Normativa

Normativa - Regolamento Attività - Gare
In vigore dal 02/11/2022
Per visualizzare il precedente testo dell'articolo (a destra) e le differenze rispetto a quello oggi in vigore clicca sulle seguenti date: 06/06/2023, 01/09/2021, 15/06/2020, 13/05/2020, 16/09/2019

60bis Variazione singola di data, ora, luogo

A) ANTICIPO.
I. Ogni squadra può modificare data, ora o luogo della gara, purché l’altra approvi la richiesta mediante la procedura telematica.
II. Non è necessaria l'approvazione della seconda nominata se la gara viene anticipata in data diversa ma nel medesimo turno, purché la procedura telematica sia conclusa almeno 15 giorni prima del giorno della gara da anticipare.
B) POSTICIPO RICHIESTO DALLA PRIMA NOMINATA
b.1) RINVIO A DATA DA DESTINARSI
La prima nominata può rinviare la gara a data da destinarsi purché attivi la procedura telematica tra 24 e non oltre 3 ore prima dell’inizio della gara da rinviare. È onere del dirigente della squadra richiedente il rinvio avvisare almeno un dirigente della squadra avversaria affinché possa completare tempestivamente la procedura telematica. In ogni caso il sistema genererà un messaggio istantaneo di avviso all'arbitro, al supervisore e al dirigente della squadra avversaria.
Entro il termine perentorio di 15 giorni dalla data della gara rinviata, la prima nominata deve attivare la procedura telematica prevista al punto successivo, pena la sanzione di cui all'art. 93 RD
b.2) RINVIO A DATA, ORA O LUOGO
Per rinviare data, ora o luogo, la prima nominata può effettuare la variazione senza necessità d’approvazione da parte della seconda nominata, purché completi la procedura telematica almeno 15 giorni prima della data prevista in calendario per la disputa della partita.
Qualora la procedura sia completata da 14 giorni fino a 3 ore prima della data prevista in calendario, la prima nominata, pena la sanzione prevista dall'art. 93 RD, deve indicare due date distinte. La prima data deve essere successiva di almeno 3 giorni rispetto quella prevista in calendario, mentre la seconda deve essere indicata non prima del giorno seguente la prima data. La seconda nominata dovrà indicare la data prescelta entro il termine perentorio di 24 ore dalla proposta. Trascorso tale termine, si considera accettata la seconda data.
La gara non può effettuarsi il giorno prima o in quello successivo a una gara che la seconda nominata deve disputare, salvo che quest’ultima accetti tale data mediante la procedura telematica dalla propria area personale abilitando la data richiesta..
La mancata o incompleta compilazione della procedura telematica che comporti la non effettuazione della gara verrà sanzionata ai sensi dell’art. 93 RD, fatto salvo quanto previsto dall'art. 63 RA.
C) RICHIESTA DI VARIAZIONE DA PARTE DELLA SECONDA NOMINATA
La seconda nominata può modificare data, ora o luogo della gara, purché la prima approvi la richiesta mediante la procedura telematica almeno 3 ore prima della gara prevista in calendario. La mancata accettazione da parte della prima nominata entro il predetto termine costituisce non accettazione.
D) RECUPERO
d.1) La prima nominata ha tempo 15 giorni dalla data della gara rinviata o sospesa per attivare la relativa procedura, pena la sanzione prevista dall'art. 93 RD
d.2) Qualora i termini del recupero possano condizionare il normale andamento della manifestazione, la LCFC può determinare d’ufficio, a suo insindacabile giudizio, la data, l’orario e il campo su cui disputare la partita.
Interpretazione autentica:
AL CAMPIONATO CARNICO 2023 SI APPLICA LA NORMA ANTERIORE AL 6.6.2023

