Giudizio di Appello n. 8
Con ricorso di data 13 maggio 2024, l'Associazione "ASD Sant'Andrea San Vito", partecipante al Campionato C11 Coppa Collinare - Girone F, con riferimento alla gara ASD Sant'Andrea San Vito - AC Staranzano del 4 maggio 2024, in ordine alla squalifica comminata al proprio tesserato Mauro Veronesi (2 giornate e 80 CD - art. 118 R.D. + 24 RD/ art. 17 lett. c - n. 5 Reg. C11), evidenziava l'errata ricostruzione operata dall'arbitro (ESPULSO CON CARTELLINO VERDE al 32' del 2^ tempo a seguito di una mia decisione arbitrale mi gridava in faccia ripetutamente "Svegliati". Dopo l'esibizione del cartellino verde mentre usciva dal terreno di gioco mi gridava "Sei una merda"), e, confermando che il Veronesi aveva certamente esagerato nelle proteste chiedendo al Direttore di Gara maggiore attenzione, sosteneva - senza alcuna allegazione - che il Veronesi non avrebbe pronunciato la frase "Sei una merda". All'esito dell'illustrazione dell'unico motivo di ricorso, l'Associazione ASD Sant'Andrea San Vito chiedeva l'annullamento delle due giornate di squalifica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto dall’Associazione “ASD Sant’Andrea San Vito” va respinto in quanto infondato.
Questo Giudice non può fare a meno di rilevare che l’associazione ricorrente non offre a sostegno della propria ricostruzione del fatto - il giocatore non avrebbe pronunciato la frase “Sei una merda” - alcuna prova.
Chi scrive deve dunque considerare che i fatti addebitati al tesserato Mauro Veronesi si siano svolti proprio così come descritto dall’arbitro, con ciò dovendosi respingere il gravame e confermare la sanzione comminata.
PQM
Il Giudice d'Appello della Lega Calcio Friuli Collinare respinge il ricorso proposto dall'Associazione ASD Sant'Andrea San Vito in quanto infondato.
All'esito del rigetto dispone che la cauzione, qualora versata, venga trattenuta; nell'ipotesi di mancato versamento contestuale al deposito del ricorso dispone che la cauzione venga trattenuta dall'importo cauzionale versato all'inizio della manifestazione.
Motivazione riservata nel termine di 10 giorni ex art. 83 R.D.
Udine, lì 16 maggio 2024
- avv. Gianluca Visonà -