Normativa - Regolamento Disciplina - Previsioni disciplinari a carico dei tesserati
In vigore dal 01/09/2021
Per visualizzare il precedente testo dell'articolo (a destra) e le differenze rispetto a quello oggi in vigore clicca sulle seguenti date: 20/06/2013, 31/07/2007, 26/07/2000
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138 Falsa testimonianza (art. 16 Bis RD) o mendace dichiarazione sulla regolarità del tesseramento del proprio socio resa dal presidente dell'associazione partecipante alle eventuali finali nazionali, quest'ultima anche a titolo di colpa (art 31 RA).
da 2 a 3 anni di squalifica.
Se il fatto è commesso con colpa la pena è ridotta della metà.
Se il fatto è commesso con colpa la pena è ridotta della metà.
138 Mendace dichiarazione sulla regolarità del tesseramento del proprio socio resa dal presidente dell'associazione partecipante alle eventuali finali nazionali, anche a titolo di colpa (art. 31 R.A.)
da 2 a 3 anni di squalifica.
Se il fatto è commesso con colpa la pena è ridotta della metà.
Se il fatto è commesso con colpa la pena è ridotta della metà.
138 Mendace dichiarazione sulla regolarità del tesseramento del proprio socio resa dal presidente dell'associazione partecipante alle eventuali finali nazionali, anche a titolo di colpa (art. 31 R.A.)
• da 2 a 3 anni di squalifica.
138 Aver omesso di denunciare, se venuti a conoscenza, il compimento di atti che configurino gli estremi dell'illecito sportivo o possano alterare il regolare svolgimento di una gara o di una manifestazione o il corretto funzionamento della giustizia sportiva (art. 18 R.D.)
• da 1 a 6 mesi di squalifica