Normativa - Definizioni
In vigore dal 01/09/2021
Per visualizzare il precedente testo dell'articolo (a destra) e le differenze rispetto a quello oggi in vigore clicca sulle seguenti date: 06/06/2024
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13 Recidiva
Per "recidiva" si intende il compimento di più atti illeciti nel corso della medesima stagione. Per fatti di razzismo o di grave violenza sono considerate anche le sanzioni subite nel precedente triennio.
13 Recidiva
Per "recidiva" si intende il compimento del medesimo atto illecito già sanzionato disciplinarmente entro la fine della medesima stagione. Per gravi violazioni dei principi della Carta (art. 13 RD lettera g) o di grave violenza sono considerate anche le sanzioni subite nel precedente triennio.