Normativa - Regolamento Disciplina - Sanzioni
In vigore dal 01/09/2021
Per visualizzare il precedente testo dell'articolo (a destra) e le differenze rispetto a quello oggi in vigore clicca sulle seguenti date: 10/08/2006, 26/07/2000
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31 Sanzione pecuniaria
Costituisce sanzione pecuniaria il provvedimento, di contenuto patrimoniale, adottato dall’organo disciplinare nei confronti delle squadre o dell’arbitro. L’ammontare della sanzione pecuniaria va da un minimo di euro 5,00 a un massimo di euro 300,00.
L’importo della sanzione deve essere incamerato dalla LCFC, per le squadre mediante prelievo dalla cauzione, per l’arbitro defalcandola dal rimborso spese.
L’importo della sanzione deve essere incamerato dalla LCFC, per le squadre mediante prelievo dalla cauzione, per l’arbitro defalcandola dal rimborso spese.
31 Sanzione pecuniaria
Costituisce sanzione pecuniaria il provvedimento, di contenuto patrimoniale, adottato dall’organo disciplinare nei confronti delle associazioni o dell’ufficiale di gara. L’ammontare della sanzione pecuniaria va da un minimo di euro 5,00 a un massimo di euro 250,00.
L’importo della sanzione deve essere incamerato dalla LCFC, per le associazioni anche mediante prelievo sulla cauzione versata, per gli ufficiali di gara defalcandola dal rimborso spese dovuto.
L’importo della sanzione deve essere incamerato dalla LCFC, per le associazioni anche mediante prelievo sulla cauzione versata, per gli ufficiali di gara defalcandola dal rimborso spese dovuto.
31 Sanzione pecuniaria
Costituisce sanzione pecuniaria il provvedimento, di contenuto patrimoniale, adottato dall’Organo disciplinare nei confronti delle Associazioni o dell’Ufficiale di gara. L’ammontare della sanzione pecuniaria va da un minimo di lire 10.000 (€5.16) a un massimo di lire 500.000 (€ 258.23). L’importo della sanzione deve essere incamerato dalla LCFC, per le Associazioni anche mediante prelievo sulla cauzione versata, per gli Ufficiali di gara defalcandola dal rimborso spese dovuto.