso di presenza di un arbitro abilitato all’uso del BLSD, ma in assenza di propri abilitati le squadre sono sanzionate con la sola ammenda ridotta della metà.
- rifiuto di cambiare maglia (art. 69/b RA);
- rifiuto di presentare la documentazione richiesta;
- rifiuto di mettere a disposizione il guardalinee di parte (articolo 46 RA);
- insufficiente disponibilità di palloni (art. 69/f RA);
- insufficiente numero di giocatori (art. 3 C5 art. 3 C11 );
- mancata telefonata al supervisore arbitrale (art. 66 RA - lettera a.1);
- consegna di lista gara diversa da quella generata dal gestionale (art. 66 comma 2 RA);
- mancata messa a disposizione del campo di gioco;
- assenza o mancato funzionamento del defibrillatore (art. 22BIS RA);
- assenza di un abilitato BLSD (art. 22TER RA);
- ritardata presentazione della squadra in campo oltre il termine massimo (art. 85 RD);
- non aver permesso l'accesso al campo di gioco alle persone indicate dall'art. 65 RA;
- mancato rispetto delle disposizioni previste dagli art. 60 RA e 60bis RA;
- altre violazioni ad adempimenti che impediscono l'effettuazione o la prosecuzione della gara.
a) perdita della gara e ammenda di euro da 80,00 a 120,00;
b) per ogni recidiva: perdita della gara, 1 punto di penalizzazione e ammenda di euro 100,00.
c) per gare di finale o di manifestazione finale: perdita della gara e ammenda di euro 200,00.
Nel caso in cui le inadempienze siano occasionate da colpa, la sanzione pecuniaria potrà essere ridotta fino alla metà, eccetto il caso disciplinato dalla lettera c).
Nel caso di presenza di un arbitro abilitato all’uso del BLSD, ma in assenza di propri abilitati le squadre sono sanzionate con la sola ammenda ridotta della metà.
93 Inadempienze di obblighi che impediscano la regolare effettuazione o la conclusione il proseguimento della gara
Casi:
- rifiuto di cambiare maglia (art. 69/b RA);
- rifiuto di presentare la documentazione richiesta;
- rifiuto di mettere a disposizione il guardalinee di parte (articolo 46 RA);
- insufficiente disponibilità di palloni (art. 69/f RA);
- insufficiente numero di giocatori (art. 3 C5 art. 3 C11 );
- mancata telefonata al supervisore arbitrale (art. 66 RA - lettera a.1);
- consegna di lista gara diversa da quella generata dal gestionale (art. 66 comma 2 RA);
- mancata messa a disposizione del campo di gioco;
- assenza o mancato funzionamento del defibrillatore (art. 22BIS RA);
- assenza di un abilitato BLSD (art. 22TER RA);
- ritardata presentazione della squadra in campo oltre il termine massimo (art. 85 RD);
- non aver permesso l'accesso al campo di gioco alle persone indicate dall'art. 65 RA;
- mancato rispetto delle disposizioni previste dagli art. 60 RA e 60bis RA;
- altre violazioni ad adempimenti che impediscono l'effettuazione o la prosecuzione della gara.
a) perdita della gara e ammenda di euro da 80,00 a 120,00;
b) per ogni recidiva: perdita della gara, 1 punto di penalizzazione e ammenda di euro 100,00.
c) per gare di finale o di manifestazione finale: perdita della gara e ammenda di euro 200,00.
Nel caso in cui le inadempienze siano occasionate da colpa, la sanzione pecuniaria potrà essere ridotta fino alla metà, eccetto il caso disciplinato dalla lettera c).
- rifiuto di cambiare maglia (art. 69/b RA);
- rifiuto di presentare la documentazione richiesta;
- rifiuto di mettere a disposizione il guardalinee di parte (articolo 46 RA);
- insufficiente disponibilità di palloni (art. 69/f RA);
- insufficiente numero di giocatori (art. 3 C5 art. 3 C11 );
- mancata telefonata al supervisore arbitrale (art. 66 RA - lettera a.1);
- consegna di lista gara diversa da quella generata dal gestionale (art. 66 comma 2 RA);
- mancata messa a disposizione del campo di gioco;
- assenza o mancato funzionamento del defibrillatore (art. 22BIS RA);
- assenza di un abilitato BLSD (art. 22TER RA);
- ritardata presentazione della squadra in campo oltre il termine massimo (art. 85 RD);
- non aver permesso l'accesso al campo di gioco alle persone indicate dall'art. 65 RA;
- mancato rispetto delle disposizioni previste dagli art. 60 RA e 60bis RA;
- altre violazioni ad adempimenti che impediscono l'effettuazione o la prosecuzione della gara.
a) perdita della gara e ammenda di euro da 80,00 a 120,00;
b) per ogni recidiva: perdita della gara, 1 punto di penalizzazione e ammenda di euro 100,00.
c) per gare di finale o di manifestazione finale: perdita della gara e ammenda di euro 200,00.
