Giudizio di Appello n. 7
In data 10/04/2025 CANCIANI Luca, presidente dell'ASD AURORA ha proposto ricorso avverso la squalifica per due giornate comminata al proprio tesserato Toffoli Alessio ai sensi dell'art. 121 RD, oltre ad 80 punti di CD, relativa alla partita di campionato C11 Pordenone-Divisione Diamante Chiusura del 7.4.2025 svoltasi a San Quirino (PN) tra ASD AURORA e AC VALVASONE, terminata con il risultato di 1 a 1.
MOTIVI DEL RICORSO
L'impugnazione contesta l'episodio che ha visto coinvolto il tesserato dell'Aurora Toffoli Alessio, il quale, a detta dell'appellante, "dopo un normale fallo di gioco subito -neanche di particolare rilievo- è stato espulso in contemporanea all'atleta avversario De Iorio Giampietro per una presunta reazione in realtà NON verificatasi".
L'appellante contesta infatti quanto risulta dal referto arbitrale ("al 33 minuto del secondo tempo: in seguito ad un fallo subito, reagiva colpendo con una manata al volto l'avversario") adducendo che la reazione non ci sarebbe proprio stata e che, molto probabilmente, il direttore di gara avrebbe tratto conclusioni errate essendo stato ingannato dalla circostanza che il giocatore del Valvasone perdeva sangue dal naso (in realtà a causa dell'impatto a terra che vi era stato nell'ambito del precedente contrasto di gioco e non in conseguenza della reazione dell'avversario).
Sempre a detta dell'appellante il Direttore di gara si trovava a notevole distanza e sarebbe stato tratto in inganno in quanto "coperto" da qualche altro atleta e "condizionato" dalle proteste dei giocatori del Valvasone.
A sostegno del proprio gravame l'appellante allega anche le dichiarazioni raccolte dai protagonisti.
La riccorente chiede la revisione della sanzione in quanto sproporzionata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e dovrà essere accolto.
La diversa ricostruzione del fatto effettuata dall'appellante trova invero riscontro nell'istruttoria.
Il referto di gara recita: "Toffoli Alessio: 2gg (80 punti CD)-art. 121 RD. ESPULSO CON CARTELLINO ROSSO al 33° min del secondo tempo: in seguito ad un fallo subito, reagiva colpendo con una manata al volto l'avversario".
L'art. 121 RD prevede la squalifica da 1 giornata ad 1 mese per colui che si rende responsabile di un gesto che integra "scorrettezza".
L'art. 14 RD definisce scorrettezza "qualsiasi intervento commesso in violazione delle regole di gioco o del principio di lealtà sportiva che non sia configurabile quale atto di violenza. Rientrano tra le scorrettezze anche i comportamenti aggressivi".
Nel caso di specie, stando al referto, il Toffoli avrebbe colpito l'avversario con una manata al volto, fatto che, addirittura, andrebbe inquadrato nella più grave fattispecie di violenza.
Ai fini della decisione è pertanto necessario ricostruire quanto accaduto per appurare se tale gesto (la manata al volto) vi sia effettivamente stato o meno.
Le dichiarazioni allegate all'impugnazione smentiscono quanto risulta dal referto arbitrale: lo stesso De Iorio Giampiero, asseritamente destinatario del gesto attribuito al Toffoli, dichiara "nell'episodio che ha portato all'espulsione di Toffoli Alessio, non ho subito alcuna manata al volto da parte del giocatore avversario e che la ferita al volto subita è stata causata da uno scontro di gioco fortuito".
Anche il testimone Feletto Stefano dell'ASD AURORA, nella dichiarazione allegata all'impugnazione, conferma che non vi è stata alcuna "manata" da parte del Toffoli e che l'arbitro probabilmente è stato condizionato dalle proteste, dal fatto di essere a particolare distanza e dal sanguinamento del naso del giocatore De Iorio, riconducibile però al precedente forutito contrasto di gioco e conseguente caduta a terra.
In buona sostanza, anche non volendo considerare la deposizione di Toffoli Alessio, in quanto potenzialmente di parte, comunque i testimoni citati -compreso l'avversario De Iorio- escludono categoricamente che il Toffoli abbia reagito colpendo l'avversario con una manata.
Si porrebbe quindi l'esigenza di una più approfondita istruttoria, atteso il palese contrasto tra le dichiarazioni dei testimoni allegate al ricorso e le risultanze del referto arbitrale.
Vero è che anche il Direttore di Gara, sentito telefonicamente dal sottoscritto, afferma che effettivamente al momento del fatto si trovava a distanza dall'azione di gioco e di non poter confermare di aver visto la manata, essendo probabilmente stato tratto in inganno dalle circostanze (veementi proteste dei giocatori, sanguinamento del naso del giuocatore de Iorio, distanza dall'accaduto).
Attese le dichiarazioni del Direttore di Gara, in assenza di prova della sussistenza del fatto materiale, e considerata la tipitcità del fatto illecito, nessuna sanzione potrà essere applicata e il ricorso dovrà essere integralmente accolto con conseguente annullamento tanto delle 2 gg di squalfica quanto degli 80 punti in CD.
PQM
il Giudice d'Appello della Lega Calcio Friuli Collinare
ACCOGLIE
Il ricorso presentato da Luca Canciani, presidente dell'ASD AURORA, annullando tutte le sanzioni applcate e disponendo la restituzione della cauzione ove versata.
Udine, 29 aprile 2025
avv. Filippo Capomacchia