Comunicazioni

Giudizio di Appello n. 9

26/05/2025 14:32 giudizio

La Società Amatori Calcio Cervignano "0029 Le Aquile" in persona del Presidente signor Catalano Giuseppe, partecipante al campionato di calcio a 11 della LCFC, in relazione alla partita ASD Rebur Natisa/Le Aquile
disputata il giorno 10.05.2025 presso il Campo Sportivo di Medeuzza, sita in via Madonna di Strada 25
conclusa con il risultato di 2 a 2, in data 15.05.2025 ha presentato impugnazione al Giudice d'Appello a
mezzo deposito nella propria area squadra.

MOTIVI DEL RICORSO

La ricorrente si duole di un asserito errore del direttore di gara laddove al 35 del 2° tempo di gioco ha espulso
col cartellino verde il proprio giocatore Simone Carlo in quanto, si legge nel referto arbitrale, avrebbe rivolto
all'arbitro la seguente frase: "arbitro vaffanculo".
Il Giudice di primo grado ha poi sanzionato siffatta condotta con 1 giornata di squalifica per violazione degli
artt. 117 R.D. e 17 co 2 R calcio11.

Parte ricorrente, invece, sostiene che l'arbitro, nell'occasione, fosse di spalle e forse in un momento di confu-
sione e non si fosse reso conto che l'epiteto "faccanculo" non fosse a sé diretto ma fosse "indirizzato all'azione

di gioco persa da un compagno di squadra commettendo anche un fallo in attacco".
Nel ricorso, infine, ci si lamenta che dal referto arbitrale non emerga la circostanza, vista e sentita, a suo dire,

anche dal Presidente della ricorrente, delle scuse al direttore di gara da parte del giocatore espulso a fine par-
tita.

Il ricorso si conclude con la richiesta almeno di una riduzione della squalifica di una giornata pur rimanendo
in atto il cartellino verde e con la disponibilità a restare a disposizione per eventuali chiarimenti in merito.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso risulta ictu oculi palesemente inammissibile, in quanto del tutto carente dei requisiti previsti dal
combinato disposto degli artt 61 e 75 R.D. e siffatta declatoria di inammissibilità impedisce a questo Giudice
di Appello di addivenire ad un giudizio nel merito dell'impugnazione che, plausibilmente, una volta sentito
l'arbitro che ha confermato la sua versione e comunque ammesso di aver ricevuto le scuse dal giocatore a fine
gara (elemento pacificamente valutato dal Giudice di primo grado che ha contenuto al minimo la sanzione

irrogata) e vista l'inverosimiglianza della tesi difensiva della ricorrente alla luce della specifico indirizzo all'ar-
bitro della frase (arbitro vaffanculo) riportata nel referto, sarebbe stato di rigetto.

Questo Giudice reputa che, dell'atecnico e non corrispondente al modello normativo ricorso presentato dalla
Società Amatori Calcio Cervignano "0029 Le Aquile", non possa essere assolutamente sanata dall'intervento
integrativo tollerante e benevole dello stesso Giudice (per esempio la richiesta di riduzione della squalifica di
1 giornata si interpreta come annullamento del provvedimento di squalifica), l'assoluta carenza di
indicazione di qualsivoglia prova a sostegno delle proprie doglianze rendendo assolutamente indeterminato e
indeterminato il requisito previsto per l'atto d'impugnazione dal comma 2 lett. e) dell'art 61 R.D..
L'integrale e grave violazione del principio dell'onere della prova a carico di chi propone l'impugnazione
sancito anche dall'art 75 R.D. rubricato "le prove, acquisizione e valutazione", non può che condurre ad una
dichiarazione di inammissibilità del ricorso proposto che, per questi motivi, appare dilatorio e strumentale e,
pertanto, temerario.
Conseguentemente, si reputa applicabile, al caso di specie, l'art 67 ultimo comma R.D. che prevede che, in
caso di presentazione di un'impugnazione temeraria in quanto proposta in assenza di prove..., il Giudice
debba disporre l'irrogazione di una maggiorazione del triplo della cauzione trattenuta o richiesta.

P.Q.M.
Il Giudice d'Appello della Lega Calcio Friuli Collinare

DICHIARA INAMMISSIBILE

Il ricorso presentato dalla Società Amatori Calcio Cervignano "0029 Le Aquile" e dispone il trattenimento
dalla cauzione versata o la richiesta dell'importo di € 150.00= (eurocentocinquanta,00)

Udine, lì 23 maggio 2025.

Avv. Luca Arsellini

 

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