Comunicazioni

Giudizio di Appello n. 5

08/04/2025 17:21 giudizio

Con ricorso depositato nell’area squadra in data 27.03.2025 l’Associazione Via Verdi, partecipante alla fase "diamante chiusura" del campionato calcio a 11 dell’Area Pordenone della LCFC, in relazione alla partita Via Verdi/GSR Arzene disputata il giorno 17.03.2025, conclusa con il risultato di 1 a 1 ha segnalato l’illegittima partecipazione alla gara di un giocatore della compagine avversaria di nome Zanette Alessio e per questi motivi ha chiesto l’applicazione delle sanzioni previste agli artt 97 R.D. e 129 R.D. come indicato nell’art 29 R.A. lettera c).

 

MOTIVI DEL RICORSO


L’Associazione ricorrente lamenta la circostanza che il giocatore Alessio Zanette sia stato inserito nella lista gara della squadra GSR Arzene ed abbia partecipato alla partita in oggetto nonostante fosse contemporaneamente tesserato per la stagione in corso anche con la squadra “Valvasone ASM” iscritta la campionato di 2° categoria della FIGC di Pordenone e, quindi, in violazione delle norme di partecipazione della specifica manifestazione della LCFC.

 

MOTIVI DELLA DECISIONE

 

Il ricorso è tempestivo, ricevibile e va accolto in quanto si ritiene fondato.

A sostegno del gravame presentato, l’Associazione ricorrente ha prodotto il referto della gara e la lista gara sottoscritta dall’A.U. della squadra ospite, che attestano la partecipazione del giocatore alla partita in oggetto nel campionato di calcio a 11 area Pordenone organizzato dalla LCFC, la lista gara della gara Prata Calcio/Valvasone ASM disputata il 23.02.2025 valevole per il

campionato di 2° categoria organizzato dalla FIGC in cui compare il nominativo di Zanette Alessio per la squadra ospitata, un estratto dai registri della LCFC relativo alla posizione personale del giocatore a dimostrazione che alla data del 12.02.2025 lo stesso aveva partecipato a solo 6 gare con la squadra disputante il campionato della LCFC.

- Non vi è motivo per dubitare dell’autenticità della documentazione prodotta, anche di quella non proveniente dagli archivi ufficiali della LCFC né sul punto nulla di segno contrario è stato espresso e provato da parte resistente.

- Le norme di partecipazione interessate (art 29 R.A. e quelle non derogatorie della manifestazione in oggetto) prevedono sinteticamente che un giocatore possa giocare contemporaneamente nella medesima disciplina in manifestazioni della LCFC e in altre dilettantistiche tra cui quelle organizzate dalla FIGC fino ad una data specifica che, nel caso esame, è il 12.02.2025.

Dopo tale data si deve operare un distinguo.

Solo se prima del 12.02.2025 il giocatore è stato già presente ad almeno 8 gare del campionato della LCFC, ossia iscritto e contrassegnato con la P nella lista gara secondo l’interpretazione autentica del combinato disposto degli artt 11 DEF e 66 lett B) R.A., può continuare a partecipare ad entrambe le manifestazioni.

- Dalla documentazione agli atti si evince che l’atleta Zanette Alessio non ha soddisfatto questa condizione né ha potuto beneficiare della deroga di cui all’art 29 lett. B) ultimo capoverso R.A.

- L’Associazione GSR Arzene ha, pertanto, fatto partecipare illegittimamente alla partita in oggetto il giocatore il quale si è specularmente reso responsabile della sua presenza in violazione delle norme di partecipazione della manifestazione.

La norma al comma c) prevede espressamente che l’inottemperanza di quanto sopra comporta le sanzioni previste dagli artt. 97 R.D. a carico dell’Associazione e 129 R.D. a carico dei tesserati.

Ferma e restando la responsabilità dell’Associazione e del giocatore si reputa, con colpa, responsabile anche l’Accompagnatore Ufficiale che avrebbe dovuto o facilmente potuto sapere dell’esistenza dell’impedimento alla partecipazione del Zanette Alessio.

 

P.Q.M.

 

Il Giudice d’Appello della Lega Calcio Friuli Collinare

 

ACCOGLIE

 

Il ricorso presentato dall’Associazione VIA VERDI e, per l’effetto,

- dispone, ai sensi e per gli effetti dell’art 97 R.D., a carico dell’Associazione GSR Arzene la sanzione della perdita della gara disputata il giorno 17.03.2025 meglio specificata in premessa nonché l’ammenda di € 25,00;

- dispone, altresì, ai sensi e per gli effetti dell’art 129 R.D., a carico de tesserato signor BLASUTTO MIRKO in qualità di

Accompagnatore Ufficiale nella gara, la sanzione di 2 giornate di squalifica;

- dispone, infine, ai sensi e per gli effetti dell’art 129 R.D., a carico del tesserato giocatore ZANETTE ALESSIO la sanzione di 1 mese di squalifica.

Con conseguente restituzione o non decurtazione della cauzione.

 

Udine, lì 8 aprile 2025.
Avv. Luca Arsellini

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