Giudizio di Appello n. 9
Con mail del 15/04/2024 inviata della associazione ASD AC FORCATE veniva richiesto l'annullamento della squalifica comminata al tesserato Calzavara Demis
MOTIVI DEL RICORSO E DELLA DECISIONE
Il ricorrente, in estrema sintesi, contesta l'applicazione dell'art. 17, comma 2, del RD invece del comma 1.
Nel referto l'arbitro riporta la seguente descrizione del fatto: «ESPULSO CON CARTELLINO VERDE al 23' del Secondo Tempo perchè ha contestato una mia decisione disciplinare, uscendo dal terreno di gioco continuava a disapprovare, a fine partita veniva da me e si scusava del suo comportamento, consapevole di aver esagerato nelle proteste».
Orbene, a detta del ricorrente «il tesserato non ha tenuto nessun comportamento irriguardoso e sopra tutto il fatto non è avvenuto in modo reiterato ma come indicato dall'arbitro sempre in modo continuativo, nel medesimo contesto».
La doglianza è priva di pregio e il ricorso è palesemente infondato.
Dal referto risulta evidente come il giocatore abbia contestato l'arbitro nell'immediatezza della decisione disciplinare e, quindi, anche in maniera reiterata ovvero nel mentre usciva dal terreno di gioco.
Non solo, anche diversamente ragionando la complessiva condotta non può non essere considerata come «irriguardosa» e ciò in quanto il giocatore, non contento di aver contestato la decisione dell'arbitro al momento in cui è stata dallo stesso assunta, ha manifestato, al di fuori di ogni ragionevole misura, la propria disapprovazione anche nel mentre abbandonava il terreno di gioco.
Che tale ultima condotta fosse certamente «irriguardosa» è confermato dal fatto che lo stesso giocatore, al termine della partita, ha deciso di scusarsi con l'arbitro.
P. Q. M.
il Giudice d'Appello della Lega Calcio Friuli Collinare rigetta il ricorso, con ogni conseguenza in ordine alla cauzione.
avv. Filippo Pesce