Normativa

Normativa - Regolamento Disciplina - Previsioni disciplinari a carico dei tesserati
In vigore dal 01/09/2021
Per visualizzare il precedente testo dell'articolo (a destra) e le differenze rispetto a quello oggi in vigore clicca sulle seguenti date: 18/05/2023, 27/07/2022, 13/05/2020, 13/09/2018, 31/07/2007, 26/07/2000

137 Ripetute rinunce a prendere parte a una gara in calendario che comportassero la sanzione dell’esclusione dalla manifestazione (art. 94 RD), ripetuti ritiri di una squadra da una gara cominciata in segno di protesta che comportassero la sanzione dell’esclusione dalla manifestazione (art. 95 RD), ritiro da una manifestazione, salvo dissociazione di cui all'art. 61 RA - lettera c).

da 2 a 4 anni di squalifica.

137 MANCATA PARTECIPAZIONE A UNA FINALE O A DI GARA MANIFESTAZIONE FINALE O NON CONCLUSIONE DELLE STESSE (ART. 61 RA LETTERA E).

squalifica da 6 mesi a 1 anno e 6 mesi di squalifica, se per protesta la pena va raddoppiata.

137 Ripetute rinunce a prendere parte a una gara in calendario che comportassero la sanzione dell’esclusione dalla manifestazione (art. 94 R.D.), ripetuti ritiri di una squadra da una gara cominciata in segno di protesta che comportassero la sanzione dell’esclusione dalla manifestazione (art. 95 R.D.), mancata partecipazione o non conclusione di una finale o di una manifestazione di finale (art. 61 RA lettera e)ritiro da una manifestazione, salvo dissociazione di cui all'art. 61 R.A. - lettera c).

da 1 a 2 anni di squalifica.

137 Ripetute rinunce a prendere parte a una gara in calendario che comportassero la sanzione dell’esclusione dalla manifestazione (art. 94 R.D.), ripetuti ritiri di una squadra da una gara cominciata in segno di protesta che comportassero la sanzione dell’esclusione dalla manifestazione (art. 95 R.D.), ritiro da una manifestazione, salvo dissociazione di cui all'art. 61/c R.A.

da 2 a 4 anni di squalifica.

137 Ritiro da una manifestazione, salvo dissociazione di cui all'art. 61/c R.A.

da 2 a 4 anni di squalifica.

137 Ritiro da una manifestazione, salvo sia stata sottoscritta la dissociazione di cui all'art. 61/c R.A.

da 2 a 4 anni di squalifica.

137 Aver compiuto atti che configurino gli estremi dell’illecito sportivo o possano alterare il regolare svolgimento di una gara o di una manifestazione o il corretto funzionamento della giustizia sportiva.

• da 1 a 5 anni di squalifica.
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