Normativa

Normativa - Regolamento Disciplina - Sanzioni
In vigore dal 30/07/2024
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37 Ripetizione della gara

Gli organi disciplinari della LCFC dispongono la ripetizione della gara qualora accertino che si sono verificati fatti tali da aver impedito lo svolgimento della partita o alterato il suo regolare andamento o per errore tecnico arbitrale incidente sul regolare andamento della gara (art. 5 CdP - lettera b, art. 19 DEF, art. 47 RA, art. 60 quater RA, art. 76 RA, art. 60 RD, art. 151 RD) e che il verificarsi di dette circostanze non sia imputabile ai tesserati e/o ai sostenitori delle squadre coinvolte o direttamente a queste ultime.
È facoltà delle squadre rinunciare alla ripetizione della gara, mantenendo il risultato acquisito sul campo se la gara si è conclusa oppure non acquisendo alcun risultato negli altri casi. Tale facoltà non è concessa se il responsabile della manifestazione ritenesse che la mancata disputa della gara possa incidere sul regolare andamento della manifestazione.

37 Ripetizione della gara

Gli organi disciplinari della LCFC possono disporre la ripetizione della gara qualora accertino che si sono verificati fatti tali da aver impedito lo svolgimento della partita o alterato il suo regolare andamento o per errore tecnico arbitrale incidente sul regolare andamento della gara (art. 5 CdP - lettera b, art. 19 DEF, art. 47 RA, art. 60 quater RA, art. 76 RA, art. 60 RD, art. 151 RD) e che il verificarsi di dette circostanze non sia imputabile ai tesserati e/o ai sostenitori delle squadre coinvolte o direttamente a queste ultime.

37 Ripetizione della gara

Gli organi disciplinari della LCFC possono disporre la ripetizione della gara qualora accertino che si sono verificati fatti tali da aver impedito lo svolgimento della partita o alterato il suo regolare andamento o per errore tecnico arbitrale (art. 5 CdP - lettera b, art. 19 DEF, art. 47 RA, art. 60 quater RA, art. 76 RA, art. 60 RD, art. 151 RD) e che il verificarsi di dette circostanze non sia imputabile ai tesserati e/o ai sostenitori delle squadre coinvolte o direttamente a queste ultime.

37 Ripetizione della gara

Gli organi disciplinari della LCFC possono disporre la ripetizione della gara qualora accertino che si sono verificati fatti tali da aver impedito lo svolgimento della partita o alterato il suo regolare andamento e che il verificarsi di dette circostanze non sia imputabile ai tesserati e/o ai sostenitori delle squadre coinvolte o direttamente a queste ultime.
Fra i fatti idonei a impedire o alterare il regolare andamento dell'incontro rientra il cosiddetto "errore tecnico” (art. 5 CdP - lettera b, art. 60 quater RA, art. 60 RD), che consiste nell'erronea applicazione da parte dell'arbitro di norme o regole di gioco sottratte alla sua valutazione soggettiva.
L'errore tecnico deve risultare dal referto o da atto integrativo dello stesso o da filmati che abbiano i requisiti previsti dall'articolo 77 RD.
L’errore tecnico comporta la ripetizione della gara se lo stesso ha inciso in modo determinante sul risultato della partita.

37 Ripetizione della gara

Gli organi disciplinari della LCFC possono disporre la ripetizione della gara qualora accertino che si sono verificati fatti tali da aver impedito lo svolgimento della partita o alterato il suo regolare andamento e che il verificarsi di dette circostanze non sia imputabile ai tesserati e/o ai sostenitori delle squadre coinvolte o direttamente a queste ultime.
Fra i fatti idonei a impedire o alterare il regolare andamento dell'incontro rientra "l'errore tecnico” (art. 5 CdP - lettera b e art. 44 RA - lettera g), che consiste nell'erronea applicazione da parte dell'arbitro di norme o regole di gioco sottratte alla sua discrezionale valutazione. L'errore tecnico deve risultare dal referto o da atto integrativo dello stesso o da filmati che abbiano i requisiti previsti dall'articolo 77 RD

37 Ripetizione della gara

Gli organi disciplinari della LCFC possono disporre la ripetizione della gara qualora accertino che si sono verificati fatti tali da aver impedito lo svolgimento della partita o alterato il suo regolare andamento e che il verificarsi di dette circostanze non sia imputabile ai tesserati e/o ai sostenitori delle associazioni coinvolte o direttamente a queste ultime.
Fra i fatti idonei a impedire o alterare il regolare andamento dell'incontro rientra il così detto errore tecnico (art. 5 CP, lettera B), che consiste nell'erronea applicazione, da parte dell'arbitro, di norme o regole di gioco, sottratte alla sua discrezionale valutazione.
L'errore tecnico deve risultare dal referto o da atto integrativo dello stesso o da filmati che abbiano i requisiti previsti dall'articolo 77 RD

37 Ripetizione della gara

Gli Organi disciplinari della LCFC possono disporre la ripetizione della gara qualora accertino che si sono verificati fatti tali da aver impedito lo svolgimento della partita o alterato il suo regolare andamento e che il verificarsi di dette circostanze non sia imputabile ai Tesserati e/o ai sostenitori delle Associazioni coinvolte o direttamente a queste ultime.
Fra i fatti idonei a impedire o alterare il regolare andamento dell’incontro rientra il così detto errore tecnico, che consiste nell’erronea applicazione, da parte dell’Arbitro, di norme o regole di gioco, sottratte alla sua discrezionale valutazione.
L’errore tecnico deve risultare dal referto o da atto integrativo dello stesso o da filmati che abbiano i requisiti previsti dall’articolo 77 RD.

37 Ripetizione della gara

Gli Organi disciplinari della LCFC possono disporre la ripetizione della gara qualora accertino che si sono verificati fatti tali da aver impedito lo svolgimento della partita o alterato il suo regolare andamento e che il verificarsi di dette circostanze non sia imputabile ai Tesserati e/o ai sostenitori delle Associazioni coinvolte o direttamente a queste ultime.
Fra i fatti idonei a impedire o alterare il regolare andamento dell’incontro rientra il così detto errore tecnico, che consiste nell’erronea applicazione, da parte dell’Arbitro, di norme o regole di gioco, sottratte alla sua discrezionale valutazione.
L’errore tecnico deve risultare dal referto o da atto integrativo dello stesso o da filmati che abbiano i requisiti previsti dall’articolo 82 RD.
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