Normativa

Normativa - Definizioni
In vigore dal 01/09/2021
Per visualizzare il precedente testo dell'articolo (a destra) e le differenze rispetto a quello oggi in vigore clicca sulle seguenti date: 06/06/2024

13 Recidiva

Per "recidiva" si intende il compimento di più atti illeciti nel corso della medesima stagione. Per fatti di razzismo o di grave violenza sono considerate anche le sanzioni subite nel precedente triennio.

13 Recidiva

Per "recidiva" si intende il compimento del medesimo atto illecito già sanzionato disciplinarmente entro la fine della medesima stagione. Per gravi violazioni dei principi della Carta (art. 13 RD lettera g) o di grave violenza sono considerate anche le sanzioni subite nel precedente triennio.
Articolo precedente: 12 Perimetro di gara
Articolo successivo: 13bis Continuazione
We have placed cookies on your computer to help make this website better. Read the cookies policy
yes, I accept the cookies