Giudizio di Appello n. 6
Con ricorso depositato nell'area squadra in data 10.04.2025 l'Associazione ASD CASARSA, partecipante al campionato calcio a 11 dell'Area Pordenone della LCFC, in relazione alla partita GSR Arzene/ASD CASARSA disputata il giorno 08.03.2025, conclusa con il risultato di 3 a 0 ha segnalato l'illegittima partecipazione alla gara di un giocatore della compagine avversaria di nome Gabriel Filipuzzi
MOTIVI DEL RICORSO
L'Associazione ricorrente lamenta la circostanza che il giocatore Gabriel Filupuzzi sia stato inserito nella lista gara della squadra GSR Arzene ed abbia partecipato alla partita in oggetto nonostante fosse contemporaneamente tesserato per la stagione in corso anche con la squadra "USVAS" iscritta al campionato di seconda categoria, girone A della FIGC e, quindi, in violazione delle norme di partecipazione della specifica manifestazione della LCFC, in quanto al 14.02.2025 il giocatore non aveva maturato le otto partecipazioni alle gare previste dalla normativa per poter continuare a giocare nei campionati organizzati dalla LCFC
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso appare prima facie accoglibile, anche se carente di petitum e similare ad un altro ricorso ritenuto fondato presentato dall'Associazione Via Verdi sempre nei confronti dell'Associazione GSR Arzene e sempre per l'illegittima partecipazione di un suo atleta ma questo Giudice di Appello non può valutare il merito dell'impugnazione poichè il ricorso va dichiarato inammissibile in quanto palesemente tardivo (è stato presentato oltre un mese dopo la disputa dell'incontro).
P.Q.M.
Il Giudice d'Appello della Lega Calcio Friuli Collinare
DICHIARA INAMMISSIBILE
Il ricorso presentato dall'Associazione ASD CASARSA ma, per le considerazioni indicate in premessa, dispone la restituzione o la non decurtazione della cauzione
Udine, lì 29 aprile 2025.
Avv. Luca Arsellini