Normativa

Normativa - Regolamento Disciplina - Sanzioni
In vigore dal 02/09/2010
Per visualizzare il precedente testo dell'articolo (a destra) e le differenze rispetto a quello oggi in vigore clicca sulle seguenti date: 03/09/2009, 31/07/2007, 26/07/2000

34 Squalifica

La squalifica è il provvedimento adottato dall'organo disciplinare nei confronti di un atleta o di un dirigente.
La squalifica comporta la sospensione da qualsiasi attività indipendentemente dalle funzioni ricoperte al momento del fatto e da quelle che durante il periodo di squalifica potrebbero essere ricoperte.
Il periodo di squalifica può essere indicato in giornate di gara, da un minimo di 1 a un massimo di 3, o a tempo determinato da un minimo di 1 mese a un massimo di 5 anni.

34 Squalifica

La squalifica è il provvedimento adottato dall’Organo disciplinare nei confronti di un Atleta o di un Dirigente. La squalifica comporta la sospensione da qualsiasi attività indipendentemente dalle funzioni ricoperte al momento del fatto e da quelle che durante il periodo di squalifica potrebbero essere ricoperte. Il periodo di squalifica può essere indicato in giornate di gara, da un minimo di 1 a un massimo di 11, o a tempo determinato da un minimo di 3 mesi a un massimo di 5 anni.

34 Squalifica

La squalifica è il provvedimento adottato dall’Organo disciplinare nei confronti di un Atleta o di un Dirigente. La squalifica comporta la sospensione da qualsiasi attività indipendentemente dalle funzioni ricoperte al momento del fatto e da quelle che durante il periodo di squalifica potrebbero essere ricoperte. Il periodo di squalifica può essere indicato in giornate di gara, da un minimo di 1 a un massimo di 4, o a tempo determinato da un minimo di 1 mese a un massimo di 5 anni.

34 Squalifica

La squalifica è il provvedimento adottato dall’Organo disciplinare nei confronti di un Atleta o di un Dirigente. La squalifica comporta la sospensione dall'attività e può essere indicata in giornate di gara o a tempo determinato.Il periodo di squalifica nel primo caso va da un minimo di 1 giornata a un massimo di 4, nel secondo caso va da un minimo di 1 mese a un massimo di 5 anni.
Articolo precedente: 33 Sospensione cautelare
Articolo successivo: 35 Interdizione dall'attività
Print Friendly, PDF & Email
Print Friendly, PDF & Email
We have placed cookies on your computer to help make this website better. Read the cookies policy
yes, I accept the cookies