Normativa

Normativa - Regolamento Disciplina - Previsioni disciplinari a carico dei tesserati
In vigore dal 31/07/2007
Per visualizzare il precedente testo dell'articolo (a destra) e le differenze rispetto a quello oggi in vigore clicca sulle seguenti date: 01/09/2021, 15/06/2020, 20/06/2013, 26/07/2000

132 Aver fatto partecipare tesserati o aver partecipato a una o più gare in contrasto di quanto previsto dall’articolo 16 (punti a, b, c, d, e, f), 17 e 20 R.A., anche a titolo di colpa

É facoltà dei Giudici disciplinari non disporre tale sanzione nei soli confronti di giocatori appartenenti alle categorie giovanili:
• da 6 mesi a 2 anni di squalifica.

132 Aver fatto partecipare tesserati o aver partecipato a una o più gare in contrasto di quanto previsto dagli artt. 11 RA e 20 RA, anche a titolo di colpa.

da 6 mesi a 2 anni di squalifica.
Se il fatto è commesso con colpa la pena è ridotta della metà.
È facoltà dei Giudici disciplinari non disporre tale sanzione nei soli confronti di giocatori appartenenti alle categorie giovanili.

132 Aver fatto partecipare tesserati o aver partecipato a una o più gare in contrasto di quanto previsto dagli articoli 11, 12 e 20 R.A., anche a titolo di colpa

da 6 mesi a 2 anni di squalifica.
Se il fatto è commesso con colpa la pena è ridotta della metà.
É facoltà dei Giudici disciplinari non disporre tale sanzione nei soli confronti di giocatori appartenenti alle categorie giovanili.

132 Aver fatto partecipare tesserati o aver partecipato a una o più gare in contrasto di quanto previsto dall'articolo 16, punti a, b, c, d, e, f e 17 e 20 R.A., anche a titolo di colpa

da 6 mesi a 2 anni di squalifica.
Se il fatto è commesso con colpa la pena è ridotta della metà.
É facoltà dei Giudici disciplinari non disporre tale sanzione nei soli confronti di giocatori appartenenti alle categorie giovanili.

132 Aver fatto partecipare tesserati o aver partecipato a una o più gare, anche con funzioni di guardalinee di parte, pur non essendo in regola con le norme di partecipazione e/o di tesseramento, anche a titolo di colpa

É facoltà dei Giudici disciplinari non disporre tale sanzione nei soli confronti di giocatori appartenenti alle categorie giovanili:
• da 1 mese a 6 mesi di squalifica.
Print Friendly, PDF & Email
Print Friendly, PDF & Email
We have placed cookies on your computer to help make this website better. Read the cookies policy
yes, I accept the cookies