Normativa

Normativa - Regolamento Attività - Direzione delle gare
In vigore dal 02/11/2022
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42 Ripetizione del corso e dell'esame abilitativo

Qualora il responsabile dei visionatori accertasse gravi lacune da parte dell’arbitro lo segnalerà al responsabile arbitrale perché valuti di disporre la ripetizione del corso e/o dell’esame di abilitazione.

42 Ripetizione del corso e dell'esame abilitativo

Qualora il responsabile dei visionatori accertasse gravi lacune da parte dell’arbitro lo segnalerà al responsabile del settore arbitrale perché valuti di disporre la ripetizione del corso e/o dell’esame di abilitazione.

42 Ripetizione del corso e dell'esame abilitativo

Qualora un arbitro ottenga ripetuti giudizi di insufficienza da parte dei visionatori arbitrali, il referente di questi ultimi, ascoltato il responsabile del settore arbitrale deve segnalare la circostanza all’ufficio di presidenza proponendo, in relazione alle problematiche evidenziate, la ripetizione del corso o dell’esame di abilitazione. In attesa dell’esito del corso o dell’esame, il responsabile del settore arbitrale dovrà sospendere l’arbitro dalla direzione di gare.

42 Ripetizione del corso e dell'esame abilitativo

Qualora un arbitro ottenga ripetuti giudizi di insufficienza da parte dei visionatori arbitrali il referente di questi ultimi, ascoltato il Responsabile del Settore arbitrale deve segnalare la circostanza all’Ufficio di Presidenza affinché l’arbitro sostenga nuovamente l’esame di abilitazione. Il responsabile del settore arbitrale dovrà quindi sospendere l’arbitro dalla direzione di gare fino al superamento dell’esame.

42 Ripetizione del corso e dell'esame abilitativo

Qualora un arbitro ottenga ripetuti giudizi di insufficienza da parte degli Osservatori speciali di Lega, il Responsabile del Settore arbitrale, ascoltata la Commissione di cui all’art.40 RA, può disporre che l’arbitro sostenga nuovamente l’esame di abilitazione. Fino al superamento dell’esame l’arbitro non potrà essere designato a dirigere partite.

42 Assenza dell'arbitro designato

a) Qualora l'Arbitro non sia presente sul campo di gioco venti minuti prima dell'orario ufficiale d'inizio della gara, un Dirigente della squadra prima nominata deve telefonare, alla presenza di un Dirigente dell'altra squadra, al Designatore del Settore arbitrale al numero d'emergenza indicato nelle Norme di partecipazione, che invierà sul campo un altro direttore di gara. L'inadempimento di tale disposizione da parte dell'Associazione prima nominata comporta la sanzione della perdita della gara.
b) Le due squadre devono quindi attendere l'arrivo del direttore di gara per un periodo almeno pari alla durata di un tempo previsto per la gara.
c) Nelle partite in cui sia prevista la presenza del doppio Arbitro e il secondo non sia arrivato sul campo entro i termini indicati, l'altro Arbitro dirigerà la gara da solo. All'Arbitro ritardatario non deve essere corrisposto alcun rimborso spese qualora la partita sia iniziata senza di lui.
d) Qualora sia designata una terna arbitrale e siano presenti soltanto uno o entrambi i Guardalinee ufficiali, la direzione della gara deve essere affidata a uno di loro. In tal caso, entrambe le Associazioni devono mettere a disposizione un loro tesserato per svolgere la funzione di Guardalinee di parte.
e) Nel caso l'assenza dell'arbitro si protragga oltre i termini previsti al punto b) del presente articolo, le due Associazioni interessate devono affidare la direzione della gara ad altro arbitro della LCFC o di altro Ente convenzionato qualora fosse presente sul campo di gioco. In ogni caso è inderogabilmente esclusa la facoltà di consentire alle Associazioni di far dirigere le gare ad arbitri che non appartengano alla LCFC o ad altro Ente convenzionato, pena la nullità della stessa partita. Qualora siano presenti più arbitri, le Associazioni devono accordarsi per iscritto sul nominativo scelto.In assenza di accordo, l'Associazione prima nominata, per indivivuare l'Arbitro che deve dirigere la partita, deve sorteggiare i nominativi degli Arbitri presenti sul campo.La precedenza in ogni caso, deve cadere su arbitri della LCFC.
f) L'Associazione che si rifiutasse di accettare la direzione di un Arbitro in ossequio alle presenti norme è considerata rinunciataria alla gara a tutti gli effetti.
g) Qualora le Associazioni avessero ottemperato a tutti gli obblighi previsti dal presente articolo, ma l'arbitro dell'incontro giungesse sul terreno di gioco dopo i termini di cui al punto b) o il suo ritardo non consentisse la disputa della gara per sopraggiunta oscurità (nei soli campi di gioco sprovvisti di impianto di illuminazione, art.5/b RA), la LCFC corrisponderà a fine stagione alla squadra ospitante la somma di euro 60,00 e alla squadra ospite quella di euro 30,00, quale rimborso spese.