60bis Variazione singola di data, ora, luogo

A) ANTICIPO.
I. Ogni squadra può modificare data, ora o luogo della gara, purché l’altra approvi la richiesta mediante la procedura telematica.
II. Non è necessaria l'approvazione della seconda nominata se la gara viene anticipata in data diversa ma nel medesimo turno, purché la procedura telematica sia conclusa almeno 15 giorni prima del giorno della gara da anticipare.
B) POSTICIPO RICHIESTO DALLA PRIMA NOMINATA
b.1) RINVIO A DATA DA DESTINARSI
La prima nominata può rinviare la gara a data da destinarsi purché attivi la procedura telematica tra 24 e non oltre 3 ore prima dell’inizio della gara da rinviare. È onere del dirigente della squadra richiedente il rinvio avvisare almeno un dirigente della squadra avversaria affinché possa completare tempestivamente la procedura telematica. In ogni caso il sistema genererà un messaggio istantaneo di avviso all'arbitro, al supervisore e al dirigente della squadra avversaria.
Entro il termine perentorio di 15 giorni dalla data della gara rinviata, la prima nominata deve attivare la procedura telematica prevista al punto successivo, pena la sanzione di cui all'art. 93 RD
b.2) RINVIO A DATA, ORA O LUOGO
Per rinviare data, ora o luogo, la prima nominata può effettuare la variazione senza necessità d’approvazione da parte della seconda nominata, purché completi la procedura telematica almeno 15 giorni prima della data prevista in calendario per la disputa della partita.
Qualora la procedura sia completata da 14 giorni fino a 3 ore prima della data prevista in calendario, la prima nominata, pena la sanzione prevista dall'art. 93 RD, deve indicare due date distinte. La prima data deve essere successiva di almeno 3 giorni rispetto quella prevista in calendario, mentre la seconda deve essere indicata non prima del giorno seguente la prima data. La seconda nominata dovrà indicare la data prescelta entro il termine perentorio di 24 ore dalla proposta. Trascorso tale termine, si considera accettata la seconda data. Il dirigente della squadra richiedente deve avvisare del rinvio almeno un dirigente della squadra avversaria . In ogni caso all’attivazione della proposta di rinvio il sistema genererà un messaggio istantaneo al dirigente della squadra avversaria.
La gara non può effettuarsi il giorno prima o in quello successivo a una gara che la seconda nominata deve disputare, salvo che quest’ultima accetti tale data mediante la procedura telematica dalla propria area personale abilitando la data richiesta..
La mancata o incompleta compilazione della procedura telematica che comporti la non effettuazione della gara verrà sanzionata ai sensi dell’art. 93 RD, fatto salvo quanto previsto dall'art. 63 RA.
C) RICHIESTA DI VARIAZIONE DA PARTE DELLA SECONDA NOMINATA
La seconda nominata può modificare data, ora o luogo della gara, purché la prima approvi la richiesta mediante la procedura telematica almeno 3 ore prima della gara prevista in calendario. La mancata accettazione da parte della prima nominata entro il predetto termine costituisce non accettazione.
D) RECUPERO
d.1) La prima nominata ha tempo 15 giorni dalla data della gara rinviata o sospesa per attivare la relativa procedura, pena la sanzione prevista dall'art. 93 RD
d.2) Qualora i termini del recupero possano condizionare il normale andamento della manifestazione, la LCFC può determinare d’ufficio, a suo insindacabile giudizio, la data, l’orario e il campo su cui disputare la partita.

