Normativa - Regolamento Disciplina - Ricorso e istanza
In vigore dal 15/05/2024
Per visualizzare il precedente testo dell'articolo (a destra) e le differenze rispetto a quello oggi in vigore clicca sulle seguenti date: 01/09/2021, 31/07/2007, 10/08/2006, 26/07/2000
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70 Rinuncia al ricorso innanzi all'organo giudicante
Salvo il caso di ricorso avverso un provvedimento di squalifica, chi ha proposto ricorso può rinunciarvi, purché ciò avvenga prima dell'adozione della decisione. Se la rinuncia fosse comunicata alla LCFC prima della decisione, ma dopo l’inizio di attività istruttoria, il Giudice con il provvedimento di "non luogo a procedere" disporrà che non venga trattenuto l’importo di cui all’art. 67 RD in misura pari.
Indipendentemente dalla rinuncia, nei casi di illecito sportivo (art. 17 RD) o per aver giocato o fatto giocare senza valido certificato medico (art. 12 RA lettera c) o per tesseramento in contrasto con quanto previsto dalle norme di partecipazione o aver partecipato a una gara in violazione dell’art. 29 RA la LCFC può proseguire il procedimento rinunciato.
Indipendentemente dalla rinuncia, nei casi di illecito sportivo (art. 17 RD) o per aver giocato o fatto giocare senza valido certificato medico (art. 12 RA lettera c) o per tesseramento in contrasto con quanto previsto dalle norme di partecipazione o aver partecipato a una gara in violazione dell’art. 29 RA la LCFC può proseguire il procedimento rinunciato.
70 Rinuncia al ricorso innanzi all'organo giudicante
Le parti hanno facoltà di rinunciare al ricorso da loro presentato, purché ciò avvenga prima dell'adozione della decisione. Se la rinuncia avvenisse prima della decisione, ma dopo l’inizio di attività istruttoria, il Giudice con il provvedimento di "non luogo a procedere" disporrà la restituzione dell’importo di cui all’art. 67 RD in misura pari o inferiore alla metà, nel qual caso motivando la riduzione.
Non è ammessa la rinuncia al reclamo.
La rinuncia non ha effetto nei casi di illecito sportivo (art. 17 RD) o per aver giocato o fatto giocare senza valido certificato medico (art. 12 RA lettera c) o per tesseramento in contrasto con quanto previsto dalle norme di partecipazione o aver partecipato a una gara in violazione dell’art. 29 RA
Non è ammessa la rinuncia al reclamo.
La rinuncia non ha effetto nei casi di illecito sportivo (art. 17 RD) o per aver giocato o fatto giocare senza valido certificato medico (art. 12 RA lettera c) o per tesseramento in contrasto con quanto previsto dalle norme di partecipazione o aver partecipato a una gara in violazione dell’art. 29 RA
70 Rinuncia al ricorso innanzi all'organo giudicante
Le parti hanno facoltà di rinunciare al ricorso da loro presentato, purché ciò avvenga prima dell'adozione della decisione.
Non è ammessa la rinuncia al reclamo.
La rinuncia non ha effetto nei casi di illecito sportivo o per la posizione irregolare dei giocatori.
Non è ammessa la rinuncia al reclamo.
La rinuncia non ha effetto nei casi di illecito sportivo o per la posizione irregolare dei giocatori.
70 Cauzione
I reclami o i ricorsi agli organi disciplinari sottoindicati devono essere accompagnati dalle cauzioni i cui importi sono a margine riportati:
Organo giudicante Cauzione
Giudice disciplinare (I° grado) euro 25,00
Giudice disciplinare (II° grado) euro 50,00
Corte di Giustizia (III° grado) euro 75,00
In caso di rinuncia al ricorso-esposto o al ricorso, la cauzione deve essere restituita o non trattenuta, purché la rinuncia stessa sia pervenuta nel termine previsto dall’articolo 73 RD. Qualora i ricorsi-esposti o i ricorsi siano respinti, la cauzione è trattenuta; se accolti, anche parzialmente, la cauzione deve essere restituita integralmente o non trattenuta. Qualora il ricorso sia stato accolto,può essere restituita se trattenuta, la cauzione versata in primo grado.
