Comunicazioni

Giudizio di Appello n. 3

07/02/2025 15:38 giudizio

L'associazione A.S.D. Amatori Calcio Leon Bianco proponeva appello avverso la sanzione disciplinare e pecuniarie applicate dal Giudice Sportivo della Lega Calcio Collinare in riferimento all'incontro di calcio amatoriale Over svoltosi in data 16/12/2024 alle ore 20:45 presso il campo sportivo comunale di Venzone (UD) tra la squadra Carnia United FC e la squadra AC Leon Bianco Over.
In particolare, il Giudice sportivo, in applicazione dell'art. 95 RD applicava una sanzione di euro 40,00 oltre a 500 punti di coppa disciplina per la «rinuncia a terminare la gara con colpa».

MOTIVI DEL RICORSO E DELLA DECISIONE

Il ricorrente, in estrema sintesi, lamentava "i seguenti motivi (di ricorso): referto arbitrale inesatto e parziale, condizioni di gioco, di incolumità fisica e logistiche non idonee alla regolare ripresa dell'incontro.

Nel dettaglio:
.... il giocatore avversario con il numero 11, passando davanti alla nostra panchina con il viso coperto fino al naso da uno scaldacollo aderente, rivolgendosi verso la nostra panchina esclamava: "Voi siete quelli che chiedono soldi" ... trascorsi alcuni minuti, lo stesso ripassava davanti alla nostra panchina e, gettando a terra lo scaldacollo, esclamava: "Voi siete quelli che mi avete chiesto soldi".
È stato in quel frangente che abbiamo riconosciuto il giocatore, colui che nel campionato precedente aveva colpito con un pugno un nostro giocatore, causandogli una lesione permanente all'udito. Fatto che ha provocato un processo che è ancora in corso.
Il primo tempo trascorreva e questo giocatore con il numero 11 commetteva ripetuti falli e provocazioni diretti ai nostri giocatori, tant'è che l'arbitro estraeva il cartellino giallo nei suoi confronti.
Nel secondo tempo il numero 11 avversario continuava a perseverare nel suo comportamento antisportivo tra falli e sceneggiate, dando la chiara impressione di ricercare lo scontro fisico.
Si arrivava alla mezz'ora del secondo tempo e, dopo una ripartenza effettuata dai nostri giocatori verso la metà campo avversaria, il giocatore con il numero 11 del Carnia United andava prima a collidere intenzionalmente con il nostro giocatore numero due, provocandogli una forte contusione ed escoriazioni sulla gamba, costringendolo a zoppicare vistosamente e, un istante dopo, lo stesso numero 11 della squadra di casa andava a collidere intenzionalmente con il nostro giocatore numero 10. Nello scontro aveva la peggio il giocatore con il numero 11 avversario, che ruzzolava a terra lamentandosi vistosamente.
L'arbitro, mentre seguiva lo sviluppo dell'azione ormai lontano dallo scontro, richiamato da alcuni giocatori, fermava il gioco.
In un primo momento l'arbitro riferiva al nostro guardalinee, il quale era posizionato nei pressi della collisione, di non aver visto niente, cosa che ripeteva anche ad alcuni giocatori di entrambe le squadre, solo successivamente si dirigeva verso il nostro numero 10 estraendo il cartellino rosso, accusandolo di aver colpito l'avversario intenzionalmente con un pugno.
Dopo circa dieci minuti, visto che il giocatore infortunato si rifiutava di alzarsi in piedi e uscire dal terreno di gioco, veniva fatta richiesta di intervento dell'ambulanza 118, che interveniva sul posto.
Visto il passare del tempo e la temperatura rigida, compreso che il gioco non sarebbe ripreso a breve, i giocatori del Leon Bianco, ovviamente sudati e infreddoliti, sono rientrati nello spogliatoio. La sospensione prolungata del gioco, costringeva il nostro unico portiere a richiedere all'arbitro la restituzione del suo documento di riconoscimento, in quanto, vista la distanza da Gorizia suo luogo di residenza, in quanto avrebbe dovuto ripartire per fare rientro a casa in tempo utile, al fine di arrivare in orario sul posto di lavoro.
Considerato il rischio infortuni causa la ripresa immediata dopo una sospensione prolungata del gioco, l'assenza del portiere, il clima sportivo compromesso, la distanza da casa e conseguentemente orario in cui ci saremmo messi in strada per il ritorno, la decisione del Leon Bianco è stata di non rientrare in campo, accettando il risultato che fino al quel momento della partita ci vedeva perdenti e conseguentemente, rinunciare ad un possibile ribaltamento dell'esito finale.
Appresa la nostra decisione, l'arbitro chiamava l'accompagnatore per la firma della lista gara. A questo punto il nostro accompagnatore, chiedeva di inserire nella lista gara una nota con le motivazioni riferite al nostro rifiuto a proseguire la partita, inoltre, chiedeva di annotare l'intenzione da parte del nostro giocatore numero due, in riferimento all'infortunio, di recarsi successivamente al pronto soccorso per verificare i danni subiti.
In aggiunta, l'arbitro chiedeva al nostro capitano e al nostro accompagnatore, di sottoscrivere su un foglio non ufficiale, annotazioni che non corrispondevano esattamente alle nostre dichiarazioni e che quindi si rifiutavano di firmare.
Con l'impegno da parte nostra di collaborare amichevolmente e rimanere in contatto per seguire gli sviluppi di questa spiacevole serata di calcio, salutavamo il resto della squadra del Carnia United e facevamo ritorno a Cormòns».
Orbene, l'art 95 «(MANCATA DISPUTA DI UNA GARA, ANCHE SE GIÀ COMINCIATA) Perdita della gara e ammenda di euro 80,00. Per gare di finale o di manifestazione finale: ammenda di euro 200,00. Nel caso in cui il ritiro avvenga in segno di protesta: perdita della gara, 2 punti di penalizzazione e ammenda di euro 150,00».

Nel caso di specie Questo Giudice d'Appello non ravvisa alcuna plausibile giustificazione che possa in qualche modo elidere la sanzione così come applicata dal Giudice Sportivo; certamente non lo sono «il rischio infortuni causa la ripresa immediata dopo una sospensione prolungata del gioco, l'assenza del portiere, il clima sportivo compromesso, la distanza da casa e conseguentemente orario in cui ci saremmo messi in strada per il ritorno».
A prescindere, infatti, dalla descrizione dei fatti così come riportata nel ricorso, permane il fatto che l'ASD Amatori Calcio Leon Bianco non abbia ripreso la partita.
Risultano, infine, irrilevanti le ulteriori argomentazioni inserite nel ricorso che nulla afferiscono all'applicata sanzione.

P. Q. M.

il Giudice d'Appello della Lega Calcio Friuli Collinare rigetta il ricorso, con ogni conseguenza in ordine alla cauzione.

avv. Filippo Pesce

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