Nel caso in cui le inadempienze siano occasionate da colpa, la sanzione pecuniaria potrà essere ridotta fino alla metà, eccetto il caso disciplinato dalla lettera c).
93 Inadempienze di obblighi che impediscano la regolare effettuazione o la conclusione il proseguimento della gara
Casi:
- rifiuto di cambiare maglia (art. 69/b RA);
- rifiuto di presentare la documentazione richiesta;
- rifiuto di mettere a disposizione il guardalinee di parte (articolo 46 RA);
- insufficiente disponibilità di palloni (art. 69/f RA);
- insufficiente numero di giocatori (art. 3 C5 art. 3 C11 );
- mancata telefonata al supervisore arbitrale (art. 66 RA - lettera a.1);
- consegna di lista gara diversa da quella generata dal gestionale (art. 66 comma 2 RA);
- mancata messa a disposizione del campo di gioco;
- non aver permesso l'accesso al campo di gioco alle persone indicate dall'art. 65 RA;
- mancato rispetto delle disposizioni previste dagli art. 60 RA e 60bis RA;
- ritardata presentazione della lista gara (85 RA);
- ritardata presentazione in campo (87 RA);
- ritardato inizio della gara dopo i termini di cui all’art. 68 RA lettera b);- altre violazioni ad adempimenti che impediscono l'effettuazione o la prosecuzione della gara.
a) perdita della gara e ammenda di euro da 80,00 a 120,00;
b) per ogni recidiva: perdita della gara, 1 punto di penalizzazione e ammenda di euro 100,00.
c) per gare di finale o di manifestazione finale: perdita della gara e ammenda di euro 200,00.
Nel caso in cui le inadempienze siano occasionate da colpa, la sanzione pecuniaria potrà essere ridotta fino alla metà, eccetto il caso disciplinato dalla lettera c).
- rifiuto di cambiare maglia (art. 69/b RA);
- rifiuto di presentare la documentazione richiesta;
- rifiuto di mettere a disposizione il guardalinee di parte (articolo 46 RA);
- insufficiente disponibilità di palloni (art. 69/f RA);
- insufficiente numero di giocatori (art. 3 C5 art. 3 C11 );
- mancata telefonata al supervisore arbitrale (art. 66 RA - lettera a.1);
- consegna di lista gara diversa da quella generata dal gestionale (art. 66 comma 2 RA);
- mancata messa a disposizione del campo di gioco;
- non aver permesso l'accesso al campo di gioco alle persone indicate dall'art. 65 RA;
- mancato rispetto delle disposizioni previste dagli art. 60 RA e 60bis RA;
- ritardata presentazione della lista gara (85 RA);
- ritardata presentazione in campo (87 RA);
- ritardato inizio della gara dopo i termini di cui all’art. 68 RA lettera b);- altre violazioni ad adempimenti che impediscono l'effettuazione o la prosecuzione della gara.
a) perdita della gara e ammenda di euro da 80,00 a 120,00;
b) per ogni recidiva: perdita della gara, 1 punto di penalizzazione e ammenda di euro 100,00.
c) per gare di finale o di manifestazione finale: perdita della gara e ammenda di euro 200,00.
Nel caso in cui le inadempienze siano occasionate da colpa, la sanzione pecuniaria potrà essere ridotta fino alla metà, eccetto il caso disciplinato dalla lettera c).