60bis Variazione singola di data, ora, luogo

A) ANTICIPO.
I. Ogni squadra può modificare data, ora o luogo della gara, purché l’altra approvi la richiesta mediante la procedura telematica.
II. Non è necessaria l'approvazione della seconda nominata se la gara viene anticipata in data diversa ma nel medesimo turno, purché la procedura telematica sia conclusa almeno 15 giorni prima del giorno della gara da anticipare.
B) POSTICIPO RICHIESTO DALLA PRIMA NOMINATA
b.1) RINVIO A DATA DA DESTINARSI
La prima nominata può rinviare la gara a data da destinarsi purché attivi la procedura telematica tra 24 e non oltre 3 ore prima dell’inizio della gara da rinviare. È onere del dirigente della squadra richiedente il rinvio avvisare almeno un dirigente della squadra avversaria affinché possa completare tempestivamente la procedura telematica. In ogni caso il sistema genererà un messaggio istantaneo di avviso all'arbitro, al supervisore e al dirigente della squadra avversaria.
Entro il termine perentorio di 15 giorni dalla data della gara rinviata, la prima nominata deve attivare la procedura telematica prevista al punto successivo, pena la sanzione di cui all'art. 93 RD
b.2) RINVIO A DATA, ORA O LUOGO
Per rinviare data, ora o luogo, la prima nominata può effettuare la variazione senza necessità d’approvazione da parte della seconda nominata, purché completi la procedura telematica almeno 15 giorni prima della data prevista in calendario per la disputa della partita.
Qualora la procedura sia completata da 14 giorni fino a 3 ore prima della data prevista in calendario, la prima nominata, pena la sanzione prevista dall'art. 93 RD, deve indicare due date distinte. La prima data deve essere successiva di almeno 3 giorni rispetto quella prevista in calendario, mentre la seconda deve essere indicata non prima del giorno seguente la prima data. La seconda nominata dovrà indicare la data prescelta entro il termine perentorio di 24 ore dalla proposta. Trascorso tale termine, si considera accettata la seconda data.
La gara non può effettuarsi il giorno prima o in quello successivo a una gara che la seconda nominata deve disputare, salvo che quest’ultima accetti tale data mediante la procedura telematica dalla propria area personale abilitando la data richiesta..
La mancata o incompleta compilazione della procedura telematica che comporti la non effettuazione della gara verrà sanzionata ai sensi dell’art. 93 RD, fatto salvo quanto previsto dall'art. 63 RA.
C) RICHIESTA DI VARIAZIONE DA PARTE DELLA SECONDA NOMINATA
La seconda nominata può modificare data, ora o luogo della gara, purché la prima approvi la richiesta mediante la procedura telematica almeno 2 giorni prima della gara prevista in calendario.
D) RECUPERO
d.1) La prima nominata ha tempo 15 giorni dalla data della gara rinviata o sospesa per attivare la relativa procedura, pena la sanzione prevista dall'art. 93 RD
d.2) Qualora i termini del recupero possano condizionare il normale andamento della manifestazione, la LCFC può determinare d’ufficio, a suo insindacabile giudizio, la data, l’orario e il campo su cui disputare la partita.

60bis Variazione singola di data, ora, luogo

60bis Variazione singola di data, ora, luogo

ANTICIPO.
A. Ogni associazione può modificare data, ora o luogo della gara, purché l’altra approvi la richiesta mediante la procedura telematica.
B. Non è necessaria l'approvazione della seconda nominata se la gara viene anticipata in data diversa ma nel medesimo turno, purché la procedura telematica sia conclusa almeno 15 giorni prima del giorno della gara da anticipare.

POSTICIPO RICHIESTO DALLA PRIMA NOMINATA
RINVIO A DATA DA DESTINARSI
La prima nominata può rinviare la gara a data da destinarsi purché attivi la procedura telematica tra 24 e non oltre 3 ore prima dell’inizio della gara da rinviare. È onere del dirigente della squadra richiedente il rinvio avvisare almeno un dirigente della squadra avversaria, affinché possa completare tempestivamente la procedura telematica. In ogni caso il sistema genererà un messaggio istantaneo di avviso all'arbitro e al dirigente della squadra avversaria.
Entro il termine perentorio di 15 giorni dalla data della gara rinviata, la prima nominata deve attivare la procedura telematica prevista al punto successivo, pena la sanzione di cui all'art. 93 RD
RINVIO A DATA, ORA O LUOGO
Per rinviare a data, ora o luogo, la prima nominata può effettuare la variazione senza necessità d’approvazione da parte della seconda nominata, purché completi la procedura telematica almeno 15 giorni prima della data prevista in calendario per la disputa della partita.
Qualora la procedura sia completata da 14 giorni fino a 3 ore prima della data prevista in calendario, la prima nominata – pena la sanzione prevista dall'art. 93 RD – deve indicare due date distinte. La prima data deve essere successiva di almeno 3 giorni rispetto la data prevista in calendario, mentre la seconda deve essere indicata non prima del giorno seguente la prima data. La seconda nominata dovrà indicare la data prescelta entro il termine perentorio di 24 ore dalla proposta. Trascorso tale termine, si considera accettata la seconda data.
La gara non può effettuarsi il giorno prima o in quello successivo a una gara che la seconda nominata deve disputare, salvo diverso accordo tra le parti.
Quest’ultima, dalla propria area riservata, può comunque accettare una data in un termine più breve rispetto a quello sopra previsto.
La mancata o incompleta compilazione della procedura telematica, che comporti la non effettuazione della gara, verrà sanzionata ai sensi dell’art. 93 RD, fatto salvo quanto previsto dall'art. 63 RA.

