Normativa - Regolamento Disciplina - Sanzioni
In vigore dal 01/09/2021
Per visualizzare il precedente testo dell'articolo (a destra) e le differenze rispetto a quello oggi in vigore clicca sulle seguenti date: 07/09/2023, 20/02/2014, 20/06/2013, 30/06/2011, 02/09/2008, 26/07/2000
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45 Estinzione delle sanzioni e degli illeciti
a) La sanzione dell'ammonizione perde efficacia al termine della manifestazione nella quale è stata inflitta.
b) La sanzione della squalifica a giornata perde efficacia al termine della stagione sportiva successiva a quella in cui è stata inflitta.
c) Fermo il giudicato formatosi per il decorso del termine d’impugnazione dopo l’omologazione della gara (art. 63 RD), gli illeciti si prescrivono dopo sei mesi dal fatto e comunque dopo un mese dal termine della manifestazione. In caso di manifestazione a più fasi o di partite a eliminazione diretta l’illecito si prescrive all’inizio della fase successiva rispetto a quella in cui l’illecito è stata commesso. L'illecito sportivo (art. 17 RD) si prescrive sempre dopo 1 anno dal fatto.
d) La proposizione di ricorso o reclamo sospende il termine prescrizionale fino al passaggio in giudicato della decisione.
b) La sanzione della squalifica a giornata perde efficacia al termine della stagione sportiva successiva a quella in cui è stata inflitta.
c) Fermo il giudicato formatosi per il decorso del termine d’impugnazione dopo l’omologazione della gara (art. 63 RD), gli illeciti si prescrivono dopo sei mesi dal fatto e comunque dopo un mese dal termine della manifestazione. In caso di manifestazione a più fasi o di partite a eliminazione diretta l’illecito si prescrive all’inizio della fase successiva rispetto a quella in cui l’illecito è stata commesso. L'illecito sportivo (art. 17 RD) si prescrive sempre dopo 1 anno dal fatto.
d) La proposizione di ricorso o reclamo sospende il termine prescrizionale fino al passaggio in giudicato della decisione.
Interpretazione autentica:
C.D. 13.02.2014
45 Estinzione delle sanzioni e prescrizione degli illeciti
a) La sanzione dell'ammonizione perde efficacia al termine della manifestazione nella quale è stata inflitta.
b) La sanzione della squalifica a giornata perde efficacia al termine della stagione sportiva successiva a quella in cui è stata inflitta.
c) Fermo il giudicato formatosi per il decorso del termine d’impugnazione dopo l’omologazione della gara (art. 63 RD), gli illeciti si prescrivono dopo sei mesi dal fatto e comunque dopo un mese dal termine della manifestazione. In caso di manifestazione a più fasi o di partite a eliminazione diretta l’illecito si prescrive all’inizio della fase successiva rispetto a quella in cui l’illecito è stata commesso. L'illecito sportivo (art. 17 RD) si prescrive sempre dopo 1 anno dal fatto.
d) La proposizione di ricorso sospende il termine prescrizionale fino al passaggio in giudicato della decisione.
b) La sanzione della squalifica a giornata perde efficacia al termine della stagione sportiva successiva a quella in cui è stata inflitta.
c) Fermo il giudicato formatosi per il decorso del termine d’impugnazione dopo l’omologazione della gara (art. 63 RD), gli illeciti si prescrivono dopo sei mesi dal fatto e comunque dopo un mese dal termine della manifestazione. In caso di manifestazione a più fasi o di partite a eliminazione diretta l’illecito si prescrive all’inizio della fase successiva rispetto a quella in cui l’illecito è stata commesso. L'illecito sportivo (art. 17 RD) si prescrive sempre dopo 1 anno dal fatto.
d) La proposizione di ricorso sospende il termine prescrizionale fino al passaggio in giudicato della decisione.