93 Inadempienze di obblighi che impediscano la regolare effettuazione o il proseguimento della gara
Casi:
- rifiuto di cambiare maglia (art. 69/b RA);
- rifiuto di presentare la documentazione richiesta;
- rifiuto di mettere a disposizione il guardalinee di parte (articolo 46 RA);
- insufficiente disponibilità di palloni (art. 69/f RA);
- insufficiente numero di giocatori (art. 3 C5 art. 3 C11 );
- mancata telefonata al supervisore arbitrale (art. 66 RA - lettera a.1);
- consegna di lista gara diversa da quella generata dal gestionale (art. 66 comma 2 RA);
- mancata messa a disposizione del campo di gioco;
- non aver permesso l'accesso al campo di gioco alle persone indicate dall'art. 65 RA;
- non aver impedito al giocatore prestato di cambiare squadra (art. 71 RA);
- mancato rispetto delle disposizioni previste dagli art. 60 RA e 60bis RA;
- altre violazioni ad adempimenti che impediscono l'effettuazione o la prosecuzione della gara.
a) perdita della gara e ammenda di euro da 80,00 a 120,00;
b) per ogni recidiva: perdita della gara, 1 punto di penalizzazione e ammenda di euro 100,00.
c) per gare di finale o di manifestazione finale: perdita della gara, 1 punto di penalizzazione nella successiva manifestazione a cui partecipa e ammenda di euro 200,00.
Nel caso in cui le inadempienze siano occasionate da colpa, la sanzione pecuniaria potrà essere ridotta fino alla metà, eccetto il caso disciplinato dalla lettera c).
- rifiuto di cambiare maglia (art. 69/b RA);
- rifiuto di presentare la documentazione richiesta;
- rifiuto di mettere a disposizione il guardalinee di parte (articolo 46 RA);
- insufficiente disponibilità di palloni (art. 69/f RA);
- insufficiente numero di giocatori (art. 3 C5 art. 3 C11 );
- mancata telefonata al supervisore arbitrale (art. 66 RA - lettera a.1);
- consegna di lista gara diversa da quella generata dal gestionale (art. 66 comma 2 RA);
- mancata messa a disposizione del campo di gioco;
- non aver permesso l'accesso al campo di gioco alle persone indicate dall'art. 65 RA;
- non aver impedito al giocatore prestato di cambiare squadra (art. 71 RA);
- mancato rispetto delle disposizioni previste dagli art. 60 RA e 60bis RA;
- altre violazioni ad adempimenti che impediscono l'effettuazione o la prosecuzione della gara.
a) perdita della gara e ammenda di euro da 80,00 a 120,00;
b) per ogni recidiva: perdita della gara, 1 punto di penalizzazione e ammenda di euro 100,00.
c) per gare di finale o di manifestazione finale: perdita della gara, 1 punto di penalizzazione nella successiva manifestazione a cui partecipa e ammenda di euro 200,00.
Nel caso in cui le inadempienze siano occasionate da colpa, la sanzione pecuniaria potrà essere ridotta fino alla metà, eccetto il caso disciplinato dalla lettera c).
93 Inadempienze di obblighi che impediscano la regolare effettuazione o il proseguimento della gara
Casi:
- rifiuto di cambiare maglia (art. 69/b RA);
- rifiuto di presentare la documentazione richiesta;
- rifiuto di mettere a disposizione il guardalinee di parte (articolo 46 RA);
- insufficiente disponibilità di palloni (art. 69/f RA);
- insufficiente numero di giocatori (art. 3 C5 art. 3 C11 );
- mancata telefonata al supervisore arbitrale (art. 66 RA - lettera a.1);
- consegna di lista gara diversa da quella generata dal gestionale (art. 66 comma 2 RA);
- mancata messa a disposizione del campo di gioco;
- non aver permesso l'accesso al campo di gioco alle persone indicate dall'art. 65 RA;
- mancato rispetto delle disposizioni previste dagli art. 60 RA e 60bis RA;
- altre violazioni ad adempimenti che impediscono l'effettuazione o la prosecuzione della gara.
a) perdita della gara e ammenda di euro da 80,00 a 120,00;
b) per ogni recidiva: perdita della gara, 1 punto di penalizzazione e ammenda di euro 100,00.
Nel caso in cui le inadempienze siano occasionate da colpa, la sanzione pecuniaria potrà essere ridotta fino alla metà.
- rifiuto di cambiare maglia (art. 69/b RA);
- rifiuto di presentare la documentazione richiesta;
- rifiuto di mettere a disposizione il guardalinee di parte (articolo 46 RA);
- insufficiente disponibilità di palloni (art. 69/f RA);
- insufficiente numero di giocatori (art. 3 C5 art. 3 C11 );
- mancata telefonata al supervisore arbitrale (art. 66 RA - lettera a.1);
- consegna di lista gara diversa da quella generata dal gestionale (art. 66 comma 2 RA);
- mancata messa a disposizione del campo di gioco;
- non aver permesso l'accesso al campo di gioco alle persone indicate dall'art. 65 RA;
- mancato rispetto delle disposizioni previste dagli art. 60 RA e 60bis RA;
- altre violazioni ad adempimenti che impediscono l'effettuazione o la prosecuzione della gara.
a) perdita della gara e ammenda di euro da 80,00 a 120,00;
b) per ogni recidiva: perdita della gara, 1 punto di penalizzazione e ammenda di euro 100,00.
