Normativa

Normativa - Regolamento Disciplina - Sanzioni
In vigore dal 02/11/2023
Per visualizzare il precedente testo dell'articolo (a destra) e le differenze rispetto a quello oggi in vigore clicca sulle seguenti date: 01/09/2021, 06/10/2016, 31/07/2007, 26/07/2000

37 Ripetizione della gara

Gli organi disciplinari della LCFC possono disporre la ripetizione della gara qualora accertino che si sono verificati fatti tali da aver impedito lo svolgimento della partita o alterato il suo regolare andamento e che il verificarsi di dette circostanze non sia imputabile ai tesserati e/o ai sostenitori delle squadre coinvolte o direttamente a queste ultime.
Fra i fatti idonei a impedire o alterare il regolare andamento dell'incontro rientra il cosiddetto "errore tecnico” (art. 5 CdP - lettera b, art. 60 quater RA, art. 60 RD), che consiste nell'erronea applicazione da parte dell'arbitro di norme o regole di gioco sottratte alla sua valutazione soggettiva.
L'errore tecnico deve risultare dal referto o da atto integrativo dello stesso o da filmati che abbiano i requisiti previsti dall'articolo 77 RD.
L’errore tecnico comporta la ripetizione della gara se lo stesso ha inciso in modo determinante sul risultato della partita.
Interpretazione autentica:
Interpretazione autentica sul significato di valutazione soggettiva dell’arbitro (Consiglio Direttivo 2.11.2023).
La funzione dell'arbitro è quella di dirigere una gara prendendo decisioni su falli o scorrettezze, sulla modalità della ripresa del gioco, sulla validità di una rete, sull’effettiva durata di una gara, ecc. Alcuni di questi fatti devono essere interpretati dell’arbitro mediante una valutazione soggettiva che lo porterà a prendere o non una decisione in merito. Altri fatti sono invece sottratti all’apprezzamento del direttore di gara che deve decidere come previsto dal regolamento.
Tra le valutazioni soggettive che spettano all’arbitro rientrano per esempio quelle che comportano un giudizio sull’illiceità di un comportamento o riguardano la concessione di un rigore, di una punizione o di un fuorigioco.
Sono invece sottratte all’apprezzamento dell’arbitro le decisioni su questioni oggettivamente disciplinate del regolamento come per esempio: il numero di tempi di gioco da far disputare, l’espulsione in caso di doppia ammonizione, l’espulsione con cartellino verde per un comportamento sanzionato con un’espulsione con cartellino rosso e viceversa, la concessione di un calcio di rigore per un’infrazione che prevede solo ed esclusivamente un calcio di punizione indiretto, l’aver concesso una rete nella propria porta a seguito di calcio di punizione, l’aver fatto battere i tiri di rigore non facendo disputare i supplementari se previsti, non aver fatto calciare i tiri di rigore se previsti.
Ebbene le decisioni rimesse alla valutazione soggettiva dell’arbitro sono sottratte a una censura postuma, per cui non può essere chiesto al giudice disciplinare di invalidarle.
Diversamente si può ricorrere contro quelle decisioni dell’arbitro non rimesse alla sua valutazione soggettiva. In tali casi il giudice può disporre la ripetizione della gara purchè sussistano due condizioni: sia che l’errore tecnico risulti dal referto o da atto integrativo dello stesso o da filmati che abbiano i requisiti previsti dall'articolo 75 RD, sia che l’errore abbia inciso in modo determinante sul risultato della partita (art. 37 RA).

37 Ripetizione della gara

Gli organi disciplinari della LCFC possono disporre la ripetizione della gara qualora accertino che si sono verificati fatti tali da aver impedito lo svolgimento della partita o alterato il suo regolare andamento e che il verificarsi di dette circostanze non sia imputabile ai tesserati e/o ai sostenitori delle squadre coinvolte o direttamente a queste ultime.
Fra i fatti idonei a impedire o alterare il regolare andamento dell'incontro rientra "l'errore tecnico” (art. 5 CdP - lettera b e art. 44 RA - lettera g), che consiste nell'erronea applicazione da parte dell'arbitro di norme o regole di gioco sottratte alla sua discrezionale valutazione. L'errore tecnico deve risultare dal referto o da atto integrativo dello stesso o da filmati che abbiano i requisiti previsti dall'articolo 77 RD

37 Ripetizione della gara

Gli organi disciplinari della LCFC possono disporre la ripetizione della gara qualora accertino che si sono verificati fatti tali da aver impedito lo svolgimento della partita o alterato il suo regolare andamento e che il verificarsi di dette circostanze non sia imputabile ai tesserati e/o ai sostenitori delle associazioni coinvolte o direttamente a queste ultime.
Fra i fatti idonei a impedire o alterare il regolare andamento dell'incontro rientra il così detto errore tecnico (art. 5 CP, lettera B), che consiste nell'erronea applicazione, da parte dell'arbitro, di norme o regole di gioco, sottratte alla sua discrezionale valutazione.
L'errore tecnico deve risultare dal referto o da atto integrativo dello stesso o da filmati che abbiano i requisiti previsti dall'articolo 77 RD

37 Ripetizione della gara

Gli Organi disciplinari della LCFC possono disporre la ripetizione della gara qualora accertino che si sono verificati fatti tali da aver impedito lo svolgimento della partita o alterato il suo regolare andamento e che il verificarsi di dette circostanze non sia imputabile ai Tesserati e/o ai sostenitori delle Associazioni coinvolte o direttamente a queste ultime.
Fra i fatti idonei a impedire o alterare il regolare andamento dell’incontro rientra il così detto errore tecnico, che consiste nell’erronea applicazione, da parte dell’Arbitro, di norme o regole di gioco, sottratte alla sua discrezionale valutazione.
L’errore tecnico deve risultare dal referto o da atto integrativo dello stesso o da filmati che abbiano i requisiti previsti dall’articolo 77 RD.

37 Ripetizione della gara

Gli Organi disciplinari della LCFC possono disporre la ripetizione della gara qualora accertino che si sono verificati fatti tali da aver impedito lo svolgimento della partita o alterato il suo regolare andamento e che il verificarsi di dette circostanze non sia imputabile ai Tesserati e/o ai sostenitori delle Associazioni coinvolte o direttamente a queste ultime.
Fra i fatti idonei a impedire o alterare il regolare andamento dell’incontro rientra il così detto errore tecnico, che consiste nell’erronea applicazione, da parte dell’Arbitro, di norme o regole di gioco, sottratte alla sua discrezionale valutazione.
L’errore tecnico deve risultare dal referto o da atto integrativo dello stesso o da filmati che abbiano i requisiti previsti dall’articolo 82 RD.
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