42 Arbitro

Le gare organizzate dalla LCFC devono essere dirette da uno (calcio a 11 o a 7) o due (calcio a 5) Arbitro/i effettivo/i indicato/i dal Designatore.
Gli Arbitri hanno il compito e il dovere di:
1) presentarsi sul campo di gioco almeno mezz'ora prima del previsto inizio della gara;
2) dirigere le gare in base alla Normativa e al Regolamento di gioco di calcio approvato dalla LCFC;
3) redigere il referto arbitrale in modo completo, veridico e leggibile;
4) mantenere il segreto sul contenuto del referto;
5) compilare compiutamente e con assoluta veridicità la propria scheda personale e segnalare con immediatezza eventuali variazioni;
6) frequentare le riunioni assembleari;
7) segnalare con immediatezza al Designatore arbitrale competente ogni anomalia ritenuta tale da menomare la propria idoneità o attitudine fisica;
8) inviare-nella qualità di arbitro-il referto di gara e la richiesta di rimborso spese entro il primo giorno non festivo successivo a quello in cui si è disputata la partita. Ai fini dell'accertamento fa fede il solo timbro postale. Il mancato rispetto di tale prescrizione è sanzionato con pena equivalente a quella della non corretta compilazione del referto.
E' obbligatoria per tutti gli arbitri, la seguente tenuta di gara:
a)casacca, pantaloncini e calzettoni, che devono essere di colore differente da quello delle maglie delle due squadre; nel caso in cui l'arbitro indossi una casacca non di colore nero egli deve inderogabilmente avere una muta di riserva nera;
b) scarpe da calcio;
c) distintivo della LCFC;
d) taccuino con i cartellini rosso e giallo;
e) orologio con cronometro;
f) fischietto.
Qualora sia prevista una terna arbitrale o il doppio Arbitro, la loro divisa di gara deve inderogabilmente essere uguale, pena la sanzione prevista dall'articolo 145 RD.
Nel caso in cui la partita non possa disputarsi per l'inadempimento dell'obbligo previsto dalla precedente lettera a) l'Arbitro è inderogabilmente soggetto alla sanzione prevista dall'articolo 153 RD.
L'assegnazione a svolgere attività a livelli territoriale, regionale e nazionale è determinata dal riconoscimento, da parte del Referente degli Osservatori speciali competente, di effettive capacità tecniche e comportamentali dimostrate durante la stagione sportiva.

42 Ripetizione del corso e dell'esame abilitativo

Qualora un arbitro ottenga ripetuti giudizi di insufficienza da parte dei visionatori arbitrali il referente di questi ultimi, ascoltato il responsabile del settore arbitrale deve segnalare la circostanza all’ufficio di presidenza proponendo, in relazione alle problematiche evidenziate, la ripetizione del corso o dell’esame di abilitazione. Il responsabile del settore arbitrale dovrà quindi sospendere l’arbitro dalla direzione di gare fino al superamento dell’esame.
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