Normativa

Normativa - Regolamento Disciplina - Previsioni disciplinari a carico delle associazioni
In vigore dal 02/09/2008
Per visualizzare il precedente testo dell'articolo (a destra) e le differenze rispetto a quello oggi in vigore clicca sulle seguenti date: 17/04/2020, 31/07/2007, 10/08/2006, 26/07/2000, 01/01/1970

105 Offese gravi e ripetute nei confronti di tesserati

a) ammenda da euro 10,00 a 20,00;
b) per ogni recidiva la sanzione deve essere aumentata di euro 10,00 rispetto alla precedente ammenda.

105 Offese gravi e ripetute nei confronti di tesserati da parte di sostenitori al seguito

a) ammenda da euro 10,00 a 20,00;
b) per ogni recidiva la sanzione deve essere aumentata di euro 10,00 rispetto alla precedente ammenda.

105 Offese gravi e ripetute nei confronti dei tesserati

a) ammenda euro 10,00;
b) per ogni recidiva la sanzione deve essere aumentata di euro 10,00 rispetto alla precedente ammenda.

105 Casi in cui l'arbitro interrompa la gara o la prosegua pro forma ai sensi dell'articolo 70 RA

a) perdita della gara, 1 punto di penalizzazione e ammenda di euro 80,00;
b) 1a recidiva: perdita della gara, 2 punti di penalizzazione e ammenda di euro 100,00;
c) 2a recidiva: esclusione dalla manifestazione e confisca della cauzione.

105 Casi in cui l'arbitro interrompa la gara o la prosegua pro forma ai sensi dell'articolo 72 RA

a) perdita della gara, 1 punto di penalizzazione e ammenda di lire 150.000 (€77.47);
b) 1a recidiva: perdita della gara, 2 punti di penalizzazione e ammenda di lire 200.000 (€103.29);
c) 2a recidiva: esclusione dalla manifestazione e confisca della cauzione.

105 Comportamenti irriguardosi ripetuti nei confronti di tesserati

a) ammenda da euro 10,00 a 20,00;
b) per ogni recidiva la sanzione deve essere aumentata di euro 10,00 rispetto alla precedente ammenda.
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