Normativa

Normativa - Regolamento Organico - Sanzioni amministrative
In vigore dal 06/06/2024
Per visualizzare il precedente testo dell'articolo (a destra) e le differenze rispetto a quello oggi in vigore clicca sulle seguenti date: 01/09/2021, 10/08/2006, 26/07/2000

32 Impugnazione

Entro il termine perentorio di 15 giorni dalla pubblicazione del provvedimento nell’area personale del socio o della squadra, l’interessato può impugnare il provvedimento al Consiglio direttivo, che deve decidere nella prima riunione.
L'impugnazione non sospende l'efficacia della sanzione.

32 Impugnazione

Avverso le sanzioni amministrative l'interessato, entro 30 giorni dalla pubblicazione del provvedimento, può ricorrere al collegio dei probiviri. L'impugnazione non sospende l'efficacia della sanzione.

32 Impugnazione

Avverso le sanzioni amministrative l'interessato, entro 30 giorni dalla pubblicazione del provvedimento, può ricorrere al collegio dei probiviri della LCFC. L'impugnazione non sospende l'efficacia della sanzione.

32 Impugnazione (Ex Art.29RO)

Avverso le sanzioni amministrative l'interessato, entro 30 giorni dalla pubblicazione del provvedimento, può ricorrere al Collegio dei Probiviri della LCFC. L'impugnazione non sospende l'efficacia della sanzione.
Articolo precedente: 31 Procedimento amministrativo
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