Normativa

Normativa - Regolamento Attività - Gare
In vigore dal 01/09/2021
Per visualizzare il precedente testo dell'articolo (a destra) e le differenze rispetto a quello oggi in vigore clicca sulle seguenti date: 20/05/2020, 31/07/2007, 10/08/2006, 26/07/2000

62 Mancata disputa della gara per causa di forza maggiore

a) Qualora una gara non possa disputarsi per comprovata e documentata causa di forza maggiore (art. 7 RD) le squadre non sono considerate rinunciatarie. L'eventuale causa di forza maggiore deve essere comunicata alla LCFC entro le ore 24 del giorno successivo, non festivo, alla data nella quale si sarebbe dovuta svolgere la gara mediante l’apposita procedura telematica accessibile dall'area riservata della squadra.
b) La documentazione comprovante la causa di forza maggiore deve essere caricata sempre nell'area riservata entro tre giorni liberi dal termine di cui sopra.

62 Mancata disputa della gara per causa di forza maggiore

a) Qualora una gara non possa disputarsi per comprovata e documentata causa di forza maggiore (art. 7 RD) le associazioni partecipanti non sono considerate rinunciatarie. L'eventuale causa di forza maggiore deve essere comunicata alla LCFC entro le ore 24 del giorno successivo, non festivo, alla data nella quale si sarebbe dovuta svolgere la gara mediante l’apposita procedura telematica accessibile dall'area riservata della squadra.
b) La documentazione comprovante la causa di forza maggiore deve essere caricata sempre nell'area riservata entro tre giorni liberi dal termine di cui sopra.

62 Mancata disputa della gara per causa di forza maggiore

a) Qualora una gara non possa disputarsi per comprovata e documentata causa di forza maggiore (art. 7 RD) le associazioni partecipanti non sono considerate rinunciatarie. L'eventuale causa di forza maggiore deve essere comunicata alla segreteria della LCFC entro le ore 24 del giorno successivo, non festivo, alla data nella quale si sarebbe dovuta svolgere la gara. Tale comunicazione deve essere sottoscritta e trasmessa a mezzo di telegramma o fax.
b) La documentazione comprovante la causa di forza maggiore deve pervenire alla segreteria della LCFC entro tre giorni liberi dal termine di cui sopra.

62 Legittimazione a partecipare alle gare

a) Soltanto la presenza della tessera, ottenuta nel rispetto dello Statuto e del presente Regolamento, legittima il Tesserato a prendere parte alle gare.
b) Il Tesserato può prendere parte alla gara anche se momentaneamente sprovvisto della tessera.In tal caso l'Accompagnatore ufficiale deve attestare, per iscritto, che l'Atleta, il Dirigente, il Tecnico o il Giardalinee di parte è regolarmente tesserato o che l'Associazione ha inoltrato entro i termini previsti la regolare domanda di tesseramento.La dichiarazione mendace è punita ai sensi dell'articolo 142 RD.
c) In caso di contestazione, l'Associazione e il Tesserato interessati devono dimostrare la regolarità della propria posizione entro la gara successiva, pena le sanzioni previste dagli articoli 101 e 132 RD.
d) I Dirigenti, i Soci, il Guardalinee di parte e comunque coloro non aventi funzioni d'Atleta sono legittimati a svolgere le loro mansioni, anche se non già tesserati nei termini previsti per il tesseramento ordinario, purchè richiedano il tesseramento nei termini di cui all'art. 17/d RA.

62 Mancata disputa della gara per causa di forza maggiore

a) Qualora una gara non possa disputarsi per comprovata e documentata causa di forza maggiore (art. 7 RD) le Associazioni partecipanti non sono considerate rinunciatarie.
L'eventuale causa di forza maggiore deve essere comunicata alla Segreteria della LCFC entro le ore 24 del giorno successivo, non festivo, alla data nella quale si sarebbe dovuta svolgere la gara. Tale comunicazione deve essere sottoscritta e trasmessa a mezzo di telegramma o fax.
b) La documentazione comprovante la causa di forza maggiore deve pervenire alla Segreteria della LCFC entro tre giorni liberi dal termine di cui sopra.
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