Per i ricorsi-esposti o i ricorsi presentati dal Presidente della LCFC o dal Responsabile del Settore arbitrale non è prevista alcuna cauzione.
Se gli Organi giudicanti ritengano il ricorso-esposto o il ricorso manifestamente infondato, oltre alla ritenzione della cauzione, possono condannare il ricorrente al pagamento di una somma pari a metà dell’importo della stessa cauzione.
Organo giudicante Cauzione
Giudice disciplinare (I° grado) euro 25,00
Giudice disciplinare (II° grado) euro 50,00
Corte di Giustizia (III° grado) euro 75,00
In caso di rinuncia al ricorso-esposto o al ricorso, la cauzione deve essere restituita o non trattenuta, purché la rinuncia stessa sia pervenuta nel termine previsto dall’articolo 73 RD. Qualora i ricorsi-esposti o i ricorsi siano respinti, la cauzione è trattenuta; se accolti, anche parzialmente, la cauzione deve essere restituita integralmente o non trattenuta. Qualora il ricorso sia stato accolto,può essere restituita se trattenuta, la cauzione versata in primo grado.
Per i ricorsi-esposti o i ricorsi presentati dal Presidente della LCFC o dal Responsabile del Settore arbitrale non è prevista alcuna cauzione.
Se gli Organi giudicanti ritengano il ricorso-esposto o il ricorso manifestamente infondato, oltre alla ritenzione della cauzione, possono condannare il ricorrente al pagamento di una somma pari a metà dell’importo della stessa cauzione.
70 Cauzione
I ricorsi-esposti o i ricorsi agli organi disciplinari sottoindicati devono essere accompagnati dalle cauzioni i cui importi sono a margine riportati:
Organo giudicante Cauzione
Giudice disciplinare (I° grado) 50.000 (€ 25.82)
Giudice disciplinare (II° grado) 100.000 (€ 51.65)
Organo disciplinare di terzo grado
si fa riferimento a quanto previsto dai Regolamenti
dell'Ente a cui la LCFC è eventualmente affiliata
In caso di rinuncia al ricorso-esposto o al ricorso, la cauzione deve essere restituita o non trattenuta, purché la rinuncia stessa sia pervenuta nel termine previsto dall’articolo 73 RD. Qualora i ricorsi-esposti o i ricorsi siano respinti, la cauzione è trattenuta; se accolti, anche parzialmente, la cauzione deve essere restituita integralmente o non trattenuta. Qualora il ricorso sia stato accolto,può essere restituita se trattenuta, la cauzione versata in primo grado.
Per i ricorsi-esposti o i ricorsi presentati dal Presidente della LCFC o dal Responsabile del Settore arbitrale non è prevista alcuna cauzione.
Se gli Organi giudicanti ritengano il ricorso-esposto o il ricorso manifestamente infondato, oltre alla ritenzione della cauzione, possono condannare il ricorrente al pagamento di una somma pari a metà dell’importo della stessa cauzione.
Organo giudicante Cauzione
Giudice disciplinare (I° grado) 50.000 (€ 25.82)
Giudice disciplinare (II° grado) 100.000 (€ 51.65)
Organo disciplinare di terzo grado
si fa riferimento a quanto previsto dai Regolamenti
dell'Ente a cui la LCFC è eventualmente affiliata
In caso di rinuncia al ricorso-esposto o al ricorso, la cauzione deve essere restituita o non trattenuta, purché la rinuncia stessa sia pervenuta nel termine previsto dall’articolo 73 RD. Qualora i ricorsi-esposti o i ricorsi siano respinti, la cauzione è trattenuta; se accolti, anche parzialmente, la cauzione deve essere restituita integralmente o non trattenuta. Qualora il ricorso sia stato accolto,può essere restituita se trattenuta, la cauzione versata in primo grado.
Per i ricorsi-esposti o i ricorsi presentati dal Presidente della LCFC o dal Responsabile del Settore arbitrale non è prevista alcuna cauzione.
Se gli Organi giudicanti ritengano il ricorso-esposto o il ricorso manifestamente infondato, oltre alla ritenzione della cauzione, possono condannare il ricorrente al pagamento di una somma pari a metà dell’importo della stessa cauzione.
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