Giudizio di Appello n. 11
Con mail del 26/07/2024 l'Associazione Ars Galli di San Giorgio di Nogaro promuoveva ricorso avverso la decisione del Giudice Disciplinare dd 22.07.2024 con riferimento ai provvedimenti di squalifica assunti nei confronti dei propri tesserati:
1) GJONI Eduard per le violazioni degli artt 123 e 23 RD - 118 e 28 RD di anni due e mesi 15 fino al 24.08.2026;
2) DONOS Vladimir per le violazioni degli artt 123, 23D e 28D RD di anni 1 e mesi 6 fino al 11.01.2026;
3) CAPPELLETTO Roberto per le violazioni degli artt 119, 23E e 44 RD di mesi 1 e giorni 15 dal 10.09.24 fino al 25.10.2024.
Siffatte sanzioni sono state comminate per la rissa, le aggressioni, le violenze e le minacce commesse nel corso della partita disputata al Campo Sportivo di Remanzacco contro l’Associazione SACILE IL 22.06.2024 prematuramente interrotta dall’Arbitro a causa proprio dei fatti gravi antisportivi, contrari ai principi fondamentali della LCFC (amatorialità, solidarietà, condivisione, lealtà sportiva, aiuto reciproco, divertimento per la partecipazione ad una partita di calcio e per lo stare assieme fine a sé stesso e non improntato sulla ricerca spasmodica del risultato ecc) e del vivere civile con possibili riflessi nel campo del diritto penale, verificatisi di cui si sono resi protagonisti, tra gli altri, i suindicati tesserati dell’Associazione ricorrente.
L’Associazione ricorrente chiede una rivisitazione delle entità e finalità degli episodi violenti e minacciosi descritti e, in buona sostanza delle contestazioni mosse ai propri tesserati ritenendo le condotte dagli stessi poste in essere diverse e meno gravi rispetto a quelle fatte proprie nel provvedimento di squalifica.
In particolare, ad avviso di parte ricorrente:
- il Gjoni sarebbe intervenuto solo nella prima rissa e quindi non ci sarebbe la reiterazione della violenza;
- il Donos avrebbe strattonato violentemente l’avversario al fine di allontanarlo dalla mischia e non con intenzioni di violenza per poi successivamente venire circondato da almeno 5 avversari con un finale intervento di Taverna e Cappelletto per dividere e sedare gli animi;
- il Cappelletto sarebbe intervenuto con l’obiettivo di dividere e sedare l’avvio della seconda rissa (sul punto parte ricorrente si lamenta della probabile omissione nel verbale di siffatta circostanza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e da rigettare per i seguenti motivi.
Preliminarmente, si evidenzia la circostanza che la ricorrente ha partecipato, avanti al Giudice disciplinare, nel contraddittorio con i responsabili della LCFC e dell’Associazione Sacile, all’analisi del filmato, fotogramma dopo fotogramma, nella sede della LCFC tramite il dirigente Emanuele Taverna e già in tale sede avrebbe potuto proporre eventuali eccezioni da verbalizzare in ordine alla descrizione delle condotte illecite imputabili ai propri tesserati ma ha invece sottoscritto il verbale esplicativo che, in quanto costituente supplemento al referto arbitrale, è da reputarsi prova ammissibile e utilizzabile ai fine del decidere.
La decisione di primo grado mostra di aver fatto buon governo della normativa della LCFC, risulta, anche se succintamente, ben motivata e argomentata e le sanzioni irrogate e le gravi violazioni disciplinari contestate risultano improntate ai principi di proporzionalità e adeguatezza e conformi alle risultanze probatorie acquisite (referto dell’arbitro, testimonianze, videoriprese).
Innanzitutto, con riferimento alle doglianze in ordine alla ricostruzione dei fatti, in particolare, sulla condotta del tre tesserati suindicati, ad avviso di questo Giudice, quella fatta propria dal Giudice disciplinare risulta corretta e ampiamente provata dalla visione del video (ricorrente si lamenta che lo stesso stia girando tra le Associazioni ma sul punto nessuna rimostranza può essere mossa agli organi della LCFC che pacificamente non sono responsabili della sua diffusione che, peraltro, non presenta evidenti profili di illiceità riguardando un video di un evento pubblico) e dalle altre prove agli atti.
Si ritiene, pertanto, pienamente provato che il Gjoni abbia colpito, in concorso con i compagni, con calci gli avversari oltre che abbia ingiuriato ripetutamente il pubblico, indi per cui appare corretta la contestazione della continuazione con riferimento al secondo illecito e inconferente ed erroneo quanto sostenuto dal ricorrente secondo il quale la contestazione della continuazione è da ritenersi sbagliata sulla base della circostanza che lo stesso sia intervenuto solo nella prima rissa.
Parimenti, non si può condividere la tesi dell’Ars Galli secondo la quale il Donos si sia mosso solo per dividere, prima, senza intenzioni di violenza (lo stesso strattonamento dell’avversario appare contraddire tale affermazione) e per difendersi da un gruppo di 5 antagonisti poi in quanto si ritiene che lo stesso abbia avuto un ruolo di promotore in concorso con Dalla Bona della prima rissa strattonando ripetutamente il Florjan Stafa con forza e violenza fino a strappargli la divisa di gioco; abbia poi cercato di colpire con un pugno l’avversario Ledjo Stafa e, ad abundantiam, abbia infine di nuovo spintonato Florjan Stafa.
Il Cappelletto, infine, come ha correttamente ricostruito Il Giudice di primo grado sulla base delle prove emerse, ha preso parte ad una seconda mischia spingendo con violenza e strattonando alcuni giocatori del Sacile. Ad avviso di questo Giudice siffatta condotta integra perfettamente la condotta sanzionata dall’art 119 RD nonchè in ragione della vis esercitata e della pluralità dei destinatari risulta connotata da importante disvalore e, per l’effetto, si condivide, ritenendolo congruo, il quantum di sanzione tra il minimo e il massimo edittali concretamente irrogato. La finalità univocamente divisiva caldeggiata dal ricorrente che avrebbe connotato l’intervento del Cappelletto stride con la circostanza che egli si sarebbe rivolto unicamente e con spintoni violenti e strattonamenti nei confronti degli avversari e nulla di tangibile avrebbe fatto per allontanare i propri compagni di squadra.
Infine, questo Giudice vuole con forza sottolineare che le violenze, minacce verificatesi nel corso della partita in oggetto sono da reputarsi particolarmente disdicevoli e riprovevoli in considerazione anche della circostanza che si sono realizzate nel giorno della finale e, quindi, in un giorno di celebrazione della LCFC nel quale lo spregio dei valori fondamentali del calcio professato dalla LCFC appare maggiormente marcato.
P. Q. M.
il Giudice d’Appello della Lega Calcio Friuli Collinare rigetta il ricorso proposto dall’Associazione Ars Galli e dispone che la cauzione venga trattenuta dall’importo cauzionale versato all’inizio della manifestazione.
avv. Luca Arsellini