Costituisce fattispecie particolare dell'illecito disciplinare il cosiddetto illecito sportivo di cui rispondono le associazioni e/o i tesserati che:
a) compiano o consentano il compimento di atti diretti a inficiare la regolarità o alterare lo svolgimento o il risultato di una o più gare o di una manifestazione;
b) inducano o tentino di indurre gli ufficiali di gara ad alterare il contenuto del loro referto o compiano atti diretti ad alterare il regolare funzionamento della giustizia sportiva.