Normativa - Regolamento Disciplina - Ricorso e istanza
In vigore dal 31/07/2007
Per visualizzare il precedente testo dell'articolo (a destra) e le differenze rispetto a quello oggi in vigore clicca sulle seguenti date: 01/09/2021, 26/07/2000
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65 Rimessione in termine
Qualora il mancato rispetto dei termini sia imputabile esclusivamente a cause di forza maggiore, il giudice può, su istanza di parte, disporre la rimessione in termini della stessa, purché essa provi un tanto in modo incontrovertibile.
65 Rimessione in termine
Qualora il mancato rispetto dei termini sia imputabile esclusivamente a cause di forza maggiore, su istanza di parte il giudice dispone la rimessione in termini della stessa.
65 Preavviso di presentazione del ricorso-esposto o del ricorso
Il ricorso-esposto presentato in primo grado deve essere preannunciato al Giudice disciplinare con telegramma da inviare alla Segreteria della LCFC non oltre 48 ore dal termine della gara e deve indicare, a pena di inammissibilià, gli estremi della partita alla quale si riferisce.
Articolo precedente: 64 Computo dei termini e accertamento del rispetto degli stessi
Articolo successivo: 66 Modalità di presentazione del reclamo, del ricorso o del controricorso
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