Comunicazioni

29/03/2024 14:51 giudizio

Cestari Marco, in qualità di tesserato dell'Associazione APD Cerneglons, propone ricorso avverso la sentenza emessa in data 28.02.2024 del giudice disciplinare Paolo Zorattini con la quale gli è stata inflitta la sanzione di sei mesi di squalifica ai sensi dell'art. 130 RD

 

MOTIVI DEL RICORSO


Il Ricorrente evidenzia la contestazione mossagli in relazione alla partecipazione alla competizione del tesserato Roberto Stella in assenza di una certificazione medica valida. Descrive i compiti spettanti all'accompagnatore ufficiale ai sensi dell'art. 66 RA, tra i quali non vi è quello di verificare la veridicità e correttezza dei dati relativi al certificato medico. Evidenzia che l'istruttoria di primo grado ha rilevato come "l'errore nella data di scadenza della visita medica di Stella è stato causato da un equivoco del dirigente Andrea Nonino, che ha inserito erroneamente tale data nel sistema"; che "da ciò si deduce che nessun altro membro della squadra o dello staff era al corrente di tale errore né avrebbe potuto esserlo, evidenziando una assenza di negligenza diffusa".
Evidenzia che la sanzione gli viene applicata a titolo di responsabilità oggettiva, in violazione di quanto previsto per i tesserati dall'art. 4 del RD.
Eccepisce, inoltre, l'omessa convocazione del dirigente accompagnatore, con evidente violazione del diritto di difesa.
Insta per l'annullamento della sanzione o, in subordine, per una rideterminazione della squalifica.

 

MOTIVI DELLA DECISIONE

 

Il Giudice d'appello ritiene che l'atto di impugnazione, tempestivo e ricevibile, sia fondato e debba essere accolto.
Va preliminarmente ricordato che l'art. 4 RD dispone che "Il tesserato risponde sempre disciplinarmente qualora l'atto illecito sia commesso con dolo. Solamente nei casi in cui ciò sia espressamente previsto, il tesserato risponde disciplinarmente del fatto illecito anche a titolo di colpa, salvo che il fatto sia dovuto a causa di forza maggiore".
Solo le Associazioni possono rispondere con criterio di imputazione oggettiva ai sensi dell'art. 3 RD.
L'art. 66 RA descrive i compiti spettanti all'accompagnatore ufficiale, ruolo rivestito dall'odierno appellante; tra tali compiti non rientra quello di verificare la veridicità dei dati relativi al certificato medico.
Fatta tale premessa sul piano normativo, va brevemente ricostruita la vicenda di fatto: è risultato che il certificato del tesserato Roberto Stella fosse scaduto. E' altresì emerso che l'errore nella data di scadenza della visita medica di Stella fosse stato causato da un equivoco del dirigente Andrea Nonino, che aveva inserito erroneamente tale data nel sistema. L'inserimento erroneo della data conferma la circostanza che nessuno dello staff poteva essere al corrente (né effettivamente lo era) di tale errore.
Orbene, se si considera che l'art. 66RA neppure include tra i compiti dell'accompagnatore quello di verificare la correttezza e veridicità dei dati dei documenti di identità, non può che concludersi per la non responsabilità dell'odierno appellante, essendosi il fatto addirittura verificato al di fuori della sfera di azione dello stesso (a causa dell'inserimento di un dato sbagliato da parte di terzo soggetto), motivo per il quale neppure può essergli materialmente riferibile. In secondo luogo, anche volendo considerarlo nella sua sfera di azione causale, l'evento non è frutto di negligenza o inosservanza di norme e, come tale, non può esseregli imputato per colpa.
Assorbite le questioni relative alla violazione del diritto di difesa (peraltro probabilmente fondate), emerge di tutta evidenza l'assenza di responsabilità dell'appellante per difetto sia della materialità del fatto che di profili di colpa.


PQM

 

il Giudice d'Appello della Lega Calcio Friuli Collinare

 

ACCOGLIE

 

il ricorso proposto da Cestari Marco e, conseguentemente, annulla la sentenza impugnata con ogni effetto conseguente, primo fra tutti l'annullamento della sanzione irrogata.
Motivazione riservata in giorni 15 ai sensi dell'art. 83 RD.

 

Udine, 29.03.2024
avv. Filippo Capomacchia

 

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