Normativa

Normativa - Regolamento Attività - Gare
In vigore dal 03/09/2009
Per visualizzare il precedente testo dell'articolo (a destra) e le differenze rispetto a quello oggi in vigore clicca sulle seguenti date: 01/09/2021, 13/05/2020, 21/09/2017, 31/07/2007, 26/07/2000

75 Riunioni informative

La LCFC può indire riunioni informative su materie o fatti di particolare interesse.
La notizia di tali riunioni viene pubblicata sul comunicato ufficiale e così portata a conoscenza di tutte le associazioni affiliate le quali sono in tal modo tenute a parteciparvi.

75 Riunioni informative

La LCFC può indire riunioni informative.
La notizia di tali riunioni viene pubblicata nella sezione “eventi e scadenze” del portale della LCFC e nell’area riservata delle squadre.
La LCFC può prevedere sanzioni in caso di mancata partecipazione.

75 Riunioni informative

La LCFC può indire riunioni informative su materie o fatti di particolare interesse.
La notizia di tali riunioni viene pubblicata nella sezione “eventi e scadenze” del portale della LCFC e portata a conoscenza delle associazioni mediante email e/o messaggi istantanei.
La LCFC può prevedere sanzioni in caso di mancata partecipazione.

75 Riunioni informative

La LCFC può indire riunioni informative su materie o fatti di particolare interesse.
La notizia di tali riunioni viene pubblicata sul comunicato ufficiale e così portata a conoscenza di tutti soci collettivi e individuali.
La LCFC può prevedere sanzioni in caso di mancata partecipazione.

75 Riunioni informative obbligatorie

La LCFC può indire riunioni informative su materie o fatti di particolare interesse. La notizia di tali riunioni viene pubblicata sul Comunicato Ufficiale e così portata a conoscenza di tutte le Associazioni affiliate le quali sono in tal modo tenute a parteciparvi.L'eventuale assenza di un loro rappresentante comporta la sanzione prevista dall'articolo 35 RA.

75 Riunioni informative obbligatorie

La LCFC può indire riunioni informative su materie o fatti di particolare interesse. La notizia di tali riunioni viene pubblicata sul Comunicato Ufficiale e così portata a conoscenza di tutte le Associazioni affiliate le quali sono in tal modo tenute a parteciparvi.L'eventuale assenza di un loro rappresentante comporta la sanzione prevista dall'articolo 41 RA.
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