Normativa

Normativa - Regolamento Disciplina - Strumenti di decisione
In vigore dal 01/09/2021
Per visualizzare il precedente testo dell'articolo (a destra) e le differenze rispetto a quello oggi in vigore clicca sulle seguenti date: 02/09/2008, 31/07/2007, 26/07/2000

77 Filmati

Ai soli fini disciplinari hanno lo stesso valore delle prove legali indicate nell'art. 76 RD - lettera b anche gli eventuali filmati della gara, purché chiaramente visibili e non contraffatti o alterati.

77 Filmati

Ai soli fini disciplinari hanno lo stesso valore delle prove legali indicate nell'art. 76/b RD anche gli eventuali filmati della gara, purché chiaramente visibili e non contraffatti o alterati.

77 Filmati

Ai soli fini disciplinari e a insindacabile giudizio degli Organi competenti, hanno lo stesso valore delle prove legali indicate nell’art. 76/b RD anche gli eventuali filmati della gara, purché chiaramente visibili e non contraffatti o alterati.

77 Avocazione

Qualora i termini ordinatori previsti dall'articolo 88 RD non siano rispettati, l'Organo giudicante superiore può avocare d'ufficio il procedimento;l'avocazione è obbligatoria se richiesta dalla parte.
Se l'avocazione avviene d'ufficio,l'Organo disciplinare superiore ne dà notizia a quello inferiore che deve trasmettergli il fascicolo entro 2 giorni dalla comunicazione.La mancata trasmissione nei termini del fascicolo giustifica l'apertura del procedimento di rimozione nei confronti dell'Organo disciplinare inadempiente (art.53-III comma-RD).
Se l'avocazione è richiesta con istanza di parte,essa deve essere presentata all'Organo giudicante di grado superiore che procede secondo i termini e le modalità sopra previste.
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