Normativa

Normativa - Regolamento Disciplina - Procedimento disciplinare nei confronti degli ufficiali di gara, visionatori, componenti dell'ufficio presidenza e consiglieri LCFC
In vigore dal 31/07/2007
Per visualizzare il precedente testo dell'articolo (a destra) e le differenze rispetto a quello oggi in vigore clicca sulle seguenti date: 07/09/2023, 01/09/2021, 20/06/2013

55 Instaurazione di procedimento disciplinare

Qualsiasi tesserato sia a conoscenza di violazioni dello Statuto della LCFC, della Carta dei principi, della Normativa della LCFC o delle disposizioni della LCFC da parte di Tesserati, Associazioni, Ufficiali di Gara, Osservatori Speciali di Lega, responsabili di Settore e Consiglieri LCFC deve comunicarlo sollecitamente e in forma non anonima al Procuratore di Lega ovvero all’Ufficio di Presidenza.
Il Procuratore può agire su impulso di qualsiasi tesserato o dell’Ufficio di Presidenza ma anche d’ufficio. Le denunce anonime non sono procedibili.

55 Instaurazione del procedimento disciplinare

Il procedimento disciplinare si instaura nelle forme previste dai precedenti articoli o segnalazione degli organi competenti.
Le segnalazioni anonime o che potrebbero essere oggetto di ricorso, eccetto quelle relative a illecito sportivo o contraffazione di documenti, non sono procedibili.

55 Instaurazione del procedimento disciplinare

Il procedimento disciplinare si instaura nelle forme previste dai precedenti articoli o segnalazione degli organi competenti.
Le segnalazioni anonime o che potrebbero essere oggetto di reclamo o ricorso, eccetto quelle relative a illecito sportivo o contraffazione di documenti, non sono procedibili.

55 Instaurazione del procedimento disciplinare

Qualsiasi tesserato sia a conoscenza di gravi violazioni di norme dello Statuto della LCFC o della Carta dei principi da parte di tesserati o associazioni deve denunciarlo sollecitamente all'ufficio di presidenza.
Il procuratore può agire solo su impulso dell'ufficio di presidenza. Le segnalazioni anonime o che potrebbero essere oggetto di reclamo o ricorso, eccetto quelle relative a illecito sportivo o contraffazione di documenti, non sono procedibili.
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