Giudizio di Appello n. 8
L'Associazione AC Gunners 95, partecipante al campionato di calcio a 11 della LCFC, in relazione alla partita Startrep/AC Gunners 95 disputata il giorno 03.05.2025 presso il Campo Sportivo Cassacco, sito in piazza San Marco 1 a Raspano, conclusa con il risultato di 1 a 0, in data 05.05.2025 ha presentato impugnazione al Giudice d'Appello a mezzo deposito nella propria area squadra
MOTIVI DEL RICORSO
L'Associazione ricorrente lamenta che, "dopo un' attenta lettura del referto ci sono delle incongruenze rispetto a quanto accaduto".
In primo luogo, a detta dell'Associazione ricorrente, il referto riporterebbe un errore formale, ossia che al 20 del primo tempo è stato sostituito, per perdita di sangue dal naso, il giocatore Marrollo Leonardo dello Startrep quando, invece, siffatta sostituzione avrebbe riguardato il giocatore Tiziano Picco della compagine della Ac Gunners 95.
Poi, nel ricorso, si contesta genericamente l'espulsione col cartellino verde del proprio giocatore Fant Mattia in quanto la dinamica dei fatti sarebbe stata diversa da quella descritta dall'arbitro Moschetta Paolo nel referto, ove, si legge testualmente: "al 20 del s.t. dopo aver fischiato un fallo alla propria squadra mi protestava dicendomi PORCO D.O. cosa fischi lascia il vantaggio". Ad avviso di parte ricorrente il giocatore, nell'occasione, avrebbe imprecato verso la panchina della sua squadra nei confronti dei compagni e dirigenti fuori dal terreno e non nei confronti del Direttore di Gara. Per questi motivi, si precisa nel ricorso, "la presente funge da comunicazione infortunio al signor Tiziano Picco e da ricorso alla giornata di squalifica per il signor Fant Mattia"; giornata di squalifica che il Giudice di primo grado ha irrogato al giocatore ritenuto reo della violazione degli artt. 117 Rd 1 17 c/2 Rcalcio11.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso risulta ictu oculi palesemente inammissibile, in quanto del tutto carente dei requisiti previsti dal combinato disposto degli artt 61 e 75 R.D. e siffatta declatoria di inammissibilità impedisce a questo Giudice di Appello di addivenire ad un giudizio nel merito dell'impugnazione che, plausibilmente, una volta sentito l'arbitro che ha confermato la sua versione e vista l'inverosimiglianza della tesi difensiva della ricorrente alla luce dello specifico contenuto (...cosa fischi lascia il vantaggio) dell'imprecazione riportato nel referto, sarebbe stato di rigetto.
Questo Giudice reputa che, dell'atecnico e non corrispondente al modello normativo ricorso presentato dall'Associazione Ac Gunners 95, non possa essere assolutamente sanata dall'intervento integrativo tollerante e benevole dello stesso Giudice, l'assoluta carenza di indicazione di qualsivoglia prova a sostegno delle proprie doglianze rendendo assolutamente indeterminato e indeterminato il requisito previsto per l'atto d'impugnazione dal comma 2 lett. e) dell'art 61 R.D..
L'integrale e grave violazione del principio dell'onere della prova a carico di chi propone l'impugnazione sancito anche dall'art 75 R.D. rubricato "le prove, acquisizione e valutazione", non può che condurre ad una dichiarazione di inammissibilità del ricorso proposto che, per questi motivi, appare dilatorio e strumentale e, pertanto, temerario.
Conseguentemente, si reputa applicabile, al caso di specie, l'art 67 ultimo comma R.D. che prevede che, in caso di presentazione di un'impugnazione temeraria in quanto proposta in assenza di prove..., il Giudice debba disporre l'irrogazione di una maggiorazione del triplo della cauzione trattenuta o richiesta.
P.Q.M.
Il Giudice d'Appello della Lega Calcio Friuli Collinare
DICHIARA INAMMISSIBILE
Il ricorso presentato dall'Associazione AC GUNNERS 95 e dispone il trattenimento dalla cauzione versata o la richiesta dell'importo di € 150.00= (eurocentocinquanta,00)
Udine, lì 19 maggio 2025.
Avv. Luca Arsellini