Comunicazioni

Giudizio di Appello n. 2

13/01/2025 10:47 giudizio

Con ricorso di data 17 dicembre 2024, il Presidente della ASD OSUF, partecipante al Campionato C11 Collinare - Divisione Bronzo A, con riferimento alla gara FCD United - OSUF del 16 dicembre 2024, chiedeva l'annullamento della sanzione irrogata al proprio tesserato Matteo Tomei, e - in caso di accertato errore tecnico - la ripetizione della gara.

 

MOTIVI DEL RICORSO


L'Associazione ricorrente, a sostegno del gravame proposto, riferisce quanto segue:
- nella circostanza del primo cartellino giallo, il comportamento del tesserato Tomei veniva sanzionato con cartellino giallo e non come prevede il regolamento con cartellino verde;
- il tesserato Tomei, chiedendo spiegazioni all'arbitro sulla sanzione ricevuta, veniva allontanato dal Direttore di Gara in modo poco consono a quelli che sono gli atteggiamenti sportivi;
- non è in alcuna maniera attribuibile al Tomei la frase ripetutamente pronunciata dagli spalti "Vergognoso ridicolo fischia".
Alla luce di quanto sopra la ASD OSUF chiede l'annullamento della sanzione irrogata e - in caso di accertato errore tecnico - la ripetizione della gara.

 

MOTIVI DELLA DECISIONE


Il ricorso proposto dall'ASD OSUF va respinto in quanto inammissibile e, comunque, infondato.
Preliminarmente Codesto Giudice rileva che l'art. 61 del Regolamento di Disciplina prevede che l'organo disciplinare può dichiarare inammissibile l'istanza o il ricorso se risulta assolutamente indeterminata e indeterminabile (lett. e) l'indicazione delle prove allegate e i nominativi dei testimoni.
L'Associazione ricorrente, a sostegno della propria ricostruzione dei fatti, non offre alcun argomento di prova.
La mancata allegazione non solo rende il ricorso palesemente inammissibile, ma non permette in alcuna maniera a questo Giudice di confutare la ricostruzione del fatto così come operata dall'Arbitro.


PQM


Il Giudice d'Appello della Lega Calcio Friuli Collinare per i motivi sopra esposti respinge il ricorso proposto dall'ASD OSUF in quanto inammissibile e, comunque, infondato.
All'esito del rigetto dispone che la cauzione, qualora versata, venga trattenuta; nell'ipotesi di mancato versamento contestuale al deposito del ricorso dispone che la cauzione venga trattenuta dall'importo cauzionale versato all'inizio della manifestazione.

 

Udine, lì 10 gennaio 2025

 


- avv. Gianluca Visonà -

 

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