45 Estinzione delle sanzioni e degli illeciti
a) La sanzione dell'ammonizione perde efficacia al termine della manifestazione nella quale è stata inflitta.
b) La sanzione della squalifica a giornate di gara inflitte a tesserati perde efficacia al termine della stagione sportiva successiva a quella in cui è stata inflitta la sanzione stessa.
c) Gli illeciti si prescrivono dopo un anno dal fatto, eccetto l'illecito sportivo che si prescrive dopo 3 anni dal fatto.
d) La proposizione di ricorso o reclamo sospende il termine prescrizionale fino al passaggio in giudicato della decisione.
b) La sanzione della squalifica a giornate di gara inflitte a tesserati perde efficacia al termine della stagione sportiva successiva a quella in cui è stata inflitta la sanzione stessa.
c) Gli illeciti si prescrivono dopo un anno dal fatto, eccetto l'illecito sportivo che si prescrive dopo 3 anni dal fatto.
d) La proposizione di ricorso o reclamo sospende il termine prescrizionale fino al passaggio in giudicato della decisione.
45 Estinzione delle sanzioni e prescrizione degli illeciti
a) La sanzione dell’ammonizione perde efficacia al termine della manifestazione nella quale è stata inflitta.
b) La sanzione della squalifica a giornate di gara inflitte a Tesserati perde efficacia al termine della stagione sportiva successiva a quella in cui è stata inflitta la sanzione stessa.
c) Gli illeciti si prescrivono dopo un anno dal fatto, eccetto l’illecito disciplinare che si prescrive dopo 3 anni dal fatto.
d) La proposizione di ricorso o reclamo sospende il termine prescrizionale fino al passaggio in giudicato della decisione.
b) La sanzione della squalifica a giornate di gara inflitte a Tesserati perde efficacia al termine della stagione sportiva successiva a quella in cui è stata inflitta la sanzione stessa.
c) Gli illeciti si prescrivono dopo un anno dal fatto, eccetto l’illecito disciplinare che si prescrive dopo 3 anni dal fatto.
d) La proposizione di ricorso o reclamo sospende il termine prescrizionale fino al passaggio in giudicato della decisione.
45 Estinzione delle sanzioni e prescrizione degli illeciti
a) La sanzione dell’ammonizione perde efficacia al termine della manifestazione nella quale è stata inflitta.
b) La sanzione della squalifica a giornate di gara inflitte a Tesserati perde efficacia al termine della stagione sportiva successiva a quella in cui è stata inflitta la sanzione stessa.
c) Gli illeciti si prescrivono dopo un anno dal fatto, eccetto l’illecito disciplinare che si prescrive dopo 3 anni dal fatto.
b) La sanzione della squalifica a giornate di gara inflitte a Tesserati perde efficacia al termine della stagione sportiva successiva a quella in cui è stata inflitta la sanzione stessa.
c) Gli illeciti si prescrivono dopo un anno dal fatto, eccetto l’illecito disciplinare che si prescrive dopo 3 anni dal fatto.
45 Estinzione delle sanzioni
a) La sanzione dell’ammonizione perde efficacia al termine della manifestazione nella quale è stata inflitta.
b) La sanzione della squalifica a giornate di gara inflitte a Tesserati perde efficacia al termine della stagione sportiva successiva a quella in cui è stata inflitta la sanzione stessa.
b) La sanzione della squalifica a giornate di gara inflitte a Tesserati perde efficacia al termine della stagione sportiva successiva a quella in cui è stata inflitta la sanzione stessa.
45 Estinzione delle sanzioni
a) La sanzione dell’ammonizione perde efficacia al termine della manifestazione nella quale è stata inflitta.
b) La sanzione della squalifica a giornate di gara inflitte a Tesserati perde efficacia al termine della stagione sportiva successiva a quella in cui è stata inflitta la sanzione stessa.
c) Le sanzioni disciplinari si estinguono nel caso di applicazione dell'indulto o amnistia disposti dall'Ente di promozione sportiva a cui la LCFC è eventualmente affiliata.
b) La sanzione della squalifica a giornate di gara inflitte a Tesserati perde efficacia al termine della stagione sportiva successiva a quella in cui è stata inflitta la sanzione stessa.
c) Le sanzioni disciplinari si estinguono nel caso di applicazione dell'indulto o amnistia disposti dall'Ente di promozione sportiva a cui la LCFC è eventualmente affiliata.
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