RICHIESTA DI VARIAZIONE DA PARTE DELLA SECONDA NOMINATA
B.3.a. La seconda nominata può modificare data, ora o luogo della gara, purché la prima approvi la richiesta mediante la procedura telematica almeno 2 giorni prima della gara prevista in calendario.

RECUPERO
C.1. La prima nominata ha tempo 15 giorni dalla data della gara rinviata o sospesa per attivare la procedura prevista al punto 2.2, pena la sanzione prevista dall'art. 93 RD
C.2. Qualora i termini del recupero possano condizionare il normale andamento della manifestazione, la LCFC può determinare d’ufficio, a suo insindacabile giudizio, la data, l’orario e il campo su cui disputare la partita.

60bis Variazione singola di data, ora, luogo

ANTICIPO.
A. Ogni associazione può modificare data, ora o luogo della gara, purché l’altra approvi la richiesta mediante la procedura telematica.
B. Non è necessaria l'approvazione della seconda nominata se la gara viene anticipata in data diversa ma nel medesimo turno, purché la procedura telematica sia conclusa almeno 15 giorni prima del giorno della gara da anticipare.

POSTICIPO RICHIESTO DALLA PRIMA NOMINATA
RINVIO A DATA DA DESTINARSI
La prima nominata può rinviare la gara a data da destinarsi purché attivi la procedura telematica tra 24 e non oltre 3 ore prima dell’inizio della gara da rinviare. È onere del dirigente della squadra richiedente il rinvio avvisare almeno un dirigente della squadra avversaria, affinché possa completare tempestivamente la procedura telematica. In ogni caso il sistema genererà un sms di avviso all'arbitro e al dirigente della squadra avversaria.
Entro il termine perentorio di 15 giorni dalla data della gara rinviata, la prima nominata deve attivare la procedura telematica prevista al punto successivo, pena la sanzione di cui all'art. 93 RD
RINVIO A DATA, ORA O LUOGO
Per rinviare a data, ora o luogo, la prima nominata può effettuare la variazione senza necessità d’approvazione da parte della seconda nominata, purché completi la procedura telematica almeno 15 giorni prima della data prevista in calendario per la disputa della partita.
Qualora la procedura sia completata da 14 giorni fino a 3 ore prima della data prevista in calendario, la prima nominata – pena la sanzione prevista dall'art. 93 RD – deve indicare due date distinte. La prima data deve essere successiva di almeno 3 giorni rispetto la data prevista in calendario, mentre la seconda deve essere indicata non prima del giorno seguente la prima data. La seconda nominata dovrà indicare la data prescelta entro il termine perentorio di 24 ore dalla proposta. Trascorso tale termine, si considera accettata la seconda data.
La gara non può effettuarsi il giorno prima o in quello successivo a una gara che la seconda nominata deve disputare, salvo diverso accordo tra le parti.
Quest’ultima, dalla propria area personale, può comunque accettare una data in un termine più breve rispetto a quello sopra previsto.
La mancata o incompleta compilazione della procedura telematica, che comporti la non effettuazione della gara, verrà sanzionata ai sensi dell’art. 93 RD, fatto salvo quanto previsto dall'art. 63 RA.

RICHIESTA DI VARIAZIONE DA PARTE DELLA SECONDA NOMINATA
B.3.a. La seconda nominata può modificare data, ora o luogo della gara, purché la prima approvi la richiesta mediante la procedura telematica almeno 2 giorni prima della gara prevista in calendario.

RECUPERO
C.1. La prima nominata ha tempo 15 giorni dalla data della gara rinviata o sospesa per attivare la procedura prevista al punto 2.2, pena la sanzione prevista dall'art. 93 RD
C.2. Qualora i termini del recupero possano condizionare il normale andamento della manifestazione, la LCFC può determinare d’ufficio, a suo insindacabile giudizio, la data, l’orario e il campo su cui disputare la partita.
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