Comunicazioni

Giudizio di Appello n. 1

06/12/2024 11:48 giudizio

L'AC GUNNERS95, in persona del legale rappresentante, propone ricorso avverso la decisione con la quale è stata inflitta la squalifica per una giornata al proprio tesserato FANT Mattia, espulso con cartellino verde per violazione dell'art. 17 in occasione dell'incontro di calcio a 11 tra l'AM SAN GOTTARDO e l'AC GUNNERS95 d.d. 18.11.2024,

 

MOTIVI DEL RICORSO


Il Ricorrente contesta la squalifica per una giornata inflitta al proprio tesserato ai sensi dell'art. 121 RD.
Evidenzia che, durante la partita, e come risulta dal referto arbitrale, il tesserato Fant Mattia veniva espulso con cartellino verde al 38' minuto della ripresa a seguito di reiterate proteste nei confronti dell'arbitro, al quale -dopo l'espulsione- rivolgeva l'espressione "è una cosa ridicola".
Evidenzia il ricorrente che il comportamento tenuto dal tesserato verso il Direttore di gara non è stato offensivo, volgare o provocatorio e che, comunque, per la violazione dell'art. 17 RD, sanzionata con cartellino verde, non è prevista la squalifica.
Insta per l'annullamento della sanzione.

 

MOTIVI DELLA DECISIONE


Il Giudice d'appello ritiene che l'atto di impugnazione, tempestivo e ricevibile, sia fondato e debba essere accolto.
L'art. 17 RD, a seguito delle modifiche apportate, prevede alla lettera c) che "l'espulsione è notificata con il cartellino verde al tesserato che 1. Manifesta, con parole o gesti, la propria disapprovazione nei confronti dell'arbitro in modo educato o non provocatorio o non irriguardoso".
Nel caso di specie, proprio dal referto arbitrale risulta che la condotta si caratterizzava solo per proteste continue e plateali (non provocatorie o irriguardose).
Ad ogni buon conto, l'art. 11 RD prevede che il tipo di protesta prevista dall'art. 17/c/1 C11 non comporta la sanzione di squalifica, a prescindere dal ruolo svolto dal tesserato.
In ragione di un tanto, la giornata di squalifica inflitta deve essere revocata.


PQM


il Giudice d'Appello della Lega Calcio Friuli Collinare

 

ACCOGLIE

 

il ricorso proposto da GUNNERS 95 e, conseguentemente, annulla la sanzione irrogata.

 

Udine, 05.12.2024

 

avv. Filippo Capomacchia

 

 

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