Nel caso in cui le inadempienze siano occasionate da colpa, la sanzione pecuniaria potrà essere ridotta fino alla metà.
93 Inadempienze di obblighi che impediscano la regolare effettuazione o il proseguimento della gara
Casi:
- rifiuto di cambiare maglia (art. 69/b-c RA),
- rifiuto di presentare la documentazione richiesta,
- rifiuto di mettere a disposizione il guardalinee di parte (articolo 46 RA), insufficiente disponibilità di palloni (art. 69/f RA),
- insufficiente numero di giocatori (art. 66, 9° comma RA),
- mancata telefonata al designatore arbitrale (art. 44/a RA),
- consegna di lista gara diversa da quella generata dal gestionale (art. 66 comma 2 RA),
- mancata messa a disposizione del campo di gioco,
- non aver permesso l'accesso al campo di gioco alle persone indicate dall'art. 2 RD,
- mancato rispetto delle disposizioni previste dall'art. 60 RA;
- altre violazioni ad adempimenti che impediscono l'effettuazione o la prosecuzione della gara.
a) perdita della gara e ammenda di euro 80,00;
b) per ogni recidiva: perdita della gara, 1 punto di penalizzazione e ammenda di euro 100,00.
Nel caso in cui l'insufficiente numero di giocatori derivi da infortuni occorsi durante la gara, la sanzione pecunaria sarà ridotta della metà.
La squadra che non disputa una partita, per causa imputabile all'avversaria, ha diritto a ottenere, a fine stagione, un rimborso forfettario delle spese sostenute pari al rateo gara correlato al costo d'iscrizione corrisposto per la fase della manifestazione.
- rifiuto di cambiare maglia (art. 69/b-c RA),
- rifiuto di presentare la documentazione richiesta,
- rifiuto di mettere a disposizione il guardalinee di parte (articolo 46 RA), insufficiente disponibilità di palloni (art. 69/f RA),
- insufficiente numero di giocatori (art. 66, 9° comma RA),
- mancata telefonata al designatore arbitrale (art. 44/a RA),
- consegna di lista gara diversa da quella generata dal gestionale (art. 66 comma 2 RA),
- mancata messa a disposizione del campo di gioco,
- non aver permesso l'accesso al campo di gioco alle persone indicate dall'art. 2 RD,
- mancato rispetto delle disposizioni previste dall'art. 60 RA;
- altre violazioni ad adempimenti che impediscono l'effettuazione o la prosecuzione della gara.
a) perdita della gara e ammenda di euro 80,00;
b) per ogni recidiva: perdita della gara, 1 punto di penalizzazione e ammenda di euro 100,00.
Nel caso in cui l'insufficiente numero di giocatori derivi da infortuni occorsi durante la gara, la sanzione pecunaria sarà ridotta della metà.
La squadra che non disputa una partita, per causa imputabile all'avversaria, ha diritto a ottenere, a fine stagione, un rimborso forfettario delle spese sostenute pari al rateo gara correlato al costo d'iscrizione corrisposto per la fase della manifestazione.
93 Inadempienze di obblighi che impediscano la regolare effettuazione o il proseguimento della gara
Casi:
- rifiuto di cambiare maglia (art. 69/b-c RA),
- rifiuto di presentare la documentazione richiesta,
- rifiuto di mettere a disposizione il guardalinee di parte (articolo 46 RA), insufficiente disponibilità di palloni (art. 69/f RA),
- insufficiente numero di giocatori (art. 66, 9° comma RA),
- mancata telefonata al designatore arbitrale (art. 44/a RA),
- consegna di lista gara diversa da quella generata dal gestionale (art. 66 comma 2 RA),
- mancata messa a disposizione del campo di gioco,
- non aver permesso l'accesso al campo di gioco alle persone indicate dall'art. 2 RD,
- mancato rispetto delle disposizioni previste dall'art. 60 RA;
- altre violazioni ad adempimenti che impediscono l'effettuazione o la prosecuzione della gara.
a) perdita della gara e ammenda di euro 80,00;
b) per ogni recidiva: perdita della gara, 1 punto di penalizzazione e ammenda di euro 100,00.
