Consiglio direttivo via Telegram

Quando

31/05/2024    
16:00 - 16:30

Event Type

Ordine del giorno: ricorso proposto dell’Associazione Sportiva Dilettantistica Chiarisacco avverso la decisione del responsabile della manifestazione della Coppa Collinare calcio a 11 che ha escluso la  squadra Chiarisacco dai quarti di finale della Coppa Collinare Amatori C 11, non considerandola tra le migliori due seconde classificate dei sei gironi preliminari.

Oggi 31 maggio 2024 il Consiglio direttivo della LCFC, mediante votazione via Telegram, ha deliberato quanto segue in merito al ricorso proposto dell’Associazione Sportiva Dilettantistica Chiarisacco avverso la decisione del responsabile della manifestazione della Coppa Collinare calcio a 11 che ha escluso la  squadra Chiarisacco dai quarti di finale della Coppa Collinare Amatori C 11, non considerandola tra le migliori due seconde classificate dei sei gironi preliminari.
Le norme di partecipazione prevedevano che alla seconda fase della manifestazione accedessero “le prime classificate di ogni girone e le due migliori seconde classificate (art. 33 RA lettera e)”.
L’esplicito richiamo alla lettera E dell’art. 33 RA consente di individuare senza incertezze i criteri a cui riferirsi per la selezione delle squadre che hanno diritto di passare il turno. La norma, per quanto qui di interesse, prevede infatti che: “Per determinare le qualificazioni delle squadre meglio classificate in gironi diversi di manifestazioni a più fasi, valgono i seguenti criteri, in ordine progressivo, riferiti all’ultima fase a cui hanno partecipato.
1) migliore posizione in classifica nella categoria d’appartenenza;
2) miglior quoziente tra punti in Coppa amatori e numero gare disputate;
ecc.
Ebbene il primo criterio è la posizione in classifica nella categoria (nel caso girone) d’appartenenza. In base a tale criterio vengono individuate le prime e le seconde classificate dei sei gironi.
Per scegliere le migliori due tra le seconde classificate (arrivate ovviamente a pari merito) si applica il secondo criterio previsto dalla norma citata e cioè il quoziente tra punti in Coppa amatori e numero gare disputate.
La norma è chiarissima e inequivocabile. Per “posizione in classifica” si intende esclusivamente la collocazione di merito ottenuta da una squadra in classifica. Tale interpretazione letterale è stata peraltro costante e univoca nel tempo e va confermata.
È ingiustificata un’interpretazione non meramente letterale, come quella sostenuta dalla ricorrente che, per distinguere le migliori seconde, “integra” il concetto di “posizione in classifica” con i punti da queste ottenuti nel girone d’appartenenza.
Se vi fosse stata la volontà di introdurre tale ulteriore criterio sarebbe stato espressamente previsto. La volontà di non prevederlo è data da due considerazioni: la palese disomogeneità del criterio integrativo dei punti e la finalità della norma:
– la composizione dei gironi è fisiologicamente disomogenea e la conseguente differente difficoltà delle gare rende evidente che i punti ottenuti in un girone “facile” non possono avere lo stesso “peso” di quelli ottenuti in un girone più “difficile”;
– la finalità della norma citata è proprio quella di dare prevalenza alla Coppa amatori, come criterio distintivo e qualificante, che pertanto è posto immediatamente dopo la mera posizione in classifica.
Per tali motivi il Consiglio direttivo della LCFC respinge il ricorso dell’Associazione Sportiva Dilettantistica Chiarisacco.

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