Normativa - Regolamento Disciplina - Previsioni disciplinari a carico di arbitri e visionatori
In vigore dal 06/06/2024
Per visualizzare il precedente testo dell'articolo (a destra) e le differenze rispetto a quello oggi in vigore clicca sulle seguenti date: 01/09/2021, 21/09/2017, 25/04/2014, 20/06/2013, 31/07/2007, 10/08/2006, 26/07/2000
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154 Aver consentito a un atleta di partecipare alla gara senza aver verificato sulla lista gara l'avvenuta scadenza del certificato medico o il suo mancato inserimento (art. 36 R.A. - punto 3 e art. 67 R.A. - 3° paragrafo - penultimo comma).
ammenda di euro 200,00.
154 Aver consentito a un atleta di partecipare alla gara senza aver verificato sulla lista gara l'avvenuta scadenza del certificato medico o il suo mancato inserimento (art. 36 RA - punto 3 e art. 67 RA - 3° paragrafo - penultimo comma).
a) 200,00 euro di ammenda;
b) 1° recidiva nella stagione 250,00 euro di ammenda;
c) 2° recidiva nella stagione 250,00 euro di ammenda e interdizione dall'attività per 2 anni.
b) 1° recidiva nella stagione 250,00 euro di ammenda;
c) 2° recidiva nella stagione 250,00 euro di ammenda e interdizione dall'attività per 2 anni.
154 Aver consentito a un atleta di partecipare alla gara senza aver verificato sulla lista gara l’avvenuta scadenza del certificato medico o il suo mancato inserimento (art. 36, punto 3 R.A. e art. 67, 3° paragrafo penultimo comma R.A.)
a) 200,00 euro di ammenda;
b) 1° recidiva nella stagione 250,00 euro di ammenda;
c) 2° recidiva nella stagione 250,00 euro di ammenda e interdizione dall'attività per 2 anni.
b) 1° recidiva nella stagione 250,00 euro di ammenda;
c) 2° recidiva nella stagione 250,00 euro di ammenda e interdizione dall'attività per 2 anni.
154 Aver consentito a un atleta di partecipare alla gara senza aver verificato sulla lista gara l’avvenuta scadenza del certificato medico o il suo mancato inserimento (art. 36, punto 3 e art. 67/d R.A.)
a) 200,00 euro di ammenda;
b) 1° recidiva nella stagione 300,00 euro di ammenda;
c) 2° recidiva nella stagione 300,00 euro di ammenda e interdizione dall'attività per 2 anni.
b) 1° recidiva nella stagione 300,00 euro di ammenda;
c) 2° recidiva nella stagione 300,00 euro di ammenda e interdizione dall'attività per 2 anni.
154 Violazione degli adempimenti previsti dall'art. 35/A R.D., anche a titolo di colpa
(Abrogato)
154 Violazione degli adempimenti previsti dall'art. 35/A R.D., anche a titolo di colpa
dalla censura all’interdizione dall’attività fino a 1 mese.
154 Rifiuto a dirigere un incontro al quale l'ufficiale di gara è stato designato
a) ammenda da euro 10,00 a 25,00;
b) 1a recidiva: ammenda da euro 20,00 a 40,00 ed esclusione dalla direzione delle finali delle manifestazioni organizzate dalla LCFC nella stagione in corso e comunque per almeno 6 mesi.
c) 2a recidiva: ammenda da euro 30,00 a 50,00, interdizione dall’attività da 15 giorni a 1 mese, ferma restando l’esclusione dalla direzione delle finali delle manifestazioni organizzate dalla LCFC.
b) 1a recidiva: ammenda da euro 20,00 a 40,00 ed esclusione dalla direzione delle finali delle manifestazioni organizzate dalla LCFC nella stagione in corso e comunque per almeno 6 mesi.
c) 2a recidiva: ammenda da euro 30,00 a 50,00, interdizione dall’attività da 15 giorni a 1 mese, ferma restando l’esclusione dalla direzione delle finali delle manifestazioni organizzate dalla LCFC.
154 Rifiuto a dirigere un incontro al quale l'ufficiale di gara è stato designato
a) ammenda da lire 20.000 (€10.33) a lire 50.000 (€25.82);
b) 1a recidiva: ammenda da lire 40.000 (€20.66) a lire 80.000 (€41.32) ed esclusione dalla direzione delle finali delle manifestazioni organizzate dalla LCFC nella stagione in corso e comunque per almeno 6 mesi.
c) 2a recidiva: ammenda da lire 60.000 (€30.98) a lire 100.000 (€51.65), interdizione dall’attività da 15 giorni a 1 mese, ferma restando l’esclusione dalla direzione delle finali delle manifestazioni organizzate dalla LCFC.
b) 1a recidiva: ammenda da lire 40.000 (€20.66) a lire 80.000 (€41.32) ed esclusione dalla direzione delle finali delle manifestazioni organizzate dalla LCFC nella stagione in corso e comunque per almeno 6 mesi.
c) 2a recidiva: ammenda da lire 60.000 (€30.98) a lire 100.000 (€51.65), interdizione dall’attività da 15 giorni a 1 mese, ferma restando l’esclusione dalla direzione delle finali delle manifestazioni organizzate dalla LCFC.
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