Nel caso in cui l'insufficiente numero di giocatori derivi da infortuni occorsi durante la gara, la sanzione pecunaria sarà ridotta della metà.
L'associazione che non disputa una partita, per causa imputabile all'associazione avversaria, ha diritto a ottenere, a fine stagione, un rimborso forfettario delle spese sostenute pari al rateo gara correlato al costo d'iscrizione corrisposto per la fase della manifestazione.
- rifiuto di cambiare maglia (art. 69/b-c RA),
- rifiuto di presentare la documentazione richiesta,
- rifiuto di mettere a disposizione il guardalinee di parte (articolo 46 RA), insufficiente disponibilità di palloni (art. 69/f RA),
- insufficiente numero di giocatori (art. 66, 9° comma RA),
- mancata telefonata al designatore arbitrale (art. 44/a RA),
- consegna di lista gara diversa da quella generata dal gestionale (art. 66 comma 2 RA),
- mancata messa a disposizione del campo di gioco,
- non aver permesso l'accesso al campo di gioco alle persone indicate dall'art. 2 RD,
- mancato rispetto delle disposizioni previste dall'art. 60 RA;
- altre violazioni ad adempimenti che impediscono l'effettuazione o la prosecuzione della gara.
a) perdita della gara e ammenda di euro 80,00;
b) per ogni recidiva: perdita della gara, 1 punto di penalizzazione e ammenda di euro 100,00.
Nel caso in cui l'insufficiente numero di giocatori derivi da infortuni occorsi durante la gara, la sanzione pecunaria sarà ridotta della metà.
L'associazione che non disputa una partita, per causa imputabile all'associazione avversaria, ha diritto a ottenere, a fine stagione, un rimborso forfettario delle spese sostenute pari al rateo gara correlato al costo d'iscrizione corrisposto per la fase della manifestazione.
93 Inadempienze di obblighi che impediscano la regolare effettuazione o il proseguimento della gara
Casi:
- rifiuto di cambiare maglia o non aver fornito all'arbitro una casacca di colore diverso dal proprio e da quello dell'altra squadra (art. 69/b, c, d, e RA),
- rifiuto di presentare la documentazione richiesta,
- rifiuto di mettere a disposizione il guardalinee di parte (articolo 46 RA), insufficiente disponibilità di palloni (art. 69/f RA),
- insufficiente numero di giocatori (art. 66 RA),
- mancata telefonata al designatore arbitrale (art. 44/a RA),
- mancata o incompleta presentazione dei documenti d'identità in allegato agli elenchi gara (art. 66/a RA),
- mancata messa a disposizione del campo di gioco,
- non aver permesso l'accesso al campo di gioco alle persone indicate dall'art. 2 RD,
- mancato rispetto delle disposizioni previste dall'art. 60 RA;
- altre violazioni ad adempimenti che impediscono l'effettuazione o la prosecuzione della gara.
a) perdita della gara e ammenda di euro 80,00;
b) per ogni recidiva: perdita della gara, 1 punto di penalizzazione e ammenda di euro 100,00.
Nel caso in cui l'insufficiente numero di giocatori derivi da infortuni occorsi durante la gara, la sanzione pecunaria sarà ridotta della metà.
L'associazione che non disputa una partita, per causa imputabile all'associazione avversaria, ha diritto a ottenere, a fine stagione, un rimborso forfettario delle spese sostenute pari al rateo gara correlato al costo d'iscrizione corrisposto per la fase della manifestazione.
- rifiuto di cambiare maglia o non aver fornito all'arbitro una casacca di colore diverso dal proprio e da quello dell'altra squadra (art. 69/b, c, d, e RA),
- rifiuto di presentare la documentazione richiesta,
- rifiuto di mettere a disposizione il guardalinee di parte (articolo 46 RA), insufficiente disponibilità di palloni (art. 69/f RA),
- insufficiente numero di giocatori (art. 66 RA),
- mancata telefonata al designatore arbitrale (art. 44/a RA),
- mancata o incompleta presentazione dei documenti d'identità in allegato agli elenchi gara (art. 66/a RA),
- mancata messa a disposizione del campo di gioco,
- non aver permesso l'accesso al campo di gioco alle persone indicate dall'art. 2 RD,
- mancato rispetto delle disposizioni previste dall'art. 60 RA;
- altre violazioni ad adempimenti che impediscono l'effettuazione o la prosecuzione della gara.
a) perdita della gara e ammenda di euro 80,00;
b) per ogni recidiva: perdita della gara, 1 punto di penalizzazione e ammenda di euro 100,00.
