Comunicazioni

Giudizio di Appello n. 4

25/03/2025 10:43 giudizio

Con ricorso di data 9 marzo 2025, l'Associazione US Union, partecipante al Campionato C11 Collinare - Divisione Oro A, con riferimento alla gara ASD Amatori Tolmezzo Carnia - US Union, chiedeva l'annullamento della sanzione irrogata (perdita della gara, € 120,00 e 500 punti CD), con attribuzione dei punti di gioco ai fini della classifica.
MOTIVI DEL RICORSO
L'Associazione ricorrente, a sostegno del gravame proposto, riferisce che, al termine dei minuti regolamentari, ancora in essere il recupero assegnato, l'arbitro avrebbe emesso il triplice fischio dichiarando chiaramente a voce la fine della gara e non la sospensione.
Alla luce di quanto sopra l'Associazione US Union chiede l'annullamento della sanzione irrogata, con attribuzione dei punti di gioco ai fini della classifica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto dall'Associazione US Union va respinto in quanto infondato.
Preliminarmente Codesto Giudice rileva che nell'intestazione del ricorso si fa erroneamente riferimento alla partita del 9 marzo 2025 ASD Sclaunicco - US Union ma emerge immediatamente dalla lettura del ricorso che l'impugnazione proposta riguarda i provvedimenti assunti dal Giudice di primo grado all'esito dei fatti occorsi durante la partita ASD Amatori Tolmezzo Carnia - US Union disputata il 3 marzo 2025.
Fatta questa doverosa premessa, alla luce delle deduzioni dell'Associazione ricorrente, Codesto giudicante ha ritenuto opportuno chiedere informazioni all'arbitro signor Alex Marcuzzi in ordine a quanto accaduto nella partita per cui si discute.
Il Direttore di Gara, non solo ha confermato che la gara è stata definitivamente sospesa al 41° minuto del secondo tempo in quanto non sussistevano le condizioni per proseguirla, ma ha rammostrato allo scrivente il referto sottoscritto dal Dirigente Accompagnatore Ufficiale dell'US Union al termine della partita dal quale emerge chiaramente la dicitura in alto a dx "sospesa".
Va peraltro evidenziato che la sottoscrizione apposta dal Dirigente (unitamente a quella del Direttore di Gara) non solo certifica che i dati immessi sono stati verificati ma che gli stessi corrispondono a quanto accaduto durante la gara.
Con la sottoscrizione apposta è dunque la stessa Associazione odierna ricorrente a riconoscere che la partita sia stata sospesa, con ciò appalesandosi di tutta evidenza l'infondatezza del ricorso
PQM
Il Giudice d'Appello della Lega Calcio Friuli Collinare per i motivi sopra esposti respinge il ricorso proposto dall'Associazione US Union in quanto infondato.
All'esito del rigetto dispone che la cauzione, qualora versata, venga trattenuta; nell'ipotesi di mancato versamento contestuale al deposito del ricorso dispone che la cauzione venga trattenuta dall'importo cauzionale versato all'inizio della manifestazione.
Udine, lì 24 marzo 2025
- avv. Gianluca Visonà -

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