Nel caso in cui l'insufficiente numero di giocatori derivi da infortuni occorsi durante la gara, la sanzione pecunaria sarà ridotta della metà.
L'associazione che non disputa una partita, per causa imputabile all'associazione avversaria, ha diritto a ottenere, a fine stagione, un rimborso forfettario delle spese sostenute pari al rateo gara correlato al costo d'iscrizione corrisposto per la fase della manifestazione.
93 Inadempienze di obblighi che impediscano la regolare effettuazione o il proseguimento della gara
Casi:
- rifiuto di cambiare maglia o non aver fornito all'arbitro una casacca di colore diverso dal proprio e da quello dell'altra squadra (art. 69/b, c, d, e RA),
- rifiuto di presentare la documentazione richiesta,
- rifiuto di mettere a disposizione il guardalinee di parte (articolo 46 RA), insufficiente disponibilità di palloni (art. 69/f RA),
- insufficiente numero di giocatori (art. 66 RA),
mancata telefonata al designatore arbitrale (art. 44/a RA),
- mancata o incompleta presentazione dei documenti d'identità in allegato agli elenchi gara (art. 66/a RA),
- mancata messa a disposizione del campo di gioco,
- non aver permesso l'accesso al campo di gioco alle persone indicate dall'art. 2 RD,
- mancata disputa della partita entro il termine previsto dall'art. 63 RA e mancato rispetto delle previsioni di tale norma;
- altre violazioni ad adempimenti che impediscono l'effettuazione o la prosecuzione della gara.
a) perdita della gara e ammenda di euro 80,00;
b) per ogni recidiva: perdita della gara, 1 punto di penalizzazione e ammenda di euro 100,00.
Nel caso in cui l'insufficiente numero di giocatori derivi da infortuni occorsi durante la gara, la sanzione pecunaria sarà ridotta della metà.
L'associazione che non disputa una partita, per causa imputabile all'associazione avversaria, ha diritto a ottenere, a fine stagione, un rimborso forfettario delle spese sostenute pari al rateo gara correlato al costo d'iscrizione corrisposto per la fase della manifestazione.
- rifiuto di cambiare maglia o non aver fornito all'arbitro una casacca di colore diverso dal proprio e da quello dell'altra squadra (art. 69/b, c, d, e RA),
- rifiuto di presentare la documentazione richiesta,
- rifiuto di mettere a disposizione il guardalinee di parte (articolo 46 RA), insufficiente disponibilità di palloni (art. 69/f RA),
- insufficiente numero di giocatori (art. 66 RA),
mancata telefonata al designatore arbitrale (art. 44/a RA),
- mancata o incompleta presentazione dei documenti d'identità in allegato agli elenchi gara (art. 66/a RA),
- mancata messa a disposizione del campo di gioco,
- non aver permesso l'accesso al campo di gioco alle persone indicate dall'art. 2 RD,
- mancata disputa della partita entro il termine previsto dall'art. 63 RA e mancato rispetto delle previsioni di tale norma;
- altre violazioni ad adempimenti che impediscono l'effettuazione o la prosecuzione della gara.
a) perdita della gara e ammenda di euro 80,00;
b) per ogni recidiva: perdita della gara, 1 punto di penalizzazione e ammenda di euro 100,00.
Nel caso in cui l'insufficiente numero di giocatori derivi da infortuni occorsi durante la gara, la sanzione pecunaria sarà ridotta della metà.
L'associazione che non disputa una partita, per causa imputabile all'associazione avversaria, ha diritto a ottenere, a fine stagione, un rimborso forfettario delle spese sostenute pari al rateo gara correlato al costo d'iscrizione corrisposto per la fase della manifestazione.
93 Inadempienze di obblighi che impediscano la regolare effettuazione o il proseguimento della gara
Per esempio: rifiuto di cambiare maglia o non aver fornito all’arbitro una casacca di colore diverso dal proprio e da quello dell’altra squadra (art. 69/b, c, d, e RA), rifiuto di presentare la documentazione richiesta, rifiuto di mettere a disposizione il Guardalinee di parte (articolo 46 RA), insufficiente disponibilità di palloni (art. 69/f RA), insufficiente numero di giocatori (art. 66 RA), mancata telefonata al Designatore arbitrale (art. 44/a RA), mancata o incompleta presentazione dei documenti d’identità in allegato agli elenchi gara (art. 66/a RA), mancata messa a disposizione del campo di gioco, non aver permesso l’accesso al campo di gioco alle persone indicate dall’art. 2 RD, mancata disputa della partita entro il termine previsto dall’art. 63 RA e mancato rispetto delle previsioni di tale norma; altre violazioni ad adempimenti che impediscono l’effettuazione o la prosecuzione della gara:
a) perdita della gara e ammenda di euro 80,00;
b) per ogni recidiva: perdita della gara, un punto di penalizzazione e ammenda di euro 100,00.
L'Associazione che non disputa una partita, per causa imputabile all’Associazione avversaria, ha diritto a ottenere, a fine stagione, un rimborso forfettario delle spese sostenute pari al rateo gara correlato al costo d’iscrizione corrisposto per la fase della manifestazione.
a) perdita della gara e ammenda di euro 80,00;
b) per ogni recidiva: perdita della gara, un punto di penalizzazione e ammenda di euro 100,00.
L'Associazione che non disputa una partita, per causa imputabile all’Associazione avversaria, ha diritto a ottenere, a fine stagione, un rimborso forfettario delle spese sostenute pari al rateo gara correlato al costo d’iscrizione corrisposto per la fase della manifestazione.
93 Inadempienze di obblighi che impediscano la regolare effettuazione o il proseguimento della gara
Per esempio: rifiuto di cambiare maglia o non aver fornito all’arbitro una casacca di colore diverso dal proprio e da quello dell’altra squadra (art. 69/b, c, d, e RA), rifiuto di presentare la documentazione richiesta, rifiuto di mettere a disposizione il Guardalinee di parte (articolo 46 RA), insufficiente disponibilità di palloni (art. 69/f RA), insufficiente numero di giocatori (art. 66 RA), mancata telefonata al Designatore arbitrale (art. 44/a RA), mancata o incompleta presentazione dei documenti d’identità in allegato agli elenchi gara (art. 66/a RA), mancata messa a disposizione del campo di gioco, non aver permesso l’accesso al campo di gioco alle persone indicate dall’art. 2 RD, mancata disputa della partita entro il termine previsto dall’art. 63 RA e mancato rispetto delle previsioni di tale norma; altre violazioni ad adempimenti che impediscono l’effettuazione o la prosecuzione della gara:
a) perdita della gara e ammenda di euro 80,00;
b) per ogni recidiva: perdita della gara, un punto di penalizzazione e ammenda di euro 100,00.
L'Associazione che non disputa una partita, per causa imputabile all’Associazione avversaria, ha diritto a ottenere, a fine stagione, un rimborso forfettario delle spese sostenute pari all'importo di euro 50,00.
a) perdita della gara e ammenda di euro 80,00;
b) per ogni recidiva: perdita della gara, un punto di penalizzazione e ammenda di euro 100,00.
L'Associazione che non disputa una partita, per causa imputabile all’Associazione avversaria, ha diritto a ottenere, a fine stagione, un rimborso forfettario delle spese sostenute pari all'importo di euro 50,00.
93 Inadempienze di obblighi che impediscano la regolare effettuazione o il proseguimento della gara
Per esempio: rifiuto di cambiare maglia o non aver fornito all’arbitro una casacca di colore diverso dal proprio e da quello dell’altra squadra (art. 69/b, c, d, e RA), rifiuto di presentare la documentazione richiesta, rifiuto di mettere a disposizione il Guardalinee di parte (articolo 46 RA), insufficiente disponibilità di palloni (art. 69/f RA), insufficiente numero di giocatori (art. 66 RA), mancata telefonata al Designatore arbitrale (art. 44/a RA), mancata o incompleta presentazione dei documenti d’identità in allegato agli elenchi gara (art. 66/a RA), mancata messa a disposizione del campo di gioco, non aver permesso l’accesso al campo di gioco alle persone indicate dall’art. 2 RD, mancata presenza dell'Accompagnatore ufficiale ( art. 65 RA);mancata disputa della partita entro il termine previsto dall’art. 63 RA e mancato rispetto delle previsioni di tale norma; altre violazioni ad adempimenti che impediscono l’effettuazione o la prosecuzione della gara:
a) perdita della gara e ammenda di euro 50,00;
b) per ogni recidiva: perdita della gara, un punto di penalizzazione e ammenda di euro 80,00.
L'Associazione che non disputa una partita, per causa imputabile all’Associazione avversaria, ha diritto a ottenere, a fine stagione, un rimborso forfettario delle spese sostenute pari all'importo di euro 50,00.
a) perdita della gara e ammenda di euro 50,00;
b) per ogni recidiva: perdita della gara, un punto di penalizzazione e ammenda di euro 80,00.
L'Associazione che non disputa una partita, per causa imputabile all’Associazione avversaria, ha diritto a ottenere, a fine stagione, un rimborso forfettario delle spese sostenute pari all'importo di euro 50,00.
93 Inadempienze di obblighi che impediscano la regolare effettuazione o il proseguimento della gara
Per esempio: rifiuto di cambiare maglia o non aver fornito all’arbitro una casacca di colore diverso dal proprio e da quello dell’altra squadra (art. 69/b, c, d, e RA), rifiuto di presentare la documentazione richiesta, rifiuto di mettere a disposizione il Guardalinee di parte (articolo 46 RA), insufficiente disponibilità di palloni (art. 69/f RA), insufficiente numero di giocatori (art. 66/b RA), mancata telefonata al Designatore arbitrale (art. 44/a RA), mancata o incompleta presentazione dei documenti d’identità in allegato agli elenchi gara (art. 66/a RA), mancata messa a disposizione del campo di gioco, non aver permesso l’accesso al campo di gioco alle persone indicate dall’art. 2 RD, mancata presenza dell'Accompagnatore ufficiale ( art. 65/c RA);altre violazioni ad adempimenti che impediscono l’effettuazione o la prosecuzione della gara:
a) perdita della gara e ammenda di euro 50,00;
b) per ogni recidiva: perdita della gara, un punto di penalizzazione e ammenda di euro 80,00.
L'Associazione che non disputa una partita, per causa imputabile all’Associazione avversaria, ha diritto a ottenere, a fine stagione, un rimborso forfettario delle spese sostenute pari all'importo di euro 50,00.
a) perdita della gara e ammenda di euro 50,00;
b) per ogni recidiva: perdita della gara, un punto di penalizzazione e ammenda di euro 80,00.
L'Associazione che non disputa una partita, per causa imputabile all’Associazione avversaria, ha diritto a ottenere, a fine stagione, un rimborso forfettario delle spese sostenute pari all'importo di euro 50,00.
93 Inadempienze di obblighi che impediscano la regolare effettuazione o il proseguimento della gara
Per esempio: rifiuto di cambiare maglia o non aver fornito all’arbitro una casacca di colore diverso dal proprio e da quello dell’altra squadra (art. 69/b, c, d, e RA), rifiuto di presentare la documentazione richiesta, rifiuto di mettere a disposizione il Guardalinee di parte (articolo 46 RA), insufficiente disponibilità di palloni (art. 69/f RA), insufficiente numero di giocatori (art. 66/c RA), mancata telefonata al Designatore arbitrale (art. 44/a RA), mancata o incompleta presentazione dei documenti d’identità in allegato agli elenchi gara (art. 66/a RA), mancata messa a disposizione del campo di gioco, non aver permesso l’accesso al campo di gioco alle persone indicate dall’art. 2 RD, mancata presenza dell'Accompagnatore ufficiale ( art. 65/c RA);altre violazioni ad adempimenti che impediscono l’effettuazione o la prosecuzione della gara:
a) perdita della gara e ammenda di euro 50,00;
b) per ogni recidiva: perdita della gara, un punto di penalizzazione e ammenda di euro 80,00.
L'Associazione che non disputa una partita, per causa imputabile all’Associazione avversaria, ha diritto a ottenere, a fine stagione, un rimborso forfettario delle spese sostenute pari all'importo di euro 50,00.
a) perdita della gara e ammenda di euro 50,00;
b) per ogni recidiva: perdita della gara, un punto di penalizzazione e ammenda di euro 80,00.
L'Associazione che non disputa una partita, per causa imputabile all’Associazione avversaria, ha diritto a ottenere, a fine stagione, un rimborso forfettario delle spese sostenute pari all'importo di euro 50,00.
93 Mancata presentazione della documentazione prevista dall' art. 5 RA
esclusione dalla manifestazione e confisca della cauzione.
93 Mancata presentazione della documentazione prevista dall' art. 5 RA
-sanzioni pecuniarie
-esclusione dalla manifestazione e confisca della cauzione.
-esclusione dalla manifestazione e confisca